Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 30809/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /72/( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, a fronte di ordinanza la quale ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività dello stesso, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla colpevolezza del ritardo dell'impugnazione (primo motivo) e violazione di legge relativamente alla forma del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità, costituito nella specie da sentenza, e non da ordinanza come invece prevede la legge (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché palesemente smentite dagli atti processuali, in quanto il decreto di citazione a giudizio, secondo la prospettazione difensiva non noto all'imputato siccome notificato in indirizzo diverso da quello dì residenza, è stato in realtà notificato alla cognata, della quale sono state attestate dall'ufficiale giudiziario capacità e convivenza (in giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui, in tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, sempreché l'imputato non rappresenti la mancata cognizione dell'atto, indicando gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice: cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 12367 del 20/02/2025, Carrieri, Rv. 287765 - 01, e Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 - 01); Osservato che il secondo motivo espone censure contenenti enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello può essere legittimamente pronunciata anche all'esito del giudizio di secondo grado con sentenza, atteso che l'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'inammissibilità possa essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, quando non rilevata con ordinanza (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 11027 del 13/07/1998, Aleo, Rv. 211609 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /72/( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, a fronte di ordinanza la quale ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività dello stesso, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla colpevolezza del ritardo dell'impugnazione (primo motivo) e violazione di legge relativamente alla forma del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità, costituito nella specie da sentenza, e non da ordinanza come invece prevede la legge (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché palesemente smentite dagli atti processuali, in quanto il decreto di citazione a giudizio, secondo la prospettazione difensiva non noto all'imputato siccome notificato in indirizzo diverso da quello dì residenza, è stato in realtà notificato alla cognata, della quale sono state attestate dall'ufficiale giudiziario capacità e convivenza (in giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui, in tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, sempreché l'imputato non rappresenti la mancata cognizione dell'atto, indicando gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice: cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 12367 del 20/02/2025, Carrieri, Rv. 287765 - 01, e Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 - 01); Osservato che il secondo motivo espone censure contenenti enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello può essere legittimamente pronunciata anche all'esito del giudizio di secondo grado con sentenza, atteso che l'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'inammissibilità possa essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, quando non rilevata con ordinanza (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 11027 del 13/07/1998, Aleo, Rv. 211609 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore I
Decreto Cassazione n. 30809/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris