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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38742/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Con memoria del 17/8/2022, trasmessa digitalmente, il ricorrente ha ricapi- tolato i motivi a supporto dell'impugnazione, contestando le rilevate ragioni di inammissibilità e chiedendo la riassegnazione del procedimento all'ordinaria sezione.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché di stampo prettamente rivalutativo e privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto. Con memoria del 17/8/2022, trasmessa digitalmente, il ricorrente ha ricapi- tolato i motivi a supporto dell'impugnazione, contestando le rilevate ragioni di inammissibilità e chiedendo la riassegnazione del procedimento all'ordinaria sezione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché di stampo prettamente rivalutativo e privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris