CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10968/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Napoli oggetto di impugnazione, èstata depositata il giorno 8 giugno 2025, vale a dire entro il termine di trenta giorni indicatonel dispositivo del 4 giugno 2025, per cui i termini per il deposito scadevano il giorno 18settembre 2025;Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto tardivamente in quanto ilricorso per cassazione è stato proposto in data 15 ottobre 2025 e, quindi, pure consideratala sospensione feriale, oltre i quarantacinque giorni, di cui all’art. 585, lett. c), cod. proc. pen.,decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine;Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato,in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali edella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10968/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4225/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38929/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Napoli oggetto di impugnazione, èstata depositata il giorno 8 giugno 2025, vale a dire entro il termine di trenta giorni indicatonel dispositivo del 4 giugno 2025, per cui i termini per il deposito scadevano il giorno 18settembre 2025;Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto tardivamente in quanto ilricorso per cassazione è stato proposto in data 15 ottobre 2025 e, quindi, pure consideratala sospensione feriale, oltre i quarantacinque giorni, di cui all’art. 585, lett. c), cod. proc. pen.,decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine;Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato,in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali edella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]