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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09598/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale, a seguìto di rinvio della Terza sezione di questa Corte di Cassazione, è stata rideterminata la pena a seguito di confermata la condanna per reati commessi in violazione di norme edilizie.

L'esponente lamenta vizio di violazione del divieto di reformatio in peius.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

A seguito della sentenza di rinvio, che aveva dichiarato il reato più grave estinto per prescrizione, la pena è stata infatti determinata, rispetto a quella precedentemente inflitta che era di mesi otto e giorni D LE, dieci di reclusione, alla pena di mesi due di arresto ed €.16.000 di ammenda.

Educava la ricorrente che il giudice del rinvio si era discostato dal minimo della pena per il reato considerato più grave ed aveva operato singoli aumenti per la continuazione sulla pena base, mentre, con la prima condanna, era stato effettuato un aumento unitario per la continuazione.

Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno statuito che non viola il divieto di "reformatìo in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.( Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014,Rv. 258653 - 01 Sez. 4 - n. 13806 del 07/03/2023, Rv. 284601 - 01).

All'evidenza, la pena finale irrogata, peraltro per reati contravvenzionali, è sensibilmente inferiore a quella precedentemente comminata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale, a seguìto di rinvio della Terza sezione di questa Corte di Cassazione, è stata rideterminata la pena a seguito di confermata la condanna per reati commessi in violazione di norme edilizie. L'esponente lamenta vizio di violazione del divieto di reformatio in peius. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. A seguito della sentenza di rinvio, che aveva dichiarato il reato più grave estinto per prescrizione, la pena è stata infatti determinata, rispetto a quella precedentemente inflitta che era di mesi otto e giorni D LE, dieci di reclusione, alla pena di mesi due di arresto ed €.16.000 di ammenda. Educava la ricorrente che il giudice del rinvio si era discostato dal minimo della pena per il reato considerato più grave ed aveva operato singoli aumenti per la continuazione sulla pena base, mentre, con la prima condanna, era stato effettuato un aumento unitario per la continuazione. Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno statuito che non viola il divieto di "reformatìo in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.( Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014,Rv. 258653 - 01 Sez. 4 - n. 13806 del 07/03/2023, Rv. 284601 - 01). All'evidenza, la pena finale irrogata, peraltro per reati contravvenzionali, è sensibilmente inferiore a quella precedentemente comminata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 09598/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris