CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
possesso - Violazione delle ORDINANZA distanze legali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5635/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 30R02 H163T) e PULICI Alfonso (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34A19 G580A), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R53 Z614N), ADAMO Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C09 H163Q), CANNIZZARO Concetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52L71 D960R), SCROFANI Carmela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33P65 H163B) e CANNIZZARO Celestina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B55 D960K), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Garigliano n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1490/2017, pubblicata il 27 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse delle parti ricorrenti, in cui si invoca la cessazione della materia del contendere in ragione della transazione intercorsa tra le parti, senza alcuna statuizione sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 22 agosto 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Ragusa, chiedendo che fosse disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cessazione delle molestie arrecate al possesso dei ricorrenti, per violazione delle distanze legali del fabbricato in corso di costruzione, posto a ridosso del muro di confine della proprietà degli istanti, tanto da precluderne sostanzialmente le luci e le vedute, con l'adozione del conseguente ordine di arretramento e/o di demolizione immediata della nuova costruzione realizzata sul terreno confinante, con il ripristino dello status quo ante e con il risarcimento dei danni subiti. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria, sostenendo che il fabbricato dei ricorrenti era posizionato direttamente sul confine, circostanza, questa, che li avrebbe abilitati all'edificazione in aderenza, secondo i vigenti strumenti urbanistici. Quindi, il Tribunale adito, a conclusione della fase interdittale, con ordinanza in data 18 ottobre 2011, rigettava la spiegata azione di manutenzione nel possesso. Con ordinanza collegiale del 12 ottobre 2012, emessa a conclusione del sub-procedimento di reclamo, all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, era ordinato ai reclamati in solido di manutenere i reclamanti nel pacifico possesso dell'edificio indicato nel ricorso e, per l'effetto, di demolire, entro il termine di tre mesi, il fabbricato costruito sul confine lungo la fascia di ml. 5,00 da esso.A conclusione della fase relativa al merito possessorio, con sentenza n. 533 del 17 luglio 2003, il Tribunale rigettava la domanda possessoria. 2.- Con citazione notificata il 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia impugnata, accoglieva la domanda di manutenzione nel possesso per violazione delle distanze legali e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione o all'arretramento della costruzione da questi realizzata sul terreno di loro proprietà, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], ad una distanza di ml. 5,00 dal confine con la proprietà degli appellati, nonché al risarcimento dei danni subiti, nella misura di euro 1.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 3.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA], e nella misura di euro 5.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Le parti ricorrenti hanno presentato memoria, rilevando la cessazione della materia del contendere, alla stregua della raggiunta transazione tra le parti, nella quale hanno concordato di rinunciare al giudizio senza null'altro a pretendere e accordandosi anche con riferimento alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1170, 873 e 875 c.c. e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito accolto l'azione di manutenzione nel possesso, per violazione delle distanze legali, benché gli odierni controricorrenti, quali prevenienti, avessero operato, peraltro in totale difformità dai titoli abilitativi, un distacco dal confine inferiore a quello prescritto dall'art. 17 della legge n. 765/1967 e dal regolamento edilizio, con annesso programma di fabbricazione, sicché non sarebbero stati titolari di una posizione giuridica idonea a pretendere dai prevenuti il rispetto di una qualsivoglia distanza legale. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1170 e 875 c.c. nonché dell'art. 210 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale, a fronte della volontà manifestata dai prevenienti, atta a ricollocare l'edificio sul confine, eliminando l'arretramento irregolare, accolto la domanda di manutenzione, nonostante non sussistesse alcun diritto a pretendere l'arretramento della costruzione confinante, atteso che, rispetto alla nuova condizione di edificazione sul confine, i prevenuti si sarebbero avvalsi della facoltà di edificare in aderenza al preesistente edificio. 3.- Tanto premesso, all'esito della transazione raggiunta tra le parti, di cui all'atto pubblico intitolato "Costituzione di servitù reciproche e accordo transattivo", rogato il 27 marzo 2019, rep. n. 113.497, racc. n. 16.467 (prodotto ai sensi dell'art. 372 c.p.c.), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza alcuna statuizione sulle spese. Infatti, nel corpo di tale atto transattivo (artt. 3 e 4), le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per il bonario componimento della vertenza che ha determinato l'instaurazione dell'odierno procedimento di legittimità, concordando sulla rinunzia al giudizio senza null'altro a pretendere, in relazione alle pretese azionate.Hanno precisato di aver raggiunto l'accordo anche sulla regolamentazione delle spese di lite. Senonché l'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione, non sia idoneo a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (perché non sottoscritto anche dal difensore dei ricorrenti per il giudizio di legittimità), è atto comunque idoneo a comportare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9018 del 12/09/1997; Sez. L, Sentenza n. 6138 del 07/07/1997; Sez. L, Sentenza n. 2243 del 27/02/1995). Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché nell'atto transattivo le parti hanno dato atto di avere raggiunto l'accordo anche sulla loro regolamentazione (segnatamente di non avere nulla a pretendere in ordine alle pretese fatte valere in giudizio). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contender