CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza dei 5/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agii artt. 110, 628, commi i e 3, 582 e 585 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. censurando, in particolare, la sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nel reato di rapina; II) violazione di legge in relazione agli artt. 116, comma 2, e 62 numero 6) cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune. I motivi sono inammissibili. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso di specie, i motivi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha confermato la sentenza del primo giudice. Ed invero, i giudici del merito hanno ritenuto che le circostanze e le modalità dei fatti fossero sintomatiche di un pregresso accordo e di una ripartizione dei ruoli tra i soggetti facenti parte del gruppo, sottolineando come l'imputato, colpendo ripetutamente la vittima, avesse agevolato la materiale condotta predatoria e la fuga dei correi nonché precisando come il reo non si fosse opposto o dissociato alla sottrazione, attività a lui chiaramente visibile. Tanto premesso, hanno valorizzato negativamente il significativo apporto causale del prevenuto alla sottrazione dei beni materialmente eseguita dai correi e, pertanto, hanno escluso che la rapina potesse rappresentare quel reato diverso e più grave di cui all'art. 116 cod. pen.. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Quanto alle doglianze relative al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 6) cod. pen., prive di concreta specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcuna delle violazioni lamentate. Ed invero, non essendovi stato l'integrale risarcimento dei danni, ha escluso l'attenuante invocata. Del resto, l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale derivanti dall'effettivo risarcimento del danno prima del giudizio è rimesso al sindacato del giudice del merito, la cui decisione, ove adeguatamente motivata - come nel caso in esame - non è oggetto di rivalutazione "nel merito" in sede di legittimità.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da! ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]