Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14612/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. lette le conclusioni della difesa che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Como del 2 febbraio 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 di reclusione ed C 2.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Cataldo, tramite il proprio difensore avv.to Spinelli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge processuale in relazione alla utilizzabilità mediante lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di nazionalità rumena disposta ex art. 512 o 512 bis cod.proc.pen.; la corte di appello aveva errato nel ritenere corretta la decisione del tribunale di acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari posto che la sottrazione al rendere esame in contraddittorio doveva ritenersi volontaria; il giudice di secondo grado aveva omesso di fare applicazione del principio stabilito dall'art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. nonché erratamente richiamato l'art. 512 bis cod.proc.pen. che comunque richiede oggettive ragioni di impossibilità di rendere esame; al proposito si sottolineava come non era stata effettuata alcuna indagine sulla validità della citazione del teste non comparso ovvero della sua irreperibilità nel paese estero; l'assenza doveva pertanto ritenersi volontaria; - vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di valutazione della volontarietà dell'assenza della fonte testimoniale ex art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. posto che la corte di appello aveva valorizzato quale giustificazione della assenza circostanze relative alla vita privata della persona offesa tali da dimostrare, al contrario, la volontarietà della omessa comparizione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato.

Gli artt. 512 bis e 526 comma 1 bis cod.proc.pen. attengono a fasi diverse e si muovono su diversi binari; la prima norma stabilisce le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese da soggetto residente all'estero stabilendo appunto che può essere data lettura delle suddette dichiarazioni se il teste non è comparso pur a seguito di citazione rituale; differentemente la successiva norma di cui all'art. 526 comma 1 bis attiene alla fase della valutazione della responsabilità stabilendo un divieto di affermazione della colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese da un soggetto che si sia sempre sottratto al contraddittorio.

Tale disposizione si muove nel solco costituzionale introdotto con la riforma dell'art. 111 Cost. che detta il fondamentale principio secondo cui la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da un soggetto che per libera scelta si è sempre sottratto al contraddittorio.

Quanto ai principi dettati in tema di acquisizione delle dichiarazioni rese da cittadino straniero va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni.

Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, Rv. 250197 - 01).

Successivamente è stato affermato che l'acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come "extrema ratio", in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'art. 727 cod. proc. pen.; b) dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell'impossibilità di esaminare il teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria ;n materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959; ed in tale ultimo caso la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese in fase di indagini da due persone residenti all'estero che, pur ritualmente citate, non erano comparse, indicando generici impedimenti, senza, però, che fosse indicato alcun impedimento a procedere all'audizione per rogatoria (Sez. 2, n. 51410 del 18/09/2013, Rv. 257975 - 01).

Orbene, nel caso in esame, i principi suddetti non risultano osservatà poiché a fronte di molteplici elementi che dovevano fare ritenere la teste persone offesa di nazionalità rumena rientrata nel paese d'origine, alcuna ricerca adeguata in detto paese veniva effettuata né mai attivata la richiesta di rogatoria. 2.2 Va poi ricordato come la disposizione in tema di dichiarazioni di soggetto straniero residente all'estero non può essere superata attraverso il ricorso alla disciplina dettata dall'art. 512 cod.proc.pen.; difatti ai fini della lettura delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. non costituisce "fatto o circostanza imprevedibile" il volontario allontanamento dall'Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 4563 del 10/10/2017, Rv. 272042 - 01). 2.3 L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che l'acquisizione ed utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non appare essere stata regolarmente disposta dal giudice di primo grado con valutazione poi confermata da quello di appello; ed invero posto che la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione presuppone l'impossibilità di escussione, tale circostanza deve essere necessariamente riferita anche all'avvenuto svolgimento di concrete ricerche nel paese di nascita e residenza del teste.

Non può infatti ammettersi che disposta la citazione di un teste di nazionalità straniera il verbale delle dichiarazioni venga acquisito senza il consenso della difesa dell'imputato dandosi atto della irreperibilità in Italia e che in forza di tale dichiarazione si addivenga alla affermazione di responsabilità.

La disposizione di cui all'art. 512 bis cod.proc.pen. prevede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste straniero in seguito a rogatoria internazionale nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

Ne consegue affermare che la citata norma indica con precisione la via da seguire in caso di procedimento nel corso del quale la prova fondamentale, se non esclusiva, sia costituita dalle dichiarazioni del teste straniero disponendo che si proceda alla rogatoria internazionale e che il verbale reso in tale sede possa poi essere ammesso nell'impossibilità di audizione dibattimentale in contraddittorio.

L'analisi delle norme citate indica, pertanto, che il giudice che procede deve innanzi tutto disporre la ricerca del teste all'estero e successivamente procedere alla richiesta di rogatoria, nel caso di specie certamente effettuabile stante che il paese di nascita ed indicato anche come di residenza della teste persona offesa, risulta essere la Romania e cioè uno Stato dell'Unione con il quale può procedersi alla rogatoria tramite interlocuzione diretta tra giudici.

Ne consegue affermarsi che nel caso di specie per legittimamente acquisirsi la dichiarazione del teste residente all'estero e non escusso in dibattimento va disposta la preliminare adeguata ricerca dello stesso e successivamente disposta la rogatoria internazionale.

Viceversa i giudici di merito hanno proceduto all'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni senza procedere ad alcuna ricerca e citazione all'estero della cittadina straniera che pur risultava emigrata in Romania e senza che mai fosse stata pure disposta la rogatoria internazionale.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Milano.

Roma, 14 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. lette le conclusioni della difesa che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Como del 2 febbraio 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 di reclusione ed C 2.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Cataldo, tramite il proprio difensore avv.to Spinelli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge processuale in relazione alla utilizzabilità mediante lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di nazionalità rumena disposta ex art. 512 o 512 bis cod.proc.pen.; la corte di appello aveva errato nel ritenere corretta la decisione del tribunale di acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari posto che la sottrazione al rendere esame in contraddittorio doveva ritenersi volontaria; il giudice di secondo grado aveva omesso di fare applicazione del principio stabilito dall'art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. nonché erratamente richiamato l'art. 512 bis cod.proc.pen. che comunque richiede oggettive ragioni di impossibilità di rendere esame; al proposito si sottolineava come non era stata effettuata alcuna indagine sulla validità della citazione del teste non comparso ovvero della sua irreperibilità nel paese estero; l'assenza doveva pertanto ritenersi volontaria; - vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di valutazione della volontarietà dell'assenza della fonte testimoniale ex art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. posto che la corte di appello aveva valorizzato quale giustificazione della assenza circostanze relative alla vita privata della persona offesa tali da dimostrare, al contrario, la volontarietà della omessa comparizione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato. Gli artt. 512 bis e 526 comma 1 bis cod.proc.pen. attengono a fasi diverse e si muovono su diversi binari; la prima norma stabilisce le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese da soggetto residente all'estero stabilendo appunto che può essere data lettura delle suddette dichiarazioni se il teste non è comparso pur a seguito di citazione rituale; differentemente la successiva norma di cui all'art. 526 comma 1 bis attiene alla fase della valutazione della responsabilità stabilendo un divieto di affermazione della colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese da un soggetto che si sia sempre sottratto al contraddittorio. Tale disposizione si muove nel solco costituzionale introdotto con la riforma dell'art. 111 Cost. che detta il fondamentale principio secondo cui la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da un soggetto che per libera scelta si è sempre sottratto al contraddittorio. Quanto ai principi dettati in tema di acquisizione delle dichiarazioni rese da cittadino straniero va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, Rv. 250197 - 01). Successivamente è stato affermato che l'acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come "extrema ratio", in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'art. 727 cod. proc. pen.; b) dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell'impossibilità di esaminare il teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria ;n materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959; ed in tale ultimo caso la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese in fase di indagini da due persone residenti all'estero che, pur ritualmente citate, non erano comparse, indicando generici impedimenti, senza, però, che fosse indicato alcun impedimento a procedere all'audizione per rogatoria (Sez. 2, n. 51410 del 18/09/2013, Rv. 257975 - 01). Orbene, nel caso in esame, i principi suddetti non risultano osservatà poiché a fronte di molteplici elementi che dovevano fare ritenere la teste persone offesa di nazionalità rumena rientrata nel paese d'origine, alcuna ricerca adeguata in detto paese veniva effettuata né mai attivata la richiesta di rogatoria. 2.2 Va poi ricordato come la disposizione in tema di dichiarazioni di soggetto straniero residente all'estero non può essere superata attraverso il ricorso alla disciplina dettata dall'art. 512 cod.proc.pen.; difatti ai fini della lettura delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. non costituisce "fatto o circostanza imprevedibile" il volontario allontanamento dall'Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 4563 del 10/10/2017, Rv. 272042 - 01). 2.3 L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che l'acquisizione ed utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non appare essere stata regolarmente disposta dal giudice di primo grado con valutazione poi confermata da quello di appello; ed invero posto che la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione presuppone l'impossibilità di escussione, tale circostanza deve essere necessariamente riferita anche all'avvenuto svolgimento di concrete ricerche nel paese di nascita e residenza del teste. Non può infatti ammettersi che disposta la citazione di un teste di nazionalità straniera il verbale delle dichiarazioni venga acquisito senza il consenso della difesa dell'imputato dandosi atto della irreperibilità in Italia e che in forza di tale dichiarazione si addivenga alla affermazione di responsabilità. La disposizione di cui all'art. 512 bis cod.proc.pen. prevede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste straniero in seguito a rogatoria internazionale nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale. Ne consegue affermare che la citata norma indica con precisione la via da seguire in caso di procedimento nel corso del quale la prova fondamentale, se non esclusiva, sia costituita dalle dichiarazioni del teste straniero disponendo che si proceda alla rogatoria internazionale e che il verbale reso in tale sede possa poi essere ammesso nell'impossibilità di audizione dibattimentale in contraddittorio. L'analisi delle norme citate indica, pertanto, che il giudice che procede deve innanzi tutto disporre la ricerca del teste all'estero e successivamente procedere alla richiesta di rogatoria, nel caso di specie certamente effettuabile stante che il paese di nascita ed indicato anche come di residenza della teste persona offesa, risulta essere la Romania e cioè uno Stato dell'Unione con il quale può procedersi alla rogatoria tramite interlocuzione diretta tra giudici. Ne consegue affermarsi che nel caso di specie per legittimamente acquisirsi la dichiarazione del teste residente all'estero e non escusso in dibattimento va disposta la preliminare adeguata ricerca dello stesso e successivamente disposta la rogatoria internazionale. Viceversa i giudici di merito hanno proceduto all'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni senza procedere ad alcuna ricerca e citazione all'estero della cittadina straniera che pur risultava emigrata in Romania e senza che mai fosse stata pure disposta la rogatoria internazionale. Alla luce delle predette considerazioni pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Milano. Roma, 14 marzo
Sentenza Cassazione n. 14612/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris