CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 30375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 19 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, in parziale riforma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2022, per il reato di cui al capo 18 (artt. 81, comma secondo, 110, 629, primo comma, n. 2, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.), applicava all'indagato il regime degli arresti domiciliari. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività del clan Mazzarella di Napoli, storicamente presente nell'area urbana partenopea, nel quale il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che il clan Mazzarella, attualmente egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e storicamente presente nell'area metropolitana di Napoli, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen., risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio camorristico nel provvedimento cautelare genetico si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, coperti da giudicato, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area partenopea della consorteria partenopea, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava il sodalizio e le ragioni che avevano determinato la sua consolidata presenza nel territorio, che costituiscono l'oggetto del presente procedimento cautelare. In questa cornice, si contestava a [OSCURATO:PERSONA], al capo 18 della rubrica, l'estorsione commessa in danno dei venditori ambulanti del mercato rionale della Maddalena di Napoli, che erano costretti a corrispondere periodicamente agli emissari inviati dai vertici del clan Mazzarella somme di denaro per potere operare. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle attività estorsive contestategli al capo 18 si riteneva corroborato dalle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 8-12 dell'ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali, che imponevano di ritenere dimostrato l'assunto accusatorio posto a fondamento della misura cautelare genetica. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore del reato estorsivo contestato al ricorrente al capo 18, pur reputandosi opportuna, per effetto del coinvolgimento dell'indagato in un unico episodio criminoso, l'attenuazione della misura, con la concessione degli arresti domiciliari. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Napoli emetteva il provvedimento cautelare di cui in premessa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., conseguenti all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame di Napoli dell'annotazione di polizia redatta il 12 dicembre 2019, in occasione del controllo eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta decisiva ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria controverso. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 18, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale degli accadimenti criminosi e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le doglianze precedenti, era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si esprimeva in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Con il quarto motivo si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame di Napoli confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dell'indagato, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto dell'ordinanza genetica, alla quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio delle questioni applicative poste dalla vicenda cautelare in esame. 3 q') Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., conseguenti all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame di Napoli dell'annotazione di polizia redatta il 12 dicembre 2019, in occasione del controllo eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta decisiva ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria controverso. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui: «In tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato» (Sez. 6, n. 7355 del 19 settembre 2018, dep. 2019, Rv. 275208 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, Milanese, Rv. 277991 - 01). Nel caso in esame, la mancata trasmissione dell'annotazione di polizia redatta il 12 dicembre 2019 non risulta essere stata eccepita davanti al Tribunale del riesame di Napoli, presso il quale il 12 dicembre 2022 si celebrava l'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che la doglianza risulta prospettata tardivamente, essendo stata proposta, per la prima volta, in sede di legittimità. Senza considerare, per altro verso, che con la doglianza in esame non veniva indicata la concreta incidenza di tale, asserita, patologia processuale sul percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento cautelare censurato, non essendo stata esplicitata l'incidenza della mancata trasmissione dell'annotazione in questione sulla strategia difensiva del ricorrente e sulla ricostruzione degli accadimenti criminosi.Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. 3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 18, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale degli accadimenti criminosi e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Napoli fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 18 della rubrica, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passati analiticamente in rassegna nelle pagine 8-12 dell'ordinanza impugnata, che venivano correlati alle verifiche investigative condotte nell'immediatezza dei fatti. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2019, alle ore 12.57, citata a pagina 9; le intercettazioni registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], il 12 dicembre 2019, alle ore 10.34, 10.57, 11.36 e 11.52, citate a pagina 10; le intercettazioni registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2019, alle ore 11.52 e 12.08, citate nelle pagine 10 e 11; l'intercettazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2019, alle ore 13.11, citata a pagina 11; l'intercettazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2019, alle ore 15.56, citata a pagina 11. In questa cornice indiziaria, si riteneva dimostrato che, il 12 dicembre 2019, personale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli procedeva al controllo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli stessi erano impegnati nelle attività di riscossione delle somme estorsive consegnate dai venditori ambulanti, effettuate per conto del clan Mazzarella di Napoli all'interno del mercato rionale della Maddalena. La prova del coinvolgimento di Cecero e [OSCURATO:PERSONA] nell'attività estorsiva di cui al capo 18, al contempo, si trae dal fatto che nell'intercettazione registrata il 12 dicembre 2019, alle ore 13.11, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 5 A2(-\ sopra citata, il primo dei due colloquianti riferisce all'interlocutrice degli esiti dell'attività estorsiva svolta nel corso della mattinata, durante la quale si era verificato il controllo di polizia controverso. L'individuazione di Cecero e [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal fatto che, nel corso delle registrazioni eseguite il 12 dicembre 2019, sopra citate, [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA] che i soggetti addetti alla riscossione per quella data avevano subito un controllo di polizia, annotato alle 11.31 della stessa giornata, mentre i controllati percorrevano la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli a bordo di un'autovettura. La certezza dell'individuazione di Cecero e [OSCURATO:PERSONA], del resto, derivava dal fatto che nessun altro soggetto risultava sottoposto a un controllo di polizia nella stessa area urbana e nello stesso orario in cui veniva eseguita la verifica in esame. 3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, nella valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, riguardanti [OSCURATO:PERSONA], costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere scrupolosamente (tra le altre, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 - 01; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287 - 01; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636 - 01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa in questa sede, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Fanno, Rv. 267650 - 01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254 - 01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice cautelare ai fini della decisione (tra le altre, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167 - 01; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, dep. 2006, Rv. 232626 - 01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame. 4. Deve ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cui si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le doglianze precedenti, era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si esprimeva in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare per un indagato di associazione di tipo mafioso, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 18 della rubrica -, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da occasionalità o da sporadicità (tra le altre, Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701 - 01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774 - 01; Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360 - 01). Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate al ricorrente al capo 18, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e la consorteria camorristica di riferimento. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite del clan Mazzarella - con particolare riferimento al racket delle estorsioni, gestito nel mercato rionale della Maddalena di Napoli -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale privi di rilievo, oltre che generici, appaiono i riferimenti difensivi all'apoditticità del percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento 8 PiLe impugnato, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame di Napoli confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto dell'ordinanza genetica, alla quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio delle questioni applicative poste dalla vicenda cautelare in esame. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, relativo all'assenza di autonomia decisionale del provvedimento impugnato rispetto all'ordinanza cautelare genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 5 dicembre 2022, appare smentito dalle risultanze processuali, atteso che il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta pienamente conforme alle emergenze processuali ed espressivo di un autonomo vaglio giurisdizionale. Costituiscono, in particolare, espressione di tale autonomia valutativa numerosi passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, tra i quali si ritiene opportuno richiamare l'esposizione analitica del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con specifico riferimento alle captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari - alle quali ci si è riferiti analiticamente nel paragrafo, cui si rinvia - e la valutazione dei rapporti esistenti tra il ricorrente e i vertici del clan Mazzarella di Napoli, dai quali si evinceva che l'indagato era un soggetto collegato alla rete estorsiva coordinata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questa cornice, non si può che ribadire la giurisprudenza di legittimità consolidata, che, in tema di misure restrittive personali, ritiene che non è affetto da nullità il provvedimento del tribunale del riesame che riproduce in termini assimilabili o addirittura sovrapponibili l'ordinanza cautelare genetica e il provvedimento cautelare sottostante, a condizione che la motivazione, come nel caso in esame, risulti congrua rispetto al percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione adottata. A conferma di quanto si sta affermando con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità che, a determinate condizioni, certamente rispettate nel caso di specie, ritiene ammissibile l'utilizzo di forme di riproduzione informatica, osservando che, in tema di misure cautelari, non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del "copia- incolla", l'ordinanza sottostante, qualora «la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso.6. Le considerazioni esposte impon