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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19163/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., in quanto i giudici di appello, ai fini del computo della prescrizione del reato ascritto all'odierno ricorrente, non avrebbero dovuto tener conto della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - come sottolineato a pag. 4 della impugnata sentenza - esso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869 - 01; così anche: Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., in quanto i giudici di appello, ai fini del computo della prescrizione del reato ascritto all'odierno ricorrente, non avrebbero dovuto tener conto della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - come sottolineato a pag. 4 della impugnata sentenza - esso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869 - 01; così anche: Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichia P.Q.M