CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 08711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, alla pena di anni due di reclusione, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione (capo 13); ha, inoltre, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 14 (truffa aggravata) per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Le due sentenze di merito hanno ritenuto il Landolfi responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (Sindaco del Comune di Mondragone), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della corruzione del Consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, il patto corruttivo ha avuto ad oggetto le dimissioni del Romano dalla carica di Consigliere comunale, in cambio di una prestazione in denaro, dissimulata attraverso la fittizia assunzione della moglie del Romano, [OSCURATO:PERSONA], presso la società mista EC04, e della promessa di utilità future correlate al ruolo politico nell'amministrazione di Mondragone per il Romano medesimo ed il fratello Agostino. I fatti risalgono al maggio del 2004, ma sin dal giudizio di primo grado l'imputato ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico composito motivo, i vizi di violazione dell'art. 192, commi 1, 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione agli artt.319 e 321 cod. pen., di travisamento della prova e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla chiamata in correità dell'imputato ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. L'intero motivo mira a censurare il giudizio di credibilità ed attendibilità della chiamata in correità del citato collaboratore di giustizia. In via preliminare, si deduce che la sentenza impugnata, nel confermare l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Valente e ritenuta con sentenza irrevocabile nei confronti di quest'ultimo, depotenzia la valenza della chiamata in correità in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto. Sulla base di tale premessa, si censura, in primo luogo, il giudizio di attendibilità del Valente, ponendo l'accento sul suo interesse ad ottenere i benefici correlati alla collaborazione e su taluni contrasti con il Landolfi, in particolare in relazione ad una questione relativa all'assunzione della figlia del Valente ed al rifiuto opposto dal Landolfi alla richiesta del Valente di pagamento delle spese legali durante un periodo di restrizione carceraria. Si insiste, inoltre, sulla carenza di riscontri esterni, emergendo, invece, dalle intercettazioni telefoniche un rapporto diretto tra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, si dissente in merito alla rilevanza delle conversazioni telefoniche considerate dalla sentenza impugnata, in particolare quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e Orsi. Ad avviso della difesa, l'ulteriore sviluppo della vicenda relativa all'assunzione della Gnasso costituisce un ulteriore indice della non credibilità delle dichiarazioni del Valente: si afferma, infatti, il contrasto tra l'asserito coinvolgimento del Landolfi nell'accordo corruttivo e la successiva carenza di qualsiasi informazione o interessamento dell'imputato in merito alla convocazione in Questura della Gnasso. Inoltre, quanto ai termini dell'accordo illecito, si sottolinea che la nomina ad assessore di [OSCURATO:PERSONA] derivò dal "piazzamento" ottenuto nella lista dei candidati di [OSCURATO:PERSONA], mentre, l'apparente assunzione della Gnasso conseguì all'interessamento del solo Valente, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Infine, quanto all'interesse all'accordo da parte del Landolfi, individuato nella necessità di evitare che a seguito dello scioglimento anticipato della giunta comunale di Mondragone, il centrosinistra riconquistasse il controllo del consorzio intercomunale CE4, si rileva che all'epoca dei fatti erano state già fissate le elezioni comunali cosicché la caduta della giunta avrebbe solo determinato la nomina di un commissario prefettizio per un breve periodo di tempo il quale, non potendosi schierare politicamente in seno al consorzio, non avrebbe potuto determinare un mutamento nella maggioranza di controllo, già radicata in seno al centro destra. 3. All'udienza del 28 ottobre 2022 le parti hanno concluso come in epigrafe. All'esito della camera di consiglio, la deliberazione è stata differita all'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo complessivamente generico, manifestamente infondato e, in parte, di carattere confutativo. 2. Occorre, premettere alcune osservazioni sul metodo di analisi della sentenza impugnata. Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Quanto al controllo sulla motivazione che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. pro. pen. demanda a questa Corte, va, inoltre, rammentato che: a) la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); b) esonda dal perimetro di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, come pure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); c) il c.d. vizio di travisamento della prova, per essere compatibile con il giudizio di legittimità, può essere soltanto l'errore sul significante, nel duplice profilo dell'utilizzazione di un'informazione inesistente o della omessa valutazione della prova esistente agli atti (tra le tante, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117); c.1) detto vizio, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758); c.2) in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); c.3) restano ad esso estranee le censure con le quali si prospetti in chiave di mera contrapposizione dialettica l'esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito e, parimenti, ogni discorso meramente confutativo sul significato della prova e sulla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540); d) con riferimento alle intercettazioni, questa Corte regolatrice, pronunciandosi nel suo più ampio Consesso, ha chiarito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, quand'anche criptico o cifrato, costituisce, comunque, una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); d.1) è stato, infine, più volte ribadito che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, dunque, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. 3. Premessa, dunque, la chiave metodologica di lettura della sentenza impugnata, può, dunque, procedersi all'esame delle doglianze concernenti la valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Valente. Secondo i consolidati principi di diritto in tema di chiamata in reità o in correità, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si discute, il giudice di merito deve conformarsi al metodo trifasico indicato da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465. Pertanto, il giudice deve, in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve procedere ad una verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente - potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome - e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151, secondo cui, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato). Secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/7/2019, Campo, Rv. 276744). È stato, inoltre, precisato che la sequenza trifasica non deve essere rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sotto tale profilo, alcuna tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348).3.1 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che i Giudici di merito hanno correttamente valutato la rilevanza probatoria della chiamata in correità del Landolfi. Prima di esaminare nel dettaglio i termini del giudizio di attendibilità del Valente, occorre riassumere brevemente i fatti che hanno condotto all'accordo corruttivo. Va, innanzitutto, premesso che l'esistenza di tale accordo è stata definitivamente accertata nel procedimento a carico del Valente nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna (dalla sentenza di primo grado risulta, inoltre, che, con sentenza non definitiva, è stata dichiarata l'improcedibilità per prescrizione nei confronti dei fratelli Romano ed è stata, invece, affermata la penale responsabilità del sindaco [OSCURATO:PERSONA] con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa). In particolare, questa Corte, pronunciandosi nel procedimento a carico del Valente con la sentenza n. 43524 del 17/7/2014, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della condotta, facendo applicazione del principio di diritto secondo il quale ,in tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica elettiva possono rappresentare un atto contrario ai doveri di ufficio, quando violano il dovere di imparzialità, ossia risultano poste in essere non già per una scelta discrezionale legittima, di natura squisitamente politica, ma a fronte del compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare ad un soggetto privato il maggior beneficio, configurando quindi una "totale svendita" delle funzioni pubbliche (affermato da Sez. 6, n. 36780 del 2/7/2003, Zabatta, Rv. 226803). Ciò premesso, secondo la ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito, che il ricorrente contesta nella sola parte relativa al suo diretto coinvolgimento, la vicenda per cui si procede nasce dalla questione relativa alla ineleggibilità della consigliera [OSCURATO:PERSONA]Agostino, a seguito della sua condanna irrevocabile per corruzione. In tale contesto, poiché le dimissioni della donna o la sua decadenza dalla carica avrebbero fatto venir meno la maggioranza che sosteneva la Giunta del [OSCURATO:PERSONA], si pose il problema di individuare una soluzione, anche in vista delle imminenti elezioni amministrative che si sarebbero svolte nel giugno 2004. Dopo un inziale ricorso ad un parere legale sul tema della decadenza e della ineleggibilità, secondo la concorde ricostruzione delle sentenze di merito, fondata principalmente sulle dichiarazioni rese dal Valente, quest'ultimo, unitamente all'imputato e al [OSCURATO:PERSONA] decisero di far leva su [OSCURATO:PERSONA], Consigliere comunale eletto in una lista di opposizione. In particolare, sulla base delle dichiarazioni del Valente, si è pervenuti alla seguente ricostruzione delle condotte che hanno portato alla definizione dei termini del patto corruttivo e, poi, alla sua conclusione: inizialmente Valente, Landolfi e il [OSCURATO:PERSONA] decisero di "avvicinare" [OSCURATO:PERSONA], tramite il fratello Agostino, al fine di convincerlo o ad appoggiare la Giunta, lasciando il suo schieramento politico, o a dimettersi; ottenuta la risposta dal Romano, in merito alla indisponibilità del fratello ad appoggiare il Sindaco ed alle difficoltà economiche in cui versava, il Valente, dopo avere informato Landolfi ed avere ottenuto il suo assenso a procedere all'accordo che prevedeva le dimissioni del Romano in cambio delle richieste utilità economiche, si adoperò presso Orsi per la fittizia assunzione della moglie del Romano alla Eco4. Il ruolo del Landolfi è stato sostanzialmente individuato in quello di concorrente sia morale, in relazione alla condivisione ed autorizzazione del progetto corruttivo del Romano, che materiale, in relazione al successivo intervento per il conseguimento da parte del Romano del prezzo della corruzione. I Giudici di merito hanno, in particolare, stigmatizzato, la valenza "condizionante" di tale assenso del Landolfi senza il quale, nell'esercizio di una sorta di potere di "veto", come riferito da Valente, quel patto sarebbe stato inutile, essendo necessario il sostegno dell'intero centro-destra per mantenere la maggioranza nella Giunta comunale e non perdere il controllo del Consorzio. 3.2 A fronte di tale ricostruzione dei fatti, il ricorrente, censurando l'attendibilità del Valente, mira sostanzialmente ad escludere la sussistenza di prove idonee a dimostrare la sua partecipazione al patto corruttivo e, in ultima analisi, ad ottenere una pronuncia liberatoria. Rileva, tuttavia, il Collegio che tale obiettivo viene perseguito attraverso argomentazioni, in parte, già dedotte nel giudizio di appello e, comunque, prive di adeguato confronto critico con la sentenza impugnata e, in parte, di carattere sostanzialmente confutativo, soprattutto laddove si censurano, in termini, peraltro, assolutamente generici, i riscontri considerati dalla Corte territoriale. Complessivamente valutato, il motivo dedotto non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità, avendo le due sentenze di merito correttamente valutato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del Valente, sulla base di argomentazioni coerenti con i principi di diritto sopra affermati ed immuni da vizi logici o giuridici. Innanzitutto, quanto al giudizio di attendibilità intrinseca del Valente, la sentenza impugnata ha posto l'accento sul contenuto anche autoaccusatorio delle dichiarazioni rese da Valente, sulla sua personalità non risultata incline alla calunnia, e sulla natura dei suoi rapporti con il Landolfi; la sentenza di primo grado ha, inoltre, considerato la coerenza delle dichiarazioni rese da Valente in vari processi; la precisione delle propalazioni, l'assenza di contraddizioni (ciò in relazione ai singoli profili segnalati dalla difesa) e di ragioni di astio nei confronti del Landolfi. Si è, inoltre, escluso che a fronte di tali elementi favorevoli, possa incidere negativamente l'interesse del collaboratore ad ottenere i benefici di legge. Tale ultima valutazione, che il ricorrente censura genericamente reiterando nuovamente la medesima questione già dedotta in appello, appare immune da vizi e coerente con l'indirizzo esegetico di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, che, ribadendo che il requisito del disinteresse è solo uno dei parametri di valutazione dell'affidabilità della chiamata, distingue tra il generico interesse a "collaborare" — che, come nella fattispecie in esame, può animare utilitaristicamente ogni collaborante in ragione della possibilità di fruire dei benefici di legge e perciò non intacca, di per sé, la sua credibilità, in mancanza di quantomeno di serie allegazioni contrarie — dall'interesse concreto a rendere dichiarazioni etero-accusatorie inquinate, per malanimo, astio, rancore o altro, idoneo a rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità delle propalazioni (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022). Con rifermento alla attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, le sentenze impugnate hanno considerato i riscontri emergenti dalle numerose intercettazioni telefoniche. In particolare, entrambe le sentenze hanno valorizzato le conversazioni in cui gli interlocutori facevano riferimento alle problematiche insorte a seguito della fittizia assunzione della Gnasso, ovvero il mancato pagamento delle retribuzioni e la convocazione in Questura nell'ambito delle indagini relative a tale vicenda. Da tali conversazioni si è logicamente inferito che, facendo riferimento gli interlocutori al coinvolgimento del Landolfi nella soluzione del problema relativo al pagamento del prezzo della corruzione — le retribuzioni fittizie alla Gnasso — tale elemento costituisca un riscontro individualizzante della chiamata in correità del Valente che ha costantemente ribadito che il Landolfi era stato informato dei termini del patto, aveva dato il nulla osta alla sua conclusione ed era stato altresì informato dei problemi insorti nel pagamento delle retribuzioni. In particolare, sono state reputate particolarmente significative le conversazioni telefoniche tra i due fratelli Romano, specie la n. 176 del 13/5/2004, e la n. 212 del 15/5/2004, e quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle prime, entrambe le sentenze, con argomentazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie, hanno sottolineato il chiaro riferimento alla persona del Landolfi quale soggetto cui rivolgersi per risolvere il problema del mancato pagamento delle retribuzioni alla Gnasso, interpretato quale indice sintomatico della pregressa conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'accordo illecito, unica ragione che, a fronte di una prestazione lavorativa mai eseguita da parte della Gnasso — come emerso chiaramente dalle conversazioni con l'Orsi oltre che accertato giudizialmente — poteva giustificare una richiesta di intervento del Landolfi al fine di ottenere il rispetto dell'accordo illecito. È stata, inoltre valorizzata un'ulteriore conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 3046) in cui i due fratelli Romano facevano riferimento al coinvolgimento del Landolfi anche in relazione all'indagine avviata sull'assunzione della Gnasso ed alla convocazione della donna. Parimenti immuni da vizi sono le argomentazioni relative alla analoga valenza individualizzate dei riscontri emersi dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e Orsi. Entrambe le sentenze di merito ne hanno, infatti, evidenziato la rilevanza per i chiari riferimenti alla persona del Landolfi quale interlocutore privilegiato ai fini della soluzione della problematica del pagamento delle retribuzioni della Gnasso, ponendo, soprattutto, l'accento sulla conversazione n. 446 del 25/5/2004 in cui il Romano, sempre per risolvere la questione del mancato pagamento degli stipendi, si presentò all'Orsi sia come amico di [OSCURATO:PERSONA] che come marito della Gnasso. A tale riguardo, la sentenza impugnata ha sottolineato che la duplice qualità con cui si presentò il Romano determinava nell'interlocutore l'immediata evocazione del patto corruttivo tanto che i due iniziarono immediatamente a discorrere del mancato pagamento delle retribuzioni e, dinanzi all'obiezione di Orsi che la donna non si era mai presentata al lavoro, il Romano richiamava larvatamente l'accordo. Inoltre, in altre due conversazioni, sempre relative al pagamento delle retribuzioni fittizie alla Gnasso, il nome del Landolfi veniva evocato dagli interlocutori in relazione alla sua conoscenza di tutta la situazione (conv. n. 582 del 3/6/2004) e delle ragioni del blocco temporaneo dei pagamenti (si tratta della conv. n. 688 del 7/6/2004 in cui Orsi, nel riferire al Romano che le difficoltà di pagamento erano dovute ai tempi tecnici necessari alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione ed al conferimento delle deleghe all'amministratore, lo informava che anche "Mario" ne era al corrente). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella d