CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 43289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 9 febbraio 2022, ha confermato (salvochè per il trattamento sanzionatorio, rideterminato in mitius) la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano il 4 giugno 2021 in relazione a delitto di furto con strappo di un telefono cellulare, contestato come commesso il 28 maggio 2021. Il ricorrente articola due motivi di doglianza: con il primo lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione del furto con strappo consumato nell'ipotesi di tentativo, atteso che la persona offesa non perse mai la vigilanza di quanto sottratto; con il secondo motivo lamenta la mancata riqualificazione della condotta in quella di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Invero, in primo luogo, la Corte di merito chiarisce che l'autore del furto aveva conseguito la piena signoria del telefono rubato, di cui il Fathi aveva conseguito la piena disponibilità e che fu recuperato solo dopo che il Fathi era stato arrestato dopo un inseguimento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto; ed è noto che per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione (ex multis Sez. 4, n. 22588 del 07/04/2005, Volpi, Rv. 232092; e soprattutto Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Quanto alle lagnanze in ordine alla mancata riqualificazione del reato in furto aggravato dalla violenza sulle cose, si tratta di censure che non risultano presenti nei motivi d'appello e, come tali, non sono consentite e sono affette da inammissibilità ai sensi del terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 o