CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11398/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 360/2023depositata il 22/02/2023.Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025Numero di raccolta generale 11398/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025Data pubblicazione 27/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il7/2/2009, dinanzi al Tribunale di Palermo, chiese l’accertamentodel proprio credito privilegiato derivante dall’espletamento delleprestazioni professionali in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a.,pari ad euro 501.378,92, cui andavano aggiunti gli interessi nellamisura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al saggiolegale, oltre alla rivalutazione monetaria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. si costituì e contestò la sussistenza delcredito sul rilievo dell’avvenuta sottoscrizione tra le parti, in data3/8/2000, di un accordo sulla determinazione dei compensi, inadempimento della quale aveva liquidato in favore del ricorrente lasomma di euro 56.205,35, comprensiva degli accessori di legge,pari all’intero importo spettante al professionista,Il Tribunale, all’esito della CTU, dichiarò nulla la convenzioneperché prevedeva onorari e diritti inferiori ai minimi tariffari edaccertò la sussistenza del credito professionale disponendonel’ammissione in prededuzione al passivo della Sicilcassa per laminor somma di euro 16.102,07, di cui euro 15.427,79 in lineaprivilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c. ed euro 674,28 in lineachirografaria, oltre IVA e CPA in chirografo ed oltre agli interessi altasso legale, dalla data della pronuncia.La Corte d’Appello di Palermo rigettò il gravame proposto dall’Avv.Sepiacci. Per quel che ancora rileva in questa sede, la corteterritoriale aderì alla CTU, che aveva determinato il compensoconsiderando il valore della causa, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., edapplicato i minimi tariffari. Inoltre, la Corte di merito valutò ilcarattere unitario della prestazione difensiva e liquidò gli onorari diavvocato sulla base della tariffa vigente nel momento in cui la2 di 9Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025Numero di raccolta generale 11398/2026prestazione era terminata per effetto dell'esaurimento o dellaData pubblicazione 27/04/2026cessazione dell'incarico professionale.La Corte d’appellò confermò la dichiarazione di nullità dellaconvenzione sottoscritta tra Sepiacci e la Sicilcassa perchéprevedeva onorari e diritti inferiori ai minimi tariffari e non sostituìle clausole nulle della convenzione, ai sensi dell’art. 1339 c.c.;tuttavia, utilizzò i parametri minimi previsti dalla convenzione qualecriterio per la determinazione del compenso, a nulla rilevando cheall’originale, sia perché generica, sia perché egli stesso avevaprodotto detta convenzione in altro giudizio.La Corte negò il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., ha resistito con controricorso.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, in primo luogo evidenziato, come eccepito dallacontroricorrente, che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositatada [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ad altro procedimento e,pertanto, di essa non può tenersi conto, nemmeno ai fini dellaregolamentazione delle spese.2. Con il primo ed articolato motivo di ricorso si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., del D.M. n.127/2004 e del D.M. n. 55/2014, nonché violazione e falsaapplicazione degli artt. 2233 c.c., 13 comma 6 e 13 bis della L.247/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.In primo luogo, la Corte d’appello avrebbe applicato le tariffeabrogate e non quelle vigenti al tempo della liquidazione, perché,pur trattandosi di prestazioni rese dall’avvocato relativamente a3 di 9Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025giudizi iniziati tra il 1999 e il 2001, e protrattisi sino al 2004-2005,Numero di raccolta generale 11398/2026la liquidazione sarebbe stata effettuata solo nel 2020. Data pubblicazione 27/04/2026Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che la Corte d’appelloavrebbe errato nel rigettare le richieste istruttorie, che sarebberostate utili per valutare l’attività svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei giuidizida lui patrocinati.Un altro aspetto censurato dal ricorrente ha riguardato lacircostanza che la Corte d’appello, per la liquidazione delcompenso, ha fatto riferimento alla Convenzione conclusa dall’Avv.Sepiacci con la [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante, a seguito didisconoscimento della copia fotostatica, non fosse stata propostaistanza di verificazione.Altra doglianza riguarda il recepimento, da parte della Corted’appello, delle conclusioni del CTU, sebbene il perito si trovasse inconflitto di interessi per avere svolto attività di consulenza in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]Riguardo all’entità della liquidazione, la Corte d’appello nonavrebbe acquisito il parere da parte del Consiglio dell’Ordine primadi procedere alla liquidazione, non avrebbe applicato le normesull’equo compenso, previsto dall’art. 13 bis della Legge n. 172 del2017 ed avrebbe determinato i compensi sulla base dei minimitariffari, senza tener conto dell’attività concretamente svolta daldifensore.2.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello, avendosi riguardo a giudizi iniziati tra il 1999 eil 2001 e protrattisi fino al 2004-2005, ha applicato le tariffe di cuial D.M. n. 127 del 2004.Sotto tale profilo la decisione impugnata si è adeguataall'interpretazione giurisprudenziale per la quale, ai fini dellaliquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato nelladisciplina vigente ratione temporis, la quantificazione degli onorariva effettuata in base alla tariffa professionale forense vigente al4 di 9Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025momento in cui le attività professionali sono state condotte aNumero di raccolta generale 11398/2026termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaDuartaim pubebnlictaozio ne 27/04/2026dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni sianocessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre i diritti diprocuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti almomento delle singole prestazioni (Cass. n. 28830/2020; Cass.Sez. 3, 11/03/2005, n. 5426; Cass. Sez. L, 21/11/1998, n. 11814).Inoltre, l’applicazione dei minimi tariffari è avvenuta non sulla basedella Convenzione conclusa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dalla Sicilcassas.p.s., che era stata dichiarata nulla dal primo giudice perviolazione dei limiti tariffari; la Corte d’appello si è limitata a tenereconto dei parametri della Convenzione, che era stata prodotta incopia, di cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva genericamente contestato ladifformità all’originale.Costituisce, invero, ius receptum, il principio, più volte affermatoda questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di provadocumentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scrittureprodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pursenza vincoli di forma, la contestazione della conformità dellestesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, medianteuna dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali diquello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficientiné il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. Sez.5, sentenza n. 16557 del 20 giugno 2019; in senso analogo, cfr.anche Cass. Sez. 3, ordinanza n. 23213 del 28 agosto 2024,secondo cui, ai fini del disconoscimento della conformitàall'originale di copia analogica di un documento informatico occorreuna contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concretinell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra larealtà fattuale e la realtà riprodotta; cfr., altresì, Cass. Sez. 3,5 di 9Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n.Numero di raccolta generale 11398/202629993 del 13 dicembre 2017). Data pubblicazione 27/04/2026Alla luce di tali principi, la Corte d’appello poteva fare richiamo allaconvenzione per stabilire i parametri di riferimento per laliquidazione, senza, tuttavia, determinare il compenso sulla base diun atto nullo.La Corte d’appello ha, infatti, determinato i compensi, secondo iminimi tariffari, aderendo al calcolo effettuato dal CTU, senza che ilricorrente abbia tempestivamente denunciato eventuali profili diincompatibilità del perito (da effettuarsi attraverso la ricusazionenei tempi e con le forme previste dall’art.51 c.p.c.), ovverodenunciando tempestivamente i vizi della consulenza tecnica(Cass., Sez. Un., 01/02/2022, n. 3086).Anche la doglianza relativa all’assenza del parere del Consigliodell’Ordine è stata dedotta solo in sede di legittimità e costituisce,pertanto, motivo nuovo e, nel merito, infondato (Cass. Sez. 2,10/07/2023, n. 19466).Nella determinazione del compenso, la Corte d’appello ha datoconto delle ragioni dell’applicazione dei minimi tariffari, né eraapplicabile, ratione temporis l’art. 13 bis della Legge n. 127 del2017, trattandosi di prestazioni esaurite prima dell’entrata in vigoredi detta normativa.3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n.231/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere laCorte d’appello riconosciuto gli interessi di cui al D.Lgs. richiamatoai crediti prededucibili, né gli interessi legali dalla domanda.Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte - a cui vadato seguito - nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamentodi compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente laprofessione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ.,competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data6 di 9Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiestaNumero di raccolta generale 11398/2026stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successivDaa tad pautbbali cianzio ne 27/04/2026cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmenteall'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché laliquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiorerispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostroordinamento non ha recepito il principio romanistico in illiquidis nonfit mora (Cass. n. 12905/2025; Cass. n. 29351/2022; Cass. n.24973/2022; Cass. n. 8611/2022).Ha, quindi, errato la Corte d’appello nel confermare la decisione delTribunale, che aveva riconosciuto all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] gli interessilegali con decorrenza dalla data della decisione e non dalla datadella domanda.La decisione deve essere, invece, confermata con riferimentoall’omesso riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del2002, sia pur con diversa motivazione da quella adottata dallaCorte di merito.La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità della disciplina di cui alD.Lgs. n. 231 del 2002, essendo la Sicilcassa in liquidazione coattaamministrativa. La giurisprudenza di questa Corte ha, invece,ritenuto che, in tema di interessi previsti dal D.Lgs n. 231 del 2002,l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interessemaggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedureconcorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debitisorti da "una transazione commerciale" di cui è parte unimprenditore quando, solo successivamente, lo stesso vienesottoposto a una procedura concorsuale, poiché l'anticipazionedella disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriorea detta procedura priverebbe i creditori concorsuali di un dirittoormai maturato al momento dell'apertura del concorso (Cass. Sez.2, 10/07/2023, n. 19466).7 di 9Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025La ragione dell’esclusione risiede, invece, nell’avere le partiNumero di raccolta generale 11398/2026concluso il contratto di patrocinio in data antecedente all’eDnatar pautbabli cianzio ne 27/04/2026vigore del D.Lgs. n. 231 del 2002.A norma dell’art.11 del D.Lgs. 231/2002, le disposizioni contenutein detto decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8agosto 2002 e, nel caso di specie, le prestazioni professionali sonostate rese in relazione a giudizi iniziati tra il 1999 ed il 2001, eprotrattisi fino al 2004-2005, sicché il contratto di patrocinio èstato concluso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2002.Il ricorso merita, pertanto, accoglimento nei miti di cui inmotivazione; la sentenza impugnata va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisanel merito, accogliendo per quanto di ragione l’appello propostodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno riconosciuti gliinteressi nella misura legale con decorrenza dalla domanda.È assorbito il terzo motivo di ricorso con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato alD.M. n. 147/2022, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere lacorte territoriale liquidato la fase istruttoria e di trattazione,dovendo questa Corte, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., procedere ad unnuovo regolamento delle spese di lite anche dei gradi di merito.Infatti, in forza del cd. effetto espansivo, la cassazione ancheparziale della sentenza si estende e quindi travolge la statuizionesulle spese e allorquando la Corte di cassazione decida nel merito,ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essa stessa provvedere allaliquidazione delle spese dell'intero giudizio (ex multis, Cass. Sez.lav., 07/05/2003, n. 6938).Per quanto attiene al primo grado, conferma la compensazione frale parti delle spese di giudizio per sostanziale reciprocasoccombenza quanto alle difese, oltre al riparto in quote uguali deicosti di c.t.u.; dichiara interamente compensate fra le parti lespese del giudizio di appello e quelle di legittimità, avendo questa8 di 9Numero registro generale 12172/2023Numero sezionale 1887/2025Numero di raccolta generale 11398/2026Corte provveduto alla correzione della motivazione di appello eData pubblicazione 27/04/2026parzialmente accolto un motivo di ricorso, stante peraltro l’esitocomplessivo del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso,dichiara assorbito il terzo e rigetta il primo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo la causa nelmerito, accoglie la domanda dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. anche quanto agli interessi sullasomma liquidata con decorrenza dalla domanda;dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio diprimo grado, oltre al riparto in quote uguali dei costi di c.t.u., alpari di quelle di appello e di quelle di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte di cassazione, in data 24 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9