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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33114/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo S) per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio uel.e..ti.v.drmente _dp_.(2 n p,eu ,Pumpzunig.

Ag2Mtne,, U clqett€1. tutC Wtrt matM ftearsì, udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA in difesa di: AS.A.A.E. [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di: F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] , come da delega depositata in udienza.

Conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siracusa in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. / / / [OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale Catania il 30 ottobre del 2017 e da quella emessa dalla Corte di Appello Catania il 3 novembre 2020.

Per quanto rileva nella presente sede, le affermazioni di penale responsabilità - oggetto dei ricorsi - vanno riepilogate come segue : a) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi A (art.416 bis cod.pen.) ed R (art.424 cod.pen.) con determinazione della pena in anni nove di reclusione in primo grado e conferma in appello; b) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi S (art.74 dPR n.309190), V (art. 73 dPR n.309/90) e X (art. 385 cod.pen.) con determinazione della pena in anni tredici di reclusione in primo grado e conferma in appello; c) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo I (art.629 cod.pen.) con determinazione della pena in anni dieci di reclusione in primo grado; in appello vi è stato riconoscimento della continuazione con un precedente giudicato (si quantifica un incremento, come reato satellite, pari ad anni uno e mesi due di reclusione); d) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi F - I (entrambi art.629 cod.pen.) con determinazione della pena in anni undici di reclusione in primo grado; in appello vi è stato riconoscimento della continuazione con precedente giudicato (si quantíficano incrementi, come reati satellite, in complessivi anni due e mesi sei di reclusione; e) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo F (art.629 cod.pen.) con applicazione delle circostanze attenuanti generiche la pena si determina in anni otto di reclusione in primo grado con conferma in appello; f) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo M (art.629 cod.pen.), con determinazione della pena in anni dieci di reclusione in primo grado con conferma in appello.

2. In sintesi va evidenziato, quanto alle fonti di prova, che la responsabilità degli imputati - in riferimento ai fatti loro rispettivamente ascritti - si fonda, essenzialmente, sul contenuto di colloqui oggetto di captazione, rievocati in sintesi nelle decisioni di merito.

A ciò si è aggiunta, in talune occasioni, la diretta attività di monitoraggio e osservazione di comportamenti ritenuti indicativi.

In riferimento alle condotte di estorsione sono state acquisite dichiarazioni provenienti dalle persone offese.

3. Avverso detta sentenza sono stati proposti - a mezzo dei rispettivi difensori -i seguenti ricorsi. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] introduce due motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per la contestazione di cui al capo a) .

Secondo la difesa i brani delle conversazioni citati nella decisione impugnata non hanno alcuna reale efficacia indicativa dell'avvenuta assunzione di un ruolo da parte del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio criminale.

Si lamenta l'omessa considerazione delle letture alternative dei contenuti delle conversazioni, proposte nell'atto di appello. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità riferita ai fatti di cui al capo r).

Si ritengono esaminate in modo solo apparente le doglianze difensive contenute nell'atto di appello. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] introduce due motivi, in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il capo S (art. 74 dPR n.309/90). 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Si contesta la interpretazione del presupposto della 'continuità' delle forniture di sostanze stupefacenti, da cui dipende in diritto la sussistenza della partecipazione alla associazione finalizzata allo spaccio.

Si evidenzia che il rapporto, tra il Chiantello e il Romano, è durato poco più di un mese.

Non poteva, pertanto, dedursi la ricorrenza di un rapporto continuativo, tale da includere il fornitore nel consorzio associativo capeggiato dal Romano. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

La Corte di merito non è fedele al contenuto degli atti quando afferma l'esistenza di numerosi contatti tra Romano e Chiantello, né può ritenersi coinvolto nel fatto un preteso intermediario, rimasto estraneo al processo.3.3 [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi in tema di vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché mancata assunzione di prova decisiva. 3.3.1 In sintesi, quanto al coinvolgimento nella attività estorsiva 'di durata', ai danni di Sciotto, non sarebbe stata fornita risposta ai motivi di appello, specie in riferimento alla ricorrenza del periodo detentivo vissuto dal ricorrente (con mancata acquisizione dei tabulati del DAP). 3.4 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla affermazione di responsabilità relativa al capo f) articola due motivi. 3.4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto.

Si afferma, in particolare, che la Corte di merito ha eluso il tema dei necessari 'riscontri' alle dichiarazioni rese dal Cavarra.

Si individua come tale un 'frammento' di conversazione del tutto generico e di dubbia riferibilità al Pomponio. 3.4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla inviduazione del tempus commissi delicti.

Il preteso contributo concorsuale del Pomponio alla estorsione 'di durata' è stato in modo apodittico collocato in un periodo intercorso tra il 2003 e il 2008. 3.4.3 In riferimento al capo i) si articolano tre motivi.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per la mancata individuazione della violenza o minaccia.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa non consentono di riconoscere i tratti essenziali della figura di reato contestata.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti.

Anche in tal caso manca una obiettiva collocazione nel tempo del contributo concorsuale addebitato al Pomponio.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 d.l. n.152 del 1991.3.5 [OSCURATO:PERSONA] introduce sette motivi di ricorso. 3.5.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento ai contenuti della deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in rapporto alla individuata responsabilità del Cavarra.

In sostanza si evidenzia che i giudici del merito hanno del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal Quercioli, dichiarazioni che illustravano il ruolo avuto, nella vicenda estorsiva, dal Cavarra, quale intermediario nell'esclusivo interesse della vittima.

E' stato dunque valutato e considerato solo il profilo (oggettivo) della semplificazione dei pagamenti ma non anche analizzato l'elemento soggettivo del Cavarra, che non è mai transitato nel dolo di concorso con gli autori della estorsione. 3.5.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al contenuto delle intercettazioni.

Le conversazioni, secondo la difesa, confermano il ruolo svolto nell'esclusivo interesse della vittima - dal Cavarra.

Le conversazioni che - peraltro solo il giudice di secondo grado indica come significative - sono lette in modo erroneo e non vengono sottoposte a confronto con la prova dichiarativa proveniente dalla vittima. 3.5.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di erronea applicazione di legge.

La sentenza impugnata non risponde alle censure difensive in punto di ricorrenza degli elementi costitutivi del concorso.

Gli accordi vennero presi dal Qiercioli e, conne si è già detto, la condotta del Cavarra risponde alle esigenze della vittima ed alla volontà del Quercioli di non incontrare personalmente gli estorsori. 3.5.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.7 d.l. n.152 del 1991. 3.5.5 Quinto, sesto e settimo motivo vertono sul trattamento sanzionatorio. 3.5.6 Sono stati prodotti motivi aggiunti, in cui si riprendono in modo dettagliato le argomentazioni già espresse nel ricorso principale.3.6 [OSCURATO:PERSONA] introduce quattro motivi di ricorso. 3.6.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte di Appello, secondo il ricorrente, risponde in modo del tutto assertivo ai contenuti del motivo di appello e non prende in esame le affermazioni della vittima in cui veniva spiegata la fase genetica del credito ed il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa il credito era stato 'ceduto' dal [OSCURATO:PERSONA] al Silverio e al Romano (che avevano anticipato realmente la somma) e, pertanto, l'attività di sollecitazione al pagamento era stata posta in essere da costoro nel loro interesse e non già nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un aspetto che la Corte di Appello smentisce senza confrontarsi con i contenuti integrali della deposizione della vittima. 3.6.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

Sulla richiesta di diversa qualificazione (art. 393 cod.pen.) la Corte di secondo grado si pronunzia parimenti in modo del tutto assertivo.

La richiesta di rientro corrispondeva al prestito ricevuto dal Puglisi e, pur ritenendo intervenuta la minaccia, non poteva configurarsi l'estorsione. 3.6.3 Terzo e quarto motivo riguardano l'avvenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano fondati, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato ed i residui ricorsi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono.

2. Trattandosi di doglianze che, in massima parte, riguardano le coordinate argomentative con cui, nei due giudizi di merito, è stata riconosciuta la responsabilità penale degli imputati occorre esplicitare una premessa di metodo.2.1 Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito (intendendosi per tale anche l'apparato logico che sostiene due decisioni tra loro conformi), atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo.

Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum.

La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo.

Come è stato efficacemente affermato già da Sez.

V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione non può dunque essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri.

Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisòrio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione ( se strettamente necessario) della motivazione , ai sensi dell'art. 619 co.1 cod.proc.pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez.

I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato e conforme alla regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez.

I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez.

IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709 ; Sez.

I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripresa nel tempo) . 2.2 Si suole affermare, pertanto, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.

Quanto alla interpretazione, inoltre, del significato probatorio di conversazioni oggetto di captazione, va ulteriormente che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come affermato da Sez.

U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella (2)7 proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte v.

Sez.

II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez.

VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). 2.3 Dunque le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologìa di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez.

II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez.

IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinari°, rv 250133 nonchè Sez.

I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez.

VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez.

II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627) ; - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez.

I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516).

In tale decisione si è precisato che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..».

In detto contesto, anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce, dunque, un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez.

VI n. 8705 del 24.1.2013, in precedenza richiamata).Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012 del 17.11.2011) .

Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato - tra le altre - da Sez.

I n. 31456 del 21.5.2008, ric.

Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez.

IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) . 2.4 Le affermazioni che precedono impongono - tirando le somme - la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez.

VI n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.

Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.3.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione di quanto sinora detto, va dichiarato inammissibile perché essenzialmente rivolto a sollecitare non consentite rivalutazioni degli elementi di prova, coerentemente posti a base della decisione.

Ed invero il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto stabilmente inserito nel cd. 'gruppo della stazione' (cellula collegata alla associazione mafiosa Santapaola-Ercolano ed esenzialmente dedita ad attività estorsiva ed allo smercio di sostanze stupefacenti) sulla base di più conversazioni dirette oggetto di captazione da cui si è desunto l'affidamento - duraturo - al [OSCURATO:PERSONA] di compiti operativi, da parte di soggetti collegati, a loro volta, ai vertici del gruppo.

Parimenti, il coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo r) deriva dall'esame dei contenuti di conversazioni (anche dirette, come quella del 13 maggio 2012 ore 18.22) non illogicamente interpretate in sede di merito.

Le doglianze hanno portata meramente rivalutativa e sono, per le ragioni esposte al par.2, da dichiararsi inammissibili.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 4.1 La contestazione in diritto riguarda - in particolare al primo motivo - la ritenuta possibilità di inquadrare il Chiantello quale 'fornitore non occasionale' del gruppo capeggiato dal Romano (capo S), al fine di ritenere raggiunta la punibilità per una condotta di partecipazione alla associazione finalizzata alla cessione di stupefacenti.

Come è noto, nel quadro interpretativo nomofilattico, la partecipazione al sodalizio del 'fornitore' è condizionata, in fatto, dalla individuazione di un rapporto «durevole» che si accompagni alla comune volontà di realizzare lo smercio delle sostanze (v.

Sez.

IV n. 19272 del 12.6.2020, rv 279249; Sez.

VI n. 51500 del 11.10.2018, rv 275719).

Ora, su tale profilo di critica - certamente ammissibile perché involge questione di diritto - va però evidenziato che le argomentazioni espresse nella decisione impugnata risultano immuni da vizi.

Si compie riferimento, infatti, al periodo estivo del 2012 durante il quale il gruppo capeggiato dal Romano ha certamente realizzato più viaggi (oggetto di diretta osservazione, incrociata con il contenuto di captazioni di conversazioni tra gli aderenti al gruppo) presso il luogo in cui veniva caricata la sostanza stupefacente fornita - a credito - dal Chiantello, in quantitativi consistenti.

Il fatto che la fornitura si sia interrotta per questioni relative ai pagamenti, come pure emerge dalle motivazioni della decisione impugnata, non fa venir meno il dato ,S,kk 12 obiettivo della continuità del rapporto (numerose forniture in due mesi) e del comune finalismo, correlato alla reciproca fiducia tra le parti ed alle modalità stesse della fornitura.

Si tratta, pertanto, di questione che pur se prospettata in diritto è stata correttamente risolta, in fatto, nella decisione oggetto di impugnazione, né il riferimento - pur contenuto in sentenza - al soggetto 'garante' dell'accordo appare rilevante, posto che il dato obiettivo - con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguato - sta nella certa riferibilità al Chiantello (nel luogo ove costui si trovava agli arresti domiciliari) delle consistenti e ripetute forniture.

Il ricorso, nel suo complesso, va pertanto respinto, con condanna - ex lege - del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 5.1 Ed invero, tenuto conto dei criteri di metodo già esposti al par.2, va rilevato che dalla deposizione resa dalla persona offesa è emerso senza vizi logici - o di travisamento dei contenuti - tanto la qualificazione giuridica della condotta (in termini estorsivi) che il coinvolgimento nella medesima - quantomeno nella fase iniziale - del ricorrente .

La vittima ha riconosciuto in foto il ricorrente come uno dei soggetti incaricati del 'ritiro' delle ceste ed ha ricordato altresì che le consegne erano avvenute prima dell'arresto di Arcidiacono.

Il ricorso, pertanto, finisce con il sollecitare rivalutazioni del narrato della persona offesa, coerentemente apprezzato in sede di merito, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alle due vicende estorsive oggetto della affermazione di penale responsabilità è rivalutativo ed in fatto, dunque inammissibile per motivi non consentiti. 6.1 Quanto alla estorsione in danno di Quercioli (capo f) va rilevato che la ricostruzione del concorso del Ponnponio - sia pure limitato nel tempo - risulta solidamente ancorata, come esposto in sede di merito, ai contenuti dichiarativi del Cavarra, cui si unisce il riferimento ad 'Agostino' contenuto nella conversazione intercettata in data 17 marzo 2012 ed intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Cavarra.

A fronte della pacifica qualificazione della condotta in termini estorsivi, il ricorso mira - pertanto - ad una non consentita rivalutazione dei singoli elementi di prova. 6.2 Quanto alla estorsione commessa in danno dello Sciotto, valgono le considerazioni già esposte in riferimento alle doglianze introdotte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che la deposizione resa dalla vittima risulta logicamente apprezzata in sede di merito e non suscettibile di rivalutazioni.

Il ricorrente è stato, anche in questo caso, riconosciuto in fotografia e il periodo di consumazione della estorsione 'prolungata' è stato congruamente ricostruito anche in ragione di captazioni di conversazioni citate nella decisione impugnata.

7. Il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, in riferimento ai primi tre motivi (con assorbimento delle ulteriori doglianze) per le ragioni che seguono. 7.1 Dalla critica difensiva emerge - a giudizio del Collegio - la carenza di approfondimento cognitivo del ruolo svolto, nella complessa vicenda estorsiva in danno del Quercioli, da [OSCURATO:PERSONA], autista ed uomo di fiducia del Quercioli.

Va premesso, in diritto, che per consolidato orientamento interpretativo non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale (in tali termini Sez.

V n. 13520 del 21.1.2015, rv 262869).

La ragione essenziale - in simile casi - della non ravvisabilità del concorso di persona nel reato sta nella carenza di dolo 'concorsuale', posto che il soggetto che - nell'interesse della vittima - mantiene il contatto con gli estorsori realizza un frammento di condotta «in luogo» della vittima e pertanto, pur arrecando un contributo oggettivo alla 'buona riuscita' della estorsione non ne 'prende parte' sul piano soggettivo. 7.2 La ricognizione del ruolo del Cavarra, nella decisione impugnata, soffre di un eccesso di semplificazione e di un limitato apprezzamento del contributo narrativo proveniente dal Quercioli, titolare della IGM Ambiente e vittima della prolungata condotta estorsiva.La deposizione resa dal Quercioli viene sintetizzata nella parte in cui costui conferma che l'incarico di 'tenere i contatti con gli estorsori' fu da lui stesso dato al Cavarra, in epoca posteriore ai contatti intrattenuti dal Quercioli medesimo con il gruppo mafioso.

Dunque nella genesi del rapporto il Cavarra - per affermazione del Quercioli - non svolge alcun ruolo e la condotta di intermediazione è, pacificamente, provocata dalla stessa vittima al fine di evitare contatti 'diretti' con gli esponenti del gruppo criminale.

Da qui deriva - in via logica - un chiaro indizio di carenza di 'dolo di concorso', che la decisione impugnata tende a superare in modo illogico, posto che per giungere ad una conclusione diversa sarebbe stato necessario identificare con chiarezza gli elementi di prova idonei a ribaltare simile presunzione.

Ed invero, se da un lato è dimostrata l'avvenuta consegna del denaro da parte del Cavarra agli estorsori (profilo meramente oggettivo), gli indicatori logici, esposti nella decisione, di un animus orientato - nel corso del tempo - ad avvantaggiare gli autori del reato sotto profili diversi dalla mera consegna (atto posto in essere su richiesta e nell'interesse della vittima) risultano alquanto deboli ed equivoci (si pala di familiarità con gli aderenti al gruppo mafioso) e, soprattutto, non esaminati in modo esteso.

Non vi è dubbio, in particolare, che ove fosse congruamente dimostrato un trattenimento di una parte del denaro a scopo personale (denaro non consegnato agli estorsori) vi sarebbe una concorrente volontà di far proseguire, a beneficio proprio, la condotta illecita, ma simile aspetto è appena accennato nella decisione impugnata, lì dove avrebbe avuto bisogno - per quanto detto in precedenza - di un robusto supporto dimostrativo, che il ricorrente contrasta con precisi riferimenti ai contenuti delle captazioni, tali da introdurre elementi di incertezza ricostruttiva .

Per le suddette ragioni la decisione va, in tale parte, annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.

8. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è fondato, ai primi due motivi (con assorbimento di quelli ulteriori). 8.1 Va premesso, sul tema, che quanto alla pretesa estorsione commessa in danno del Puglisi (capo m) la decisione di primo grado è fortemente lacunosa e non contiene una reale ricostruzione dei segmenti fattuali della vicenda.

Si compie esclusivo riferimento a contenuti dichiarativi captati da cui si deduce che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano impegnati, con modalità minacciose, nel recupero di un credito, vicenda cui era interessato lo stesso [OSCURATO:PERSONA].8.2 La decisione di secondo grado introduce riferimenti al narrato della persona offesa, senza tuttavia analizzarne la portata ed il tasso di attendibilità.

Risulta pertanto tuttora carente, anche all'esito del giudizio di secondo grado, la ricostruzione complessiva della vicenda, anche in riferimento al tema - posto nei motivi di appello - della qualificazione giuridica del fatto.

Sul punto, fermo restando che risulta pacifica l'attività svolta da Romano e Silverio, tesa al recupero di un originario credito, non vi è alcuna concreta analisi, in fatto e in diritto, dei profili caratterizzanti il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che occorre accertare - al fine di cogliere l'elemento differenziale - l'elemento psicologico del reato, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, in un contesto che tollera - a determinate condizioni - il concorso di persone nel reato (Sez.

U n. 29541 del 16.7.2020, rv 280027).

La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.

9. In riferimento alle posizioni dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. .

I medesimi ricorrenti, nonché il [OSCURATO:PERSONA], in rapporto ai capi loro contestati, vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo S) per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio uel.e..ti.v.drmente _dp_.(2 n p,eu ,Pumpzunig. Ag2Mtne,, U clqett€1. tutC Wtrt matM ftearsì, udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA in difesa di: AS.A.A.E. [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di: F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] , come da delega depositata in udienza. Conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siracusa in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. / / / [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale Catania il 30 ottobre del 2017 e da quella emessa dalla Corte di Appello Catania il 3 novembre 2020. Per quanto rileva nella presente sede, le affermazioni di penale responsabilità - oggetto dei ricorsi - vanno riepilogate come segue : a) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi A (art.416 bis cod.pen.) ed R (art.424 cod.pen.) con determinazione della pena in anni nove di reclusione in primo grado e conferma in appello; b) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi S (art.74 dPR n.309190), V (art. 73 dPR n.309/90) e X (art. 385 cod.pen.) con determinazione della pena in anni tredici di reclusione in primo grado e conferma in appello; c) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo I (art.629 cod.pen.) con determinazione della pena in anni dieci di reclusione in primo grado; in appello vi è stato riconoscimento della continuazione con un precedente giudicato (si quantifica un incremento, come reato satellite, pari ad anni uno e mesi due di reclusione); d) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi F - I (entrambi art.629 cod.pen.) con determinazione della pena in anni undici di reclusione in primo grado; in appello vi è stato riconoscimento della continuazione con precedente giudicato (si quantíficano incrementi, come reati satellite, in complessivi anni due e mesi sei di reclusione; e) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo F (art.629 cod.pen.) con applicazione delle circostanze attenuanti generiche la pena si determina in anni otto di reclusione in primo grado con conferma in appello; f) per [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo M (art.629 cod.pen.), con determinazione della pena in anni dieci di reclusione in primo grado con conferma in appello. 2. In sintesi va evidenziato, quanto alle fonti di prova, che la responsabilità degli imputati - in riferimento ai fatti loro rispettivamente ascritti - si fonda, essenzialmente, sul contenuto di colloqui oggetto di captazione, rievocati in sintesi nelle decisioni di merito. A ciò si è aggiunta, in talune occasioni, la diretta attività di monitoraggio e osservazione di comportamenti ritenuti indicativi. In riferimento alle condotte di estorsione sono state acquisite dichiarazioni provenienti dalle persone offese. 3. Avverso detta sentenza sono stati proposti - a mezzo dei rispettivi difensori -i seguenti ricorsi. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] introduce due motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per la contestazione di cui al capo a) . Secondo la difesa i brani delle conversazioni citati nella decisione impugnata non hanno alcuna reale efficacia indicativa dell'avvenuta assunzione di un ruolo da parte del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio criminale. Si lamenta l'omessa considerazione delle letture alternative dei contenuti delle conversazioni, proposte nell'atto di appello. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità riferita ai fatti di cui al capo r). Si ritengono esaminate in modo solo apparente le doglianze difensive contenute nell'atto di appello. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] introduce due motivi, in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il capo S (art. 74 dPR n.309/90). 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si contesta la interpretazione del presupposto della 'continuità' delle forniture di sostanze stupefacenti, da cui dipende in diritto la sussistenza della partecipazione alla associazione finalizzata allo spaccio. Si evidenzia che il rapporto, tra il Chiantello e il Romano, è durato poco più di un mese. Non poteva, pertanto, dedursi la ricorrenza di un rapporto continuativo, tale da includere il fornitore nel consorzio associativo capeggiato dal Romano. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. La Corte di merito non è fedele al contenuto degli atti quando afferma l'esistenza di numerosi contatti tra Romano e Chiantello, né può ritenersi coinvolto nel fatto un preteso intermediario, rimasto estraneo al processo.3.3 [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi in tema di vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché mancata assunzione di prova decisiva. 3.3.1 In sintesi, quanto al coinvolgimento nella attività estorsiva 'di durata', ai danni di Sciotto, non sarebbe stata fornita risposta ai motivi di appello, specie in riferimento alla ricorrenza del periodo detentivo vissuto dal ricorrente (con mancata acquisizione dei tabulati del DAP). 3.4 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla affermazione di responsabilità relativa al capo f) articola due motivi. 3.4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto. Si afferma, in particolare, che la Corte di merito ha eluso il tema dei necessari 'riscontri' alle dichiarazioni rese dal Cavarra. Si individua come tale un 'frammento' di conversazione del tutto generico e di dubbia riferibilità al Pomponio. 3.4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla inviduazione del tempus commissi delicti. Il preteso contributo concorsuale del Pomponio alla estorsione 'di durata' è stato in modo apodittico collocato in un periodo intercorso tra il 2003 e il 2008. 3.4.3 In riferimento al capo i) si articolano tre motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per la mancata individuazione della violenza o minaccia. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa non consentono di riconoscere i tratti essenziali della figura di reato contestata. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti. Anche in tal caso manca una obiettiva collocazione nel tempo del contributo concorsuale addebitato al Pomponio. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 d.l. n.152 del 1991.3.5 [OSCURATO:PERSONA] introduce sette motivi di ricorso. 3.5.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento ai contenuti della deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in rapporto alla individuata responsabilità del Cavarra. In sostanza si evidenzia che i giudici del merito hanno del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal Quercioli, dichiarazioni che illustravano il ruolo avuto, nella vicenda estorsiva, dal Cavarra, quale intermediario nell'esclusivo interesse della vittima. E' stato dunque valutato e considerato solo il profilo (oggettivo) della semplificazione dei pagamenti ma non anche analizzato l'elemento soggettivo del Cavarra, che non è mai transitato nel dolo di concorso con gli autori della estorsione. 3.5.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al contenuto delle intercettazioni. Le conversazioni, secondo la difesa, confermano il ruolo svolto nell'esclusivo interesse della vittima - dal Cavarra. Le conversazioni che - peraltro solo il giudice di secondo grado indica come significative - sono lette in modo erroneo e non vengono sottoposte a confronto con la prova dichiarativa proveniente dalla vittima. 3.5.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di erronea applicazione di legge. La sentenza impugnata non risponde alle censure difensive in punto di ricorrenza degli elementi costitutivi del concorso. Gli accordi vennero presi dal Qiercioli e, conne si è già detto, la condotta del Cavarra risponde alle esigenze della vittima ed alla volontà del Quercioli di non incontrare personalmente gli estorsori. 3.5.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.7 d.l. n.152 del 1991. 3.5.5 Quinto, sesto e settimo motivo vertono sul trattamento sanzionatorio. 3.5.6 Sono stati prodotti motivi aggiunti, in cui si riprendono in modo dettagliato le argomentazioni già espresse nel ricorso principale.3.6 [OSCURATO:PERSONA] introduce quattro motivi di ricorso. 3.6.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di Appello, secondo il ricorrente, risponde in modo del tutto assertivo ai contenuti del motivo di appello e non prende in esame le affermazioni della vittima in cui veniva spiegata la fase genetica del credito ed il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa il credito era stato 'ceduto' dal [OSCURATO:PERSONA] al Silverio e al Romano (che avevano anticipato realmente la somma) e, pertanto, l'attività di sollecitazione al pagamento era stata posta in essere da costoro nel loro interesse e non già nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un aspetto che la Corte di Appello smentisce senza confrontarsi con i contenuti integrali della deposizione della vittima. 3.6.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Sulla richiesta di diversa qualificazione (art. 393 cod.pen.) la Corte di secondo grado si pronunzia parimenti in modo del tutto assertivo. La richiesta di rientro corrispondeva al prestito ricevuto dal Puglisi e, pur ritenendo intervenuta la minaccia, non poteva configurarsi l'estorsione. 3.6.3 Terzo e quarto motivo riguardano l'avvenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano fondati, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato ed i residui ricorsi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono. 2. Trattandosi di doglianze che, in massima parte, riguardano le coordinate argomentative con cui, nei due giudizi di merito, è stata riconosciuta la responsabilità penale degli imputati occorre esplicitare una premessa di metodo.2.1 Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito (intendendosi per tale anche l'apparato logico che sostiene due decisioni tra loro conformi), atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione non può dunque essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisòrio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione ( se strettamente necessario) della motivazione , ai sensi dell'art. 619 co.1 cod.proc.pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato e conforme alla regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709 ; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripresa nel tempo) . 2.2 Si suole affermare, pertanto, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale. Quanto alla interpretazione, inoltre, del significato probatorio di conversazioni oggetto di captazione, va ulteriormente che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come affermato da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella (2)7 proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte v. Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). 2.3 Dunque le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologìa di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinari°, rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627) ; - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). In tale decisione si è precisato che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..». In detto contesto, anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce, dunque, un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, in precedenza richiamata).Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011) . Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato - tra le altre - da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) . 2.4 Le affermazioni che precedono impongono - tirando le somme - la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. VI n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione di quanto sinora detto, va dichiarato inammissibile perché essenzialmente rivolto a sollecitare non consentite rivalutazioni degli elementi di prova, coerentemente posti a base della decisione. Ed invero il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto stabilmente inserito nel cd. 'gruppo della stazione' (cellula collegata alla associazione mafiosa Santapaola-Ercolano ed esenzialmente dedita ad attività estorsiva ed allo smercio di sostanze stupefacenti) sulla base di più conversazioni dirette oggetto di captazione da cui si è desunto l'affidamento - duraturo - al [OSCURATO:PERSONA] di compiti operativi, da parte di soggetti collegati, a loro volta, ai vertici del gruppo. Parimenti, il coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo r) deriva dall'esame dei contenuti di conversazioni (anche dirette, come quella del 13 maggio 2012 ore 18.22) non illogicamente interpretate in sede di merito. Le doglianze hanno portata meramente rivalutativa e sono, per le ragioni esposte al par.2, da dichiararsi inammissibili. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 4.1 La contestazione in diritto riguarda - in particolare al primo motivo - la ritenuta possibilità di inquadrare il Chiantello quale 'fornitore non occasionale' del gruppo capeggiato dal Romano (capo S), al fine di ritenere raggiunta la punibilità per una condotta di partecipazione alla associazione finalizzata alla cessione di stupefacenti. Come è noto, nel quadro interpretativo nomofilattico, la partecipazione al sodalizio del 'fornitore' è condizionata, in fatto, dalla individuazione di un rapporto «durevole» che si accompagni alla comune volontà di realizzare lo smercio delle sostanze (v. Sez. IV n. 19272 del 12.6.2020, rv 279249; Sez. VI n. 51500 del 11.10.2018, rv 275719). Ora, su tale profilo di critica - certamente ammissibile perché involge questione di diritto - va però evidenziato che le argomentazioni espresse nella decisione impugnata risultano immuni da vizi. Si compie riferimento, infatti, al periodo estivo del 2012 durante il quale il gruppo capeggiato dal Romano ha certamente realizzato più viaggi (oggetto di diretta osservazione, incrociata con il contenuto di captazioni di conversazioni tra gli aderenti al gruppo) presso il luogo in cui veniva caricata la sostanza stupefacente fornita - a credito - dal Chiantello, in quantitativi consistenti. Il fatto che la fornitura si sia interrotta per questioni relative ai pagamenti, come pure emerge dalle motivazioni della decisione impugnata, non fa venir meno il dato ,S,kk 12 obiettivo della continuità del rapporto (numerose forniture in due mesi) e del comune finalismo, correlato alla reciproca fiducia tra le parti ed alle modalità stesse della fornitura. Si tratta, pertanto, di questione che pur se prospettata in diritto è stata correttamente risolta, in fatto, nella decisione oggetto di impugnazione, né il riferimento - pur contenuto in sentenza - al soggetto 'garante' dell'accordo appare rilevante, posto che il dato obiettivo - con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguato - sta nella certa riferibilità al Chiantello (nel luogo ove costui si trovava agli arresti domiciliari) delle consistenti e ripetute forniture. Il ricorso, nel suo complesso, va pertanto respinto, con condanna - ex lege - del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 5.1 Ed invero, tenuto conto dei criteri di metodo già esposti al par.2, va rilevato che dalla deposizione resa dalla persona offesa è emerso senza vizi logici - o di travisamento dei contenuti - tanto la qualificazione giuridica della condotta (in termini estorsivi) che il coinvolgimento nella medesima - quantomeno nella fase iniziale - del ricorrente . La vittima ha riconosciuto in foto il ricorrente come uno dei soggetti incaricati del 'ritiro' delle ceste ed ha ricordato altresì che le consegne erano avvenute prima dell'arresto di Arcidiacono. Il ricorso, pertanto, finisce con il sollecitare rivalutazioni del narrato della persona offesa, coerentemente apprezzato in sede di merito, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alle due vicende estorsive oggetto della affermazione di penale responsabilità è rivalutativo ed in fatto, dunque inammissibile per motivi non consentiti. 6.1 Quanto alla estorsione in danno di Quercioli (capo f) va rilevato che la ricostruzione del concorso del Ponnponio - sia pure limitato nel tempo - risulta solidamente ancorata, come esposto in sede di merito, ai contenuti dichiarativi del Cavarra, cui si unisce il riferimento ad 'Agostino' contenuto nella conversazione intercettata in data 17 marzo 2012 ed intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Cavarra. A fronte della pacifica qualificazione della condotta in termini estorsivi, il ricorso mira - pertanto - ad una non consentita rivalutazione dei singoli elementi di prova. 6.2 Quanto alla estorsione commessa in danno dello Sciotto, valgono le considerazioni già esposte in riferimento alle doglianze introdotte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che la deposizione resa dalla vittima risulta logicamente apprezzata in sede di merito e non suscettibile di rivalutazioni. Il ricorrente è stato, anche in questo caso, riconosciuto in fotografia e il periodo di consumazione della estorsione 'prolungata' è stato congruamente ricostruito anche in ragione di captazioni di conversazioni citate nella decisione impugnata. 7. Il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, in riferimento ai primi tre motivi (con assorbimento delle ulteriori doglianze) per le ragioni che seguono. 7.1 Dalla critica difensiva emerge - a giudizio del Collegio - la carenza di approfondimento cognitivo del ruolo svolto, nella complessa vicenda estorsiva in danno del Quercioli, da [OSCURATO:PERSONA], autista ed uomo di fiducia del Quercioli. Va premesso, in diritto, che per consolidato orientamento interpretativo non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale (in tali termini Sez. V n. 13520 del 21.1.2015, rv 262869). La ragione essenziale - in simile casi - della non ravvisabilità del concorso di persona nel reato sta nella carenza di dolo 'concorsuale', posto che il soggetto che - nell'interesse della vittima - mantiene il contatto con gli estorsori realizza un frammento di condotta «in luogo» della vittima e pertanto, pur arrecando un contributo oggettivo alla 'buona riuscita' della estorsione non ne 'prende parte' sul piano soggettivo. 7.2 La ricognizione del ruolo del Cavarra, nella decisione impugnata, soffre di un eccesso di semplificazione e di un limitato apprezzamento del contributo narrativo proveniente dal Quercioli, titolare della IGM Ambiente e vittima della prolungata condotta estorsiva.La deposizione resa dal Quercioli viene sintetizzata nella parte in cui costui conferma che l'incarico di 'tenere i contatti con gli estorsori' fu da lui stesso dato al Cavarra, in epoca posteriore ai contatti intrattenuti dal Quercioli medesimo con il gruppo mafioso. Dunque nella genesi del rapporto il Cavarra - per affermazione del Quercioli - non svolge alcun ruolo e la condotta di intermediazione è, pacificamente, provocata dalla stessa vittima al fine di evitare contatti 'diretti' con gli esponenti del gruppo criminale. Da qui deriva - in via logica - un chiaro indizio di carenza di 'dolo di concorso', che la decisione impugnata tende a superare in modo illogico, posto che per giungere ad una conclusione diversa sarebbe stato necessario identificare con chiarezza gli elementi di prova idonei a ribaltare simile presunzione. Ed invero, se da un lato è dimostrata l'avvenuta consegna del denaro da parte del Cavarra agli estorsori (profilo meramente oggettivo), gli indicatori logici, esposti nella decisione, di un animus orientato - nel corso del tempo - ad avvantaggiare gli autori del reato sotto profili diversi dalla mera consegna (atto posto in essere su richiesta e nell'interesse della vittima) risultano alquanto deboli ed equivoci (si pala di familiarità con gli aderenti al gruppo mafioso) e, soprattutto, non esaminati in modo esteso. Non vi è dubbio, in particolare, che ove fosse congruamente dimostrato un trattenimento di una parte del denaro a scopo personale (denaro non consegnato agli estorsori) vi sarebbe una concorrente volontà di far proseguire, a beneficio proprio, la condotta illecita, ma simile aspetto è appena accennato nella decisione impugnata, lì dove avrebbe avuto bisogno - per quanto detto in precedenza - di un robusto supporto dimostrativo, che il ricorrente contrasta con precisi riferimenti ai contenuti delle captazioni, tali da introdurre elementi di incertezza ricostruttiva . Per le suddette ragioni la decisione va, in tale parte, annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. 8. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è fondato, ai primi due motivi (con assorbimento di quelli ulteriori). 8.1 Va premesso, sul tema, che quanto alla pretesa estorsione commessa in danno del Puglisi (capo m) la decisione di primo grado è fortemente lacunosa e non contiene una reale ricostruzione dei segmenti fattuali della vicenda. Si compie esclusivo riferimento a contenuti dichiarativi captati da cui si deduce che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano impegnati, con modalità minacciose, nel recupero di un credito, vicenda cui era interessato lo stesso [OSCURATO:PERSONA].8.2 La decisione di secondo grado introduce riferimenti al narrato della persona offesa, senza tuttavia analizzarne la portata ed il tasso di attendibilità. Risulta pertanto tuttora carente, anche all'esito del giudizio di secondo grado, la ricostruzione complessiva della vicenda, anche in riferimento al tema - posto nei motivi di appello - della qualificazione giuridica del fatto. Sul punto, fermo restando che risulta pacifica l'attività svolta da Romano e Silverio, tesa al recupero di un originario credito, non vi è alcuna concreta analisi, in fatto e in diritto, dei profili caratterizzanti il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che occorre accertare - al fine di cogliere l'elemento differenziale - l'elemento psicologico del reato, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, in un contesto che tollera - a determinate condizioni - il concorso di persone nel reato (Sez. U n. 29541 del 16.7.2020, rv 280027). La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. 9. In riferimento alle posizioni dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. . I medesimi ricorrenti, nonché il [OSCURATO:PERSONA], in rapporto ai capi loro contestati, vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresent
Sentenza Cassazione n. 33114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris