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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 27404/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Benevento ha assoltoGiuseppe Mignone dal reato di cui all’art. 612 cod. pen., per avere minacciato uningiusto danno a [OSCURATO:PERSONA], inviando dalla sua utenza telefonica, mediantel’applicativo WhatsApp, sull’utenza mobile intestata alla persona offesa, unmessaggio vocale dal seguente tenore: «... non te lo dico più prendila come unaminaccia, prendila come un avvertimento ... te faccio fa a fine di [OSCURATO:PERSONA] tusai [OSCURATO:PERSONA] che fine ha fatto ...» «... ti posso assicurare che questa volta lofaccio, non sto scherzando ...»; in Benevento, in data 3 agosto 2021.2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione, deducendo, con ununico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamente necessarialla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneaapplicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione dellalegittima difesa in forma reale o putativa.

La sentenza si sarebbe discostata dalconsolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittima difesa putativaovvero lo stato di grave turbamento causato dalla situazione di pericolorichiederebbe che tale turbamento sia direttamente connesso all’evento pericolosoe non derivi da stati d’animo preesistenti o estranei alla situazione di pericolo.Infatti, la scriminante della legittima difesa presuppone una «aggressione» e unpericolo attuale che imponga una «reazione» e non problematiche relazioni fra leparti, definite a pag. 3 della sentenza impugnata come condotte di provocazione.Sotto altro profilo, sussisterebbe il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assoltol’imputato dal reato ascrittogli disattendendo l’esito dell’esame e il contenuto delladenuncia-querela della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto minatoriodel C.D.

ROM e del verbale di acquisizione degli audio WhatsApp, redatto daiCarabinieri di Vitulano il 7 dicembre 2021, in tal modo articolando una motivazionedel tutto apparente o comunque manifestamente illogica, non avendo spiegatoperché ha ritenuto credibile la versione offerta dall’imputato (priva di riscontro) enon credibile quella della parte civile (suffragata da plurimi e oggettivi riscontri).3.

In data 9 giugno 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che la legittima difesa postula che l’autore del fatto versi inuna situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da renderenecessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa subìta (Sez. 1, n. 51262del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 - 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi,Rv. 233352 - 01).

Inoltre, l’attualità del pericolo richiesta per la configurabilitàdella scriminante implica l’estraneità all’area di applicazione della stessa ogniipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018,Gasparini, Rv. 274534 - 01; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566- 01).Sotto altro profilo, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, inalternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo indovendo il giudice svolgere all’uopo un esame di tutti gli elementi fattuali peraccertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingeneratoun turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazionesull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa(Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964 - 01).3.

Secondo il primo [OSCURATO:PERSONA], dinnanzi alle «provocazioni» della persona offesa- consistenti in continue telefonate alla Cardillo, sua ex fidanzata, nonché inreiterati appostamenti - l’imputato aveva ritenuto che l’unico modo per difenderela donna fosse quello di utilizzare le espressioni minacciose contestate.

In altritermini, la situazione percepita dall’imputato come di attuale pericolo lo avrebbeindotto a ritenere di non avere alternative per difendere la moglie.La motivazione della sentenza impugnata si risolve in proposizioni assertiveprive della necessaria esplicitazione del percorso inferenziale che collega lerisultanze processuali alla conclusione circa la configurabilità della scriminante.In disparte la circostanza che il primo [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato quali specificheemergenze istruttorie abbiano consentito di ritenere accertate le condotteprovocatorie attribuite alla persona offesa né spiega le ragioni della preferenzaaccordata alle dichiarazioni favorevoli all'imputato rispetto alle risultanzeprocessuali di segno contrario, deve rilevarsi che la motivazione non fornisce alcunragguaglio in ordine ai requisiti della necessità della difesa e dell’inevitabilitàaltrimenti del pericolo.Infatti, la sentenza ha totalmente omesso di spiegare per quale motivol’imputato avvertisse l’incombere di una situazione di pericolo, generata dallecondotte provocatorie della persona offesa, che non potesse essere fronteggiatarivolgendosi all’autorità giudiziaria o di polizia.

L’affermazione della sentenzasecondo cui, nella situazione data, egli non poteva avvalersi di un commodusdiscessus (v. fg. 3 della sentenza impugnata) è stata resa in maniera del tuttogenerica e, sostanzialmente, apodittica, sicché anche sotto tale profilo lamotivazione si rivela del tutto apparente.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovogiudizio, al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Benevento in diversa persona fisica.5.

La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Benevento, in diversa persona fisica.Così deciso il 13/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Benevento ha assoltoGiuseppe Mignone dal reato di cui all’art. 612 cod. pen., per avere minacciato uningiusto danno a [OSCURATO:PERSONA], inviando dalla sua utenza telefonica, mediantel’applicativo WhatsApp, sull’utenza mobile intestata alla persona offesa, unmessaggio vocale dal seguente tenore: «... non te lo dico più prendila come unaminaccia, prendila come un avvertimento ... te faccio fa a fine di [OSCURATO:PERSONA] tusai [OSCURATO:PERSONA] che fine ha fatto ...» «... ti posso assicurare che questa volta lofaccio, non sto scherzando ...»; in Benevento, in data 3 agosto 2021.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione, deducendo, con ununico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamente necessarialla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneaapplicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione dellalegittima difesa in forma reale o putativa. La sentenza si sarebbe discostata dalconsolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittima difesa putativaovvero lo stato di grave turbamento causato dalla situazione di pericolorichiederebbe che tale turbamento sia direttamente connesso all’evento pericolosoe non derivi da stati d’animo preesistenti o estranei alla situazione di pericolo.Infatti, la scriminante della legittima difesa presuppone una «aggressione» e unpericolo attuale che imponga una «reazione» e non problematiche relazioni fra leparti, definite a pag. 3 della sentenza impugnata come condotte di provocazione.Sotto altro profilo, sussisterebbe il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assoltol’imputato dal reato ascrittogli disattendendo l’esito dell’esame e il contenuto delladenuncia-querela della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto minatoriodel C.D. ROM e del verbale di acquisizione degli audio WhatsApp, redatto daiCarabinieri di Vitulano il 7 dicembre 2021, in tal modo articolando una motivazionedel tutto apparente o comunque manifestamente illogica, non avendo spiegatoperché ha ritenuto credibile la versione offerta dall’imputato (priva di riscontro) enon credibile quella della parte civile (suffragata da plurimi e oggettivi riscontri).3. In data 9 giugno 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che la legittima difesa postula che l’autore del fatto versi inuna situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da renderenecessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa subìta (Sez. 1, n. 51262del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 - 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi,Rv. 233352 - 01). Inoltre, l’attualità del pericolo richiesta per la configurabilitàdella scriminante implica l’estraneità all’area di applicazione della stessa ogniipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018,Gasparini, Rv. 274534 - 01; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566- 01).Sotto altro profilo, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, inalternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo indovendo il giudice svolgere all’uopo un esame di tutti gli elementi fattuali peraccertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingeneratoun turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazionesull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa(Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964 - 01).3. Secondo il primo [OSCURATO:PERSONA], dinnanzi alle «provocazioni» della persona offesa- consistenti in continue telefonate alla Cardillo, sua ex fidanzata, nonché inreiterati appostamenti - l’imputato aveva ritenuto che l’unico modo per difenderela donna fosse quello di utilizzare le espressioni minacciose contestate. In altritermini, la situazione percepita dall’imputato come di attuale pericolo lo avrebbeindotto a ritenere di non avere alternative per difendere la moglie.La motivazione della sentenza impugnata si risolve in proposizioni assertiveprive della necessaria esplicitazione del percorso inferenziale che collega lerisultanze processuali alla conclusione circa la configurabilità della scriminante.In disparte la circostanza che il primo [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato quali specificheemergenze istruttorie abbiano consentito di ritenere accertate le condotteprovocatorie attribuite alla persona offesa né spiega le ragioni della preferenzaaccordata alle dichiarazioni favorevoli all'imputato rispetto alle risultanzeprocessuali di segno contrario, deve rilevarsi che la motivazione non fornisce alcunragguaglio in ordine ai requisiti della necessità della difesa e dell’inevitabilitàaltrimenti del pericolo.Infatti, la sentenza ha totalmente omesso di spiegare per quale motivol’imputato avvertisse l’incombere di una situazione di pericolo, generata dallecondotte provocatorie della persona offesa, che non potesse essere fronteggiatarivolgendosi all’autorità giudiziaria o di polizia. L’affermazione della sentenzasecondo cui, nella situazione data, egli non poteva avvalersi di un commodusdiscessus (v. fg. 3 della sentenza impugnata) è stata resa in maniera del tuttogenerica e, sostanzialmente, apodittica, sicché anche sotto tale profilo lamotivazione si rivela del tutto apparente.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovogiudizio, al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Benevento in diversa persona fisica.5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Benevento, in diversa persona fisica.Così deciso il 13/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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