CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato il ricorso per riesame presentato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che in data 1 febbraio 2022 ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Modena, in permanenza e sino all'aprile del 2021. Nell'ordinanza impugnata lo Iovinelli è ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato al «terzo livello» di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, diretta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, lo Iovinelli avrebbe assunto il ruolo di corriere per le consegne e di soggetto deputato al controllo del deposito sito nell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 157, ove era stato sequestrato dagli inquirenti un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e due pistole, in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre 2018. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Iovinelli, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori denunciano l'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto le condotte contestate allo Iovinelli, per come indicate nell'ordinanza impugnata, non integrerebbero la fattispecie associativa. Mancherebbe, infatti, la dimostrazione dell'adesione dello Iovinelli alla commissione di un piano indeterminato di delitti e l'apporto del medesimo al funzionamento e allo sviluppo dell'associazione, peraltro in assenza di comprovati flussi economici da e verso la stessa. Deducono, inoltre, i difensori che alcuni episodi richiamati nell'ordinanza impugnata sarebbero già emersi nel procedimento n. 7795/18 R.G.N.R. pendente avanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena e in tale sede si sarebbe formato un giudicato cautelare favorevole al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono che il Tribunale di Bologna non avrebbe indicato da quali elementi probatori avrebbe desunto l'esistenza di un accordo finalizzato alla realizzazione di un numero indeterminato di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti che abbia coinvolto [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo i difensori lamentano che il Tribunale di Bologna non avrebbe indicato quali sono gli elementi di differenziazione di un'ipotetica condotta di concorso in uno o più reati fine rispetto ad un'associazione costituita e organizzata per porre in essere un numero indeterminato di delitti. 2 v 2.4. Con il quarto motivo i difensori si dolgono del travisamento della prova operato dal Tribunale di Bologna, in quanto i risultati delle indagini non collocherebbero lo Iovinelli a [OSCURATO:PERSONA] il giorno 1 settembre 2020, in quella che sarebbe stata ritenuta una operazione di cessione di sostanza stupefacente. 2.5. Con il quinto motivo i difensori censurano la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe operato una valutazione in concreto •degli elementi che dimostravano l'adeguatezza della misura coercitiva degli arresti domiciliari e, segnatamente, l'incensuratezza dell'indagato, la mancata detenzione di armi o di dispositivi criptati per contattare i sodali, la mancanza di rapporti con i fornitori o i cessionari della sostanza stupefacente. Ad avviso dei difensori, stante la marginalità del contributo del ricorrente, misura cautelare adeguata e proporzionata alle condotte contestate sarebbero stati gli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori. 3. In data 14 ottobre 2022 i difensori del ricorrente hanno depositato motivi aggiunti nei quali hanno evidenziato come nella richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dello Iovinelli non sarebbe contemplato l'episodio della cessione di [OSCURATO:PERSONA] contestata nel titolo cautelare e, che, dunque, tale contestazione, all'esito delle indagini preliminari non avrebbe raggiunto la soglia indiziaria richiesta per l'esercizio dell'azione penale. L'ipotesi della partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico avrebbe dovuto trarre fondamento dalla contestazione della partecipazione ad almeno due operazioni significative e una delle due sarebbe venuta meno. I difensori, dunque, hanno insistito nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo i difensori denunciano l'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto le condotte contestate allo Iovinelli, per come indicate nell'ordinanza impugnata, non integrerebbero la fattispecie associativa.3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a contestare gli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, sollecitando un nuovo esame di merito degli stessi. L'ordinanza impugnata, peraltro, con motivazione effettiva e congrua, evidenzia i numerosi episodi (alle pagine 15-18) nei quali l'indagato ha partecipato alle attività illecite del sodalizio criminoso e, in particolare, sottolinea che lo Iovinelli, insieme al Mascia, aveva la disponibilità dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale era stoccata la sostanza stupefacente ed erano custodite le armi dell'organizzazione criminale. Il Tribunale ha congruamente rilevato che, tramite il sistema di videosorveglianza installato per monitorare l'accesso all'appartamento, il ricorrente è stato visto più volte fare ingresso nello stabile e, inoltre, è stata rinvenuta un'impronta papillare del ricorrente su un barattolo di caffè presente all'interno dell'immobile, precisando, al contempo, che il caffè era utilizzato per coprire l'odore della sostanza stupefacente ed eludere i controlli dei cani antidroga. 4. Con il secondo motivo i difensori deducono che il Tribunale di Bologna non avrebbe indicato da quali elementi probatori avrebbe desunto l'esistenza di un accordo finalizzato alla realizzazione di un numero indeterminato di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti che abbia coinvolto [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo i difensori lamentano che il Tribunale di Bologna non avrebbe indicato quali sono gli elementi di differenziazione di un'ipotetica condotta di concorso in uno o più reati fine rispetto ad un'associazione costituita e organizzata per porre in essere un numero indeterminato di delitti. 5. Entrambi i motivi si rivelano infondati. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 - 01). Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è, tuttavia, richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662-01).In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, del resto, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (ex plurimis: Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 — 02, fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi). Il Tribunale di Bologna ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha rilevato che la consapevolezza dello Iovinelli del quantitativo di sostanza stupefacente custodito nell'appartamento era dimostrato dal fatto che lo stesso, durante le operazioni di perquisizione dell'immobile, si era recato immediatamente presso la pizzeria degli Scarantino per ricevere indicazione dagli stessi. Il Tribunale del riesame di Bologna, con valutazione non manifestamente incongrua, ha, dunque, ritenuta dimostrata la partecipazione dello Iovinelli al sodalizio criminale accertato in ragione del contatto diretto del medesimo con i vertici dell'organizzazione, del rapporto fiduciario posto a fondamento della consegna in custodia di un carico di sostanza stupefacente di elevato valore, dello svolgimento continuo delle mansioni di corriere e di custode dalla sostanza stupefacente. Questa appartenenza sarebbe stata, peraltro, stertei confermata anche dalle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il quarto motivo i difensori si dolgono del travisamento della prova operato dal Tribunale di Bologna, in quanto i risultati delle indagini non collocherebbero lo Iovinelli a [OSCURATO:PERSONA] il giorno 1 settembre 2020, in quella che sarebbe stata ritenuta una operazione di cessione di sostanza stupefacente. 7. La censura è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse. Nei motivi aggiunti i difensori hanno, infatti, precisato che il Pubblico Ministero del Tribunale di Bologna non ha esercitato l'azione penale per tale addebito cautelare e, dunque, il ricorrente non ha più interesse al motivo di ricorso proposto, in quanto l'originaria misura cautelare deve essere revocata sul punto.ke 8. Con il quinto motivo i difensori censurano la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe operato una valutazione in concreto degli elementi che dimostravano l'adeguatezza della misura coercitiva degli arresti domiciliari. 9. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per carenza di interesse, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha attenuato la misura coercitiva in corso di esecuzione nei confronti dello Iovinelli in data 7 giugno 2022. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento dell