CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09389/2026
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troAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Equitalia ServiziDi [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.87/2025 depositata ilVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 22824/2025Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 9389/2026Data pubblicazione 14/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore diADER, come in dispositivo, nulla dovendosi provvedere nei confronti dellealtre parti intimate P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Gabriella Marchese