CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 13/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sondrio in data 22/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando la mala fede dell'imputato e la carenza di qualsivoglia spiegazione da parte del medesimo in relazione al possesso dell'assegno scevro di provvista - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione se non quella p. e p. dall'art. 640 cod. pen., così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; ritenuto, altresì, che le censure difensive tentano di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento; osservato, dunque, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022