CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 luglio 2023, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata da Massimo [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c), per intervenuta prescrizione, e per l'effetto rideterminava la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e 250 euro di multa per i capi d) ed e), contestati rispettivamente per i delitti di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. e 632, 639-bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione Massimo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre distinti motivi con i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 171, 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello sarebbe stata effettuata al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e non, invece, presso il domicilio dichiarato dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. In particolare, lamenta che la Corte di appello non avrebbe offerto un'adeguata motivazione nel rigettare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., malgrado il giudice di primo grado, nel rigettare la richiesta di risarcimento della parte civile per l'eventuale danno ambientale, aveva evidenziato che le opere abusive erano di minima rilevanza. 2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 31, comma 9, D.P.R. n.380/2001, in forza del quale la sospensione condizionale della pena era stata subordinata alla demolizione dell'opera abusiva ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello avrebbe modificato in termini sostanziali le motivazioni in base alle quali confermare la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, che veniva, di fatto, subordinata in forza di un altro motivo, ossia perchè [OSCURATO:PERSONA] aveva già fruito in precedenza del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., non tenendo conto del fatto che l'obbligo di demolizione in primo grado era stato disposto in ragione dell'affermazione di responsabilità per le violazioni urbanistiche e paesaggistiche, poi dichiarate prescritte in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto generico. La difesa lamenta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello sarebbe stata effettuata al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e non, invece, presso il domicilio dichiarato dall'imputato. Tuttavia, a supporto di tale circostanza,non è stato allegato o comunque indicato alcun documento a dimostrazione dell'effettiva dichiarazione di domicilio e del momento in cui essa sarebbe avvenuta, né l'erronea notificazione fu eccepita dal difensore nel corso del giudizio di appello. Giova ricordare che;in materia di ricorso per cassazione,trova applicazione il cosiddetto principio di autosufficienza dell'atto di impugnazione, in base al quale è onere della parte impugnante (art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.) fornire alla cancelleria copia degli atti da allegare al ricorso (cfr.,tra le tante,Sez.5, n.5897 del 03/12/2020, dep.2021, Cossu, Rv.280419-01). Nel caso di specie, peraltro,lhorì la difesa non svolge neppure alcuna menzione circa l'allegazione al ricorso dell'atto contenente la dichiarazione di domicilio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. o 3. Analogamente il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, in quanto il ricorrente, reiterando le deduzioni già svolte con l'atto di appello, si limita a contestare la decisione della Corte territoriale sulla mancata applicazione della causa di non punibilità all'art. 131-bis cod. pen., senza però confrontarsi effettivamente con le puntuali argomentazioni svolte dai giudici di appello. Questi, infatti, hanno rigettato l'istanza con motivazioni congrue, prive di vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità, evidenziando, in particolare, «come le dimensioni e le caratteristiche costruttive dell'abuso non sono così ridotte da rientrare nell'ipotesi in cui l'entità oggettiva dell'intervento sia tale da far ritenere minima l'offesa al bene protetto», nonché indicando ulteriori elementi specifici che hanno condotto ad affermare che «...una valutazione complessiva, evidenzia la pregnante offensività delle contestate condotte, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità». 4.11 terzo motivo va, invece, rigettato perché infondato. La sentenza impugnata ha rigettato la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello status quo ante, sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già fruito in precedenza del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., come emerso dal certificato penale dell'imputato. Infatti, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen. (come modificato dalla legge n.145 del 2004), la sospensione condizionale della pena «quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente», il quale prevede, tra le altre cose, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, che nel caso di specie non possono che riferirsi al mutamento illecito dello stato dei luoghi nell'area di proprietà comunale (si veda il capo E) dell'imputazione). La Corte di appello ha, quindi, applicato correttamente le norme citate, né poteva disapplicare la legge in ragione di una diversa motivazione svolta da parte del giudice di primo grado in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, che era, invece, stata basata sull'applicazione della disciplina di cui all'art. 31, comma 9, D.P.R. n.380/2001. La difesa lamenta, perciò, che i giudici di appello hanno modificato «...in termini sostanziali le motivazioni alla base della scelta operata dal giudice di primo grado ed in assenza di qualsivoglia impugnazione sul punto», rilevando che le ragioni ostative addotte dal giudice di prime cure erano, invece, collegate ai reati urbanistici e paesaggistici di cui ai capi a), b), c), successivamente, però, dichiarati prescritti. In altri termini, il ricorrente sembra eccepire, seppure in maniera non esplicita, una sostanziale violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale utilizzato un nuovo motivo per confermare la subordinazione della sospensione condizionale al ripristino dello stato dei luoghi. Sulla questione appare utile richiamare alcuni precedenti della Suprema Corte che consentono di chiarire meglio l'ambito di giudizio del giudice di appello, nei casi in cui manchi l'impugnazione del pubblico ministero. Un risalente precedente afferma che: «Il giudice d'appello non è vincolato agli argomenti dialettici del primo giudizio per modo che, anche nuovi elementi favorevoli all'imputato possono essere neutralizzati da una diversa valutazione degli elementi a lui sfavorevoli e ciò perchè sussiste il divieto delle reformatío in pejus solo per le parti dispositive della pronuncia e non anche per la motivazione» (così Sez.5, n.728 del 07/05/1971, Gregos, Rv.119080-01). Più di recente le Sez. U., n.31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01, hanno affermato il principio, che indirettamente può rilevare nel caso in esame, secondo cui: «L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione)». Ed ancora, sotto un ulteriore angolo visuale, la Suprema Corte ha sostenuto che: « Il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di "reformatio in peius", che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena. (Fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando il delitto di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen. in quello, procedibile di ufficio, di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., aveva "neutralizzato" l'intervenuta remissione di querela)». [OSCURATO:PERSONA] ritiene, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che il ricorrente non può lamentare alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, perché tale limite riguarda il dispositivo della pronuncia impugnata e non anche le motivazioni poste a sostegno dal giudice di primo grado, che, di certo, non vincolano il giudice di appello, sempreché la nuova motivazione non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla Corte di appello di Napoli, ossia l'applicazione dell'art. 165, comma secondo, cod. pen. in forza di una precedente concessione della sospensione condizionale della pena, non costituiscono un profilo giuridico non conosciuto o del tutto imprevedibile per il [OSCURATO:PERSONA], che, in ogni caso, poteva eccepire in sede di legittimità l'eventuale erronea applicazione della norma citata. Il motivo di ricorso è perciò infondato perché non ricorre alcuna violazione di legge nella decisione impugnata. 5. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato, e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. I Ì L i li P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame