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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03524/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/O7/223 del TRIBUNALE di SALERNOotic, ,/ 13-1› ZA.14 udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Risultano inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze manifestamente inammissibili e versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché manifesta illogicità della motivazione, in merito al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato, quanto alle condanne oggetto dell'unico capo dell'impugnato provvedimento.

La difesa, dunque, lamenta come l'ordinanza indicata in epigrafe - emessa nei confronti del suddetto condannato - abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, la plurima perpetrazione dell'identico reato di evasione; la ristrettezza dell'arco temporale entro il quale si collocano le condotte acclarate; il fatto che le stesse abbiano violato le prescrizioni imposte attraverso il medesimo provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli).

2. Dette censure sono tutte direttamente incentrate sul merito della questione e, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi, nel provvedimento impugnato - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica, nella veste di Giudice dell'esecuzione.

In esso, invero, si evidenzia come i plurimi fatti, in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione, siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché separati da un considerevole lasso temporale, risultando quindi frutto di separate volizioni.

Trattasi, in effetti, di un episodio di lesioni personali risalente al 2008, di due episodi di evasione commessi negli anni 2011 e 2012 e, infine, di tre condanne ex artt. 75 e 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, temporalmente collocate in diversi periodi dell'anno 2015.

Una situazione oggettiva che - stando a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione - preclude radicalmente la possibilità di immaginare una preventiva ideazione di carattere unitario, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo, connotato dall'adozione di risoluzioni di tipo estemporaneo, in ordine a ciascun fatto.

La motivazione adottata dal Tribunale di Salerno, infine, è logica e coerente, oltre che priva di forme di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/O7/223 del TRIBUNALE di SALERNOotic, ,/ 13-1› ZA.14 udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Risultano inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze manifestamente inammissibili e versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché manifesta illogicità della motivazione, in merito al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato, quanto alle condanne oggetto dell'unico capo dell'impugnato provvedimento. La difesa, dunque, lamenta come l'ordinanza indicata in epigrafe - emessa nei confronti del suddetto condannato - abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, la plurima perpetrazione dell'identico reato di evasione; la ristrettezza dell'arco temporale entro il quale si collocano le condotte acclarate; il fatto che le stesse abbiano violato le prescrizioni imposte attraverso il medesimo provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli). 2. Dette censure sono tutte direttamente incentrate sul merito della questione e, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi, nel provvedimento impugnato - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica, nella veste di Giudice dell'esecuzione. In esso, invero, si evidenzia come i plurimi fatti, in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione, siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché separati da un considerevole lasso temporale, risultando quindi frutto di separate volizioni. Trattasi, in effetti, di un episodio di lesioni personali risalente al 2008, di due episodi di evasione commessi negli anni 2011 e 2012 e, infine, di tre condanne ex artt. 75 e 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, temporalmente collocate in diversi periodi dell'anno 2015. Una situazione oggettiva che - stando a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione - preclude radicalmente la possibilità di immaginare una preventiva ideazione di carattere unitario, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo, connotato dall'adozione di risoluzioni di tipo estemporaneo, in ordine a ciascun fatto. La motivazione adottata dal Tribunale di Salerno, infine, è logica e coerente, oltre che priva di forme di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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