CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 agosto 2022
Cassazione n. 37895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 novembre :1992; avverso la sentenza del 27 maggio 2021, della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e A ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, mn persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria, depositata il 23 agosto 2022, dalla difesa dell'imputato, non ricorrente, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] d'Appello di eatà~ con la sentenza, indicata in epigrafe, in riforma della decisione resa in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto. Avverso tale sentenza, propone ricorso il Procuratore Generale, deducendo, con un unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione degli artt. 131-bis, 624 e 625 del codice penale in quanto il Mircica risulterebbe gravato da due precedenti penali specifici, come emergerebbe dal certificato penale allegato al ricorso. E tanto, secondo la prospettazione offerta, sarebbe ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 13$-bis cod. pen. delinea l'ambiti) applicativo dell'istituto ricollegandosi non solo alla gravità del reato (desunta dalla pena edittale), ma anche ad un profilo soggettivo, afferente alla non abitualità del comportamento, attraverso il quale escludere dai limiti applicativi quei comportamenti "seriali" che si concretizzano in una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. La norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni. Cosicché, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). Ciò considerato, in concreto, dal certificato penale del Mircica, emerge l'esistenza di due precedenti penali per furto. E tanto, per come si è detto, impedisce il riconoscimento della richiamata causa di non punibilità. La corte territoriale non ha, quindi, correttamente valutato il profilo dell'abitualità della condotta. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Così de