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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 1975

Cassazione n. 16367/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1975 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 6 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un motociclo privo della patente di guida, in quanto mai conseguita, con recidiva nel biennio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato violazione degli artt. 125, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 131-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., dalla Corte territoriale erroneamente esclusa, pur ricorrendone i presupposti applicativi, in virtù di un percorso logico-giuridico del tutto insoddisfacente e inadeguato, in quanto fondato su valutazioni meramente apodittiche e assertive.

Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 125, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'omessa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. In primo luogo priva di pregio è l'introduttiva doglianza, relativa all'omesso riconoscimento dell'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen., dovendo, in proposito, assumere troncante rilievo il principio già espresso da questa Corte di legittimità per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812-01).

Per come diffusamente esplicato nell'indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che, per l'appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.

A prescindere, quindi, dal contenuto della motivazione in concreto utilizzata da parte del secondo giudice, e sottoposta a censura da parte del ricorrente, la ravvisata incompatibilità ontologica tra la struttura del reato oggetto di giudizio e la natura dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. rende, all'evidenza, infondata la doglianza dedotta da parte del Cannaò.

3. Del pari priva di pregio è la censura eccepita con il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto palesemente generica e risultando, comunque, adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentirne la relativa concessione.

La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escluderne il relativo riconoscimento in ragione della carenza di ogni elemento positivamente valutabile al fine, tale non essendo stata ritenuta neppure la confessione resa dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, allorquando vi era già l'evidenza della sua colpevolezza.

Trattasi di argomentazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

4. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1975 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 6 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un motociclo privo della patente di guida, in quanto mai conseguita, con recidiva nel biennio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato violazione degli artt. 125, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 131-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., dalla Corte territoriale erroneamente esclusa, pur ricorrendone i presupposti applicativi, in virtù di un percorso logico-giuridico del tutto insoddisfacente e inadeguato, in quanto fondato su valutazioni meramente apodittiche e assertive. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 125, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'omessa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo priva di pregio è l'introduttiva doglianza, relativa all'omesso riconoscimento dell'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen., dovendo, in proposito, assumere troncante rilievo il principio già espresso da questa Corte di legittimità per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812-01). Per come diffusamente esplicato nell'indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che, per l'appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate. A prescindere, quindi, dal contenuto della motivazione in concreto utilizzata da parte del secondo giudice, e sottoposta a censura da parte del ricorrente, la ravvisata incompatibilità ontologica tra la struttura del reato oggetto di giudizio e la natura dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. rende, all'evidenza, infondata la doglianza dedotta da parte del Cannaò. 3. Del pari priva di pregio è la censura eccepita con il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto palesemente generica e risultando, comunque, adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentirne la relativa concessione. La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escluderne il relativo riconoscimento in ragione della carenza di ogni elemento positivamente valutabile al fine, tale non essendo stata ritenuta neppure la confessione resa dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, allorquando vi era già l'evidenza della sua colpevolezza. Trattasi di argomentazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 4. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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