CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di: De brio Bruno, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/4/2022 del Tribunale di Isernia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; vist,9Watti,,jjprovve merynpugna ed il ri rso; u ita la r azion volta d Consi »ere Do . [OSCURATO:PERSONA] elli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo al capo A) e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo B).[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Isernia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall. e della continuazione tra i suddetti reati, commessi nella sua qualità di amministratore della Indice AZ s.r.I., fallita nell'aprile del 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso deducendo l'erronea applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 81 comma 2 c.p., anziché di quella speciale dell'art. 219 comma 2 n. 1) legge fall., con conseguente omessa esecuzione del giudizio di bilanciamento tra l'aggravante prevista da tale ultima disposizione e le attenuanti riconosciute, nonché la mancata applicazione della diminuzione di pena corrispondente alla riconosciuta attenuante della causazione di un danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va evidenziato che la sentenza era inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 comma 1 c.p.p. e che pertanto quello proposto dal PG non è un ricorso per saltum, mentre non risulta che l'imputato abbia proposto appello avverso la medesima sentenza. 3. Ciò premesso deve rilevarsi che effettivamente dalla motivazione della sentenza e dal suo dispositivo emerge che il Tribunale ha riconosciuto all'imputato l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., senza però provvedere ad applicare la conseguente diminuzione di pena. Infatti, una volta determinata in tre anni la pena base per il reato ritenuto più grave - ossia quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale - il giudice del merito ha ridotto la stessa fino a due anni in ragione delle concesse attenuanti generiche, per poi aumentarla ad anni due e mesi due per la ritenuta continuazione con l'altro reato di bancarotta in contestazione. Anche quest'ultima statuizione è peraltro viziata da errore, come denunziato dal ricorrente, atteso che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento (com'è avvenuto nel caso di specie), le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria prevista dall'art. 81 c.p. (Sez. Un., n. 21039 del 27/1/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665). Questa Corte ha altresì avuto modo di precisare tale principio, chiarendo come la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui al menzionato art. 219, quale circostanza aggravante, ne comporta peraltro l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (ex multis Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, P.G. in proc. Bossone, Rv. 255146). 4. A questo punto è necessario però rilevare che il reato di bancarotta semplice documentale contestato al capo A) si è nel frattempo prescritto, essendo il relativo termine compiutosi al più tardi, considerati i 387 giorni di sospensione maturati nei gradi di merito, il 18 novembre 2022. L'estinzione del suddetto reato esclude poi la configurabilità della continuazione fallimentare ai sensi dell'art. 219 legge fall. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A), per le ragioni illustrate e con rinvio al Tribunale di Isernia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al residuo reato di cui al capo B), operazione nella quale il giudice del rinvio, ferma la commisurazione della pena base per il suddetto reato nel minimo edittale, dovrà considerare, oltre alle attenuanti generiche, anche la già riconosciuta attenuante ad effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato di bancarotta semplice documentale è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia. [OSCURATO:PERSONA]