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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 41095/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Empoli, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali, confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso detta sentenza, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato una nota scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta; - che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, in sostanza, ha articolato censure relative alla motivazione della sentenza impugnata; - che tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.igs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze dì appello pronunciate per reatì dì competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); che la nota depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Empoli, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali, confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso detta sentenza, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato una nota scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta; - che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, in sostanza, ha articolato censure relative alla motivazione della sentenza impugnata; - che tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.igs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze dì appello pronunciate per reatì dì competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); che la nota depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris