Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22683/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; letta la memoria trasmessa via PEC dal Difensore della parte civile, contenente le conclusioni scritte, cui è stata allegata la relativa nota spese e rilevato che essa è pervenuta in data 26 aprile 2024 e che, dunque, risulta tardiva, in quanto non depositata nel termine di 15 giorni prima dell'udienza fissato dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, nonostante l'interesse economico connesso alla condanna di cui sarebbe portatrice a seguito della costituzione di parte civile; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in quanto fondato su una alternativa ricostruzione dei fatti e non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e che, in ogni caso, il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che con il secondo motivo il ricorso censura l'inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità nei confronti dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto il reato di minaccia contestato è procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612, comma terzo, cod. pen., essendo aggravato dall'utilizzo dell'arma e fondandosi la differente premessa da cui muove il ricorso ancora una volta su una alternativa (e non consentita) ricostruzione fattuale; ritenuto', pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che in considerazione della tardività della memoria trasmessa dalla parte civile non deve procedersi alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute nel presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese delle parti civili.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; letta la memoria trasmessa via PEC dal Difensore della parte civile, contenente le conclusioni scritte, cui è stata allegata la relativa nota spese e rilevato che essa è pervenuta in data 26 aprile 2024 e che, dunque, risulta tardiva, in quanto non depositata nel termine di 15 giorni prima dell'udienza fissato dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, nonostante l'interesse economico connesso alla condanna di cui sarebbe portatrice a seguito della costituzione di parte civile; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in quanto fondato su una alternativa ricostruzione dei fatti e non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e che, in ogni caso, il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che con il secondo motivo il ricorso censura l'inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità nei confronti dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto il reato di minaccia contestato è procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612, comma terzo, cod. pen., essendo aggravato dall'utilizzo dell'arma e fondandosi la differente premessa da cui muove il ricorso ancora una volta su una alternativa (e non consentita) ricostruzione fattuale; ritenuto', pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che in considerazione della tardività della memoria trasmessa dalla parte civile non deve procedersi alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute nel presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 22683/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris