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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11045/2026

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ppresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente principale,controricorrente avverso il ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso il ricorso principale,ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 1911/2024 depositata il 04/07/2024.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Milano nei confronti della societàSparkling S.r.l. in liquidazione, relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016,con i quali l’Ufficio ha ritenuto territorialmente rilevanti in Italia, ai finiIVA, le cessioni di pneumatici effettuate tramite piattaforma di commercioelettronico, recuperando l’imposta e irrogando le relative sanzioni einteressi.

La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Milano, deducendone l’illegittimità per plurimiprofili, tra cui vizio di motivazione, contrasto con la risposta resadall’erario a una precedente istanza di interpello e violazione del principiodi affidamento, oltre a errori nella determinazione della base imponibile.Riuniti i ricorsi, il giudice di primo grado accoglieva le doglianzelimitatamente a sanzioni e interessi, ritenuti non dovuti in ragionedell’affidamento generato dalle indicazioni rese dall’Amministrazionefinanziaria, e confermava nel resto la pretesa impositiva.Avverso tale decisione proponevano appello entrambe le parti.

La societàriproponeva i motivi di censura già dedotti in primo grado, lamentando, tral’altro, l’omessa pronuncia su alcune delle censure introduttive, l’erroneainterpretazione della disciplina in tema di territorialità IVA, la violazionedell’art. 10 dello Statuto del contribuente, anche in relazione alla debenzadel tributo, nonché l’erronea determinazione dell’imposta.L’Amministrazione proponeva appello incidentale, chiedendo il ripristino disanzioni e interessi, in quanto la risposta all’interpello era stataformalmente dichiarata inammissibile e non poteva ingenerare alcunaffidamento tutelabile.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026della Lombardia dichiarava infondati entrambi i gravami, confermandointegralmente la decisione di primo grado e compensando le spese.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate, affidandolo a un unico motivo, con cui denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 212 del 2000, peravere la Corte territoriale riconosciuto un affidamento idoneo a escluderesanzioni e interessi sulla base di una risposta ad interpello formalmenteinammissibile e di mere indicazioni generali.

Si è costituita la società concontroricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale articolato in cinquemotivi, attinenti, rispettivamente: alla nullità della sentenza per omessapronuncia; alla violazione delle disposizioni in tema di motivazione degliavvisi di accertamento; all’erronea affermazione della territorialità delleoperazioni; alla violazione del principio del legittimo affidamento anchecon riguardo alla debenza del tributo; e, infine, all’omesso esame di fattidecisivi e di ulteriori profili relativi alla corretta determinazione della baseimponibile.

L’Agenzia ha resistito al ricorso incidentale con appositocontroricorso.

La contribuente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate censura, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 212 del 2000, deducendoche la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente unaffidamento idoneo a escludere sanzioni e interessi sulla base di unarisposta ad interpello dichiarata inammissibile e, come tale, incapace diprodurre effetti vincolanti o tutelanti.L’unico motivo del ricorso erariale è fondato.Dalla documentazione ritualmente trascritta emerge che la Direzioneregionale aveva qualificato l’istanza come inammissibile, rilevandol’assenza di un dubbio interpretativo e la circostanza che il contribuenteNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026richiedeva la conferma di un comportamento già posto in essere,rappresentato in modo parziale e non corrispondente alla realtà fattuale.Tale qualificazione esclude, in radice, che la successiva parte della risposta– resa a mero titolo informativo, con esposizione di principi generali sullaterritorialità IVA – potesse assumere la natura di “indicazioni contenute inLa giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso chel’affidamento è tutelabile solo quando l’Amministrazione abbia fornitoun’interpretazione normativa chiara e riferibile al caso concreto, e nonquando l’incertezza riguardi circostanze fattuali o quando larappresentazione della fattispecie sia incompleta o non veritiera.

È stato,in effetti, affermato che l’interpello ex art. 11 può riguardare solo casi con“obiettiva incertezza interpretativa”, con esclusione delle questioni fondatesu incertezze di fatto, rispetto alle quali non opera l’affidamento (Cass. n.25621/2021).

È stata evidenziata l’impossibilità di invocare l’affidamentoquando il contribuente formula un interpello fondato su circostanze fattualio su una rappresentazione non corretta della fattispecie (Cass. n.21376/2020).

Si è anche posto in luce che l’efficacia dell’interpello postulala corretta e completa rappresentazione dei fatti rilevanti (Cass. n.9416/2019).

Questa Corte ha, poi, riconosciuto l’effetto dell’art. 10,commi 1 e 2, dello Statuto solo quando l’Amministrazione abbia assuntouna posizione chiara, univoca e favorevole, non anche quando la rispostasia inidonea o meramente informativa (Cass. n. 16882/2020).Nella specie, la Corte d’appello ha rinvenuto la buona fede delcontribuente non già sulla base di un’indicazione interpretativa chiara especifica, bensì ritenendo che alcuni passaggi della risposta – qualificatacome inammissibile – fossero “oscuri” e avessero “ingenerato confusione”.Una tale linea argomentativa si spezza di fronte al disposto dell’art. 10,comma 2: la tutela del legittimo affidamento richiede indicazioni univochedell’Amministrazione, non la mera esistenza di affermazioni generiche, perNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026di più rese in un atto che la stessa Amministrazione ha dichiarato nonidoneo a produrre effetti.Ulteriormente dirimente è la circostanza, evidenziata nel ricorso, che ilcontribuente aveva già adottato il comportamento oggetto diaccertamento prima della risposta della Direzione regionale, il che rendelogicamente impossibile ricollegare la condotta all’atto amministrativosuccessivo.Come affermato da questa Corte, non è invocabile alcun affidamentoquando il comportamento è autonomamente già posto in essere, poichémanca in radice il nesso di causalità tra l’“indicazione”dell’Amministrazione e la condotta del contribuente (Cass. 21376/2020).Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato ladisciplina a tutela del contribuente, attribuendo valore tutelante a unarisposta che era nel senso dell’inammissibilità della domanda; contenevasolo principi generali; non era riferita alla fattispecie concreta; intervenivadopo che il contribuente aveva già assunto la condotta; verteva suquestioni di fatto, estranee all’ambito dell’interpello interpretativo.L’unico motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto, con cassazionedella sentenza impugnata sul punto e rinvio al giudice di merito per nuovoesame, alla luce dei principi sopra esposti.Con il primo motivo di ricorso incidentale la società censura, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia su plurime censure svolte in appello,riguardanti, in particolare, la motivazione degli avvisi di accertamento e lamancata considerazione dei resi di merce e dello scorporo dell’imposta.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il vizio di omessapronuncia sussiste solo quando il giudice abbia completamente mancato diprovvedere su un capo autonomo di domanda, non essendo sufficiente chemanchi una risposta espressa, poiché non ricorre l’omissione qualora laNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisione adottata risulti, anche solo implicitamente, incompatibile conl’accoglimento della censura (Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass. 27novembre 2017, n. 28308; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).

È principiopacifico che vi è rigetto implicito quando il contenuto logico-giuridico delladecisione comporta necessariamente la reiezione della doglianza, anche inassenza di un’espressa argomentazione (Cass. 12 aprile 2022, n. 11717;Cass. 6 novembre 2020, n. 24953).Nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene plurimi passaggi daiquali risulta evidente che la Corte regionale ha deciso nel merito lequestioni che la società assume pretermesse.

In particolare, con riguardoalla motivazione degli avvisi, la Corte afferma: «Bene ha dunque deciso laCorte di prima istanza confermando gli accertamenti», dopo averericostruito diffusamente la natura delle operazioni commerciali, la doppiacompravendita, il regime di territorialità e la qualificazione IVA.

Taleaffermazione è logicamente incompatibile con l’accoglimento della censuradi nullità per difetto di motivazione, dalla quale deriva una statuizioneimplicita di rigetto.Quanto ai resi merce, la sentenza affronta la questione in modo esplicito,affermando che «i ricavi […] vanno iscritti a bilancio al netto dei resi» eche «non v’è in atti alcuna indicazione dei modi, tempi, cause ed entità ditali resi», aggiungendo che l’eventuale conseguenza negativa «èimputabile a [OSCURATO:PERSONA] stessa».

Anche questa motivazione esclude inradice l’omissione lamentata, poiché il giudice del merito ha valutato laquestione e l’ha risolta con un rigetto nel merito.Quanto allo scorporo dell’imposta, la CTR afferma che «il calcolodell’imposta appare corretto», poiché ha preso a riferimento i ricavidichiarati dalla società, già al netto dei resi e qualificati dalla stessa comefuori campo IVA; la Corte aggiunge che la lamentata conseguenzaeconomica è dovuta a un’errata contabilizzazione della contribuente.

ÈNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026evidente, dunque, che anche questa doglianza è stata esaminata erigettata nella sostanza.Il complesso della motivazione della CTR, che conferma integralmente lapretesa impositiva e ne condivide i presupposti giuridici e contabili, èpertanto radicalmente incompatibile con l’accoglimento delle censurededotte nel primo motivo incidentale.

La decisione regionale contiene unchiaro giudizio di merito che esclude la sussistenza dei vizi dedotti; neconsegue che non ricorre alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. essendopresente una statuizione implicita, ma inequivoca, di rigetto.Va aggiunto che il motivo difetta anche dei necessari requisiti diautosufficienza, poiché la società non riporta integralmente il contenutodei motivi di appello che assume pretermessi, né indica in quale atto essisarebbero stati devoluti alla CTR, secondo quanto richiesto dallagiurisprudenza costante in tema di omessa pronuncia (Cass. 9 agosto2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15930).

Anche sotto tale profiloil motivo non può essere accolto.Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. e delle disposizioni in tema di motivazione degli atti impositivi,sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare laviolazione dell’obbligo di motivazione rafforzata.Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.Per il suo tramite la parte contribuente prospetta una violazione dell’art.112 c.p.c. e delle norme che regolano la motivazione degli atti impositivi,assumendo che il giudice d’appello avrebbe trascurato di verificarel’osservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata.

La doglianza non puòessere accolta, poiché – alla luce dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità – non ricorre alcuna omissione quando ladecisione adottata, per la sua struttura logico-argomentativa, risultiincompatibile con l’accoglimento della censura, producendo così un rigettoNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026implicito della stessa (Cass. 2 aprile 2020, n. 7662; Cass. 6 dicembre2017, n. 29191).Inoltre, va considerato che la disciplina invocata dalla parte – inparticolare l’obbligo di motivare puntualmente in relazione ai chiarimenti eai documenti presentati nel contraddittorio – opera esclusivamente nelleipotesi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 5-ter del d.lgs. 218/1997,disposizione che non trova ingresso nei procedimenti conclusi medianteprocesso verbale di constatazione, essendo espressamente limitata ai casiin cui l’Ufficio sia tenuto a formulare un invito obbligatorio a comparire.Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza, cheesclude la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dal mero difettodi una replica puntuale alle osservazioni del contribuente, non essendo lanorma assistita da alcuna sanzione di invalidità (Cass. 28 luglio 2020, n.28750; Cass. 13 dicembre 2016, n. 20781; Cass. 22 febbraio 2016, n.3583; Cass. 31 marzo 2017, n. 8378).Nella fattispecie, il giudice di merito ha analizzato compiutamente laricostruzione del rapporto negoziale e i presupposti impositivi, ritenendolegittima la qualificazione delle operazioni e affermando la correttezza delcalcolo dell’imposta; ciò esclude, per necessità logica, che vi sia stata unalacuna valutativa sul profilo della motivazione dell’atto, giacché l’apparatoargomentativo adottato implica il rigetto anche dei rilievi inerenti la faseprocedimentale.

In presenza di una motivazione che affronta il themadecidendum in modo completo e coerente, non può configurarsi – secondoil costante indirizzo della Corte – l’omissione lamentata.Ne deriva che il motivo incidentale dev’essere disatteso.Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 1, 6, 7-bis e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 edell’art. 32 della direttiva 2006/112/CE, contestando la ricostruzioneoperata dalla Corte territoriale in ordine alla territorialità delle cessioni.Il terzo motivo di ricorso incidentale non coglie nel segno e va disatteso.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026La sentenza impugnata ha esaminato in modo approfondito la sequenzacontrattuale e logistica delle operazioni commerciali, ricostruendo ilmeccanismo di approvvigionamento e cessione secondo dati fattuali noncontestati.

Il giudice d’appello ha rilevato che il cliente “sceglie ipneumatici, li ordina e paga il corrispettivo”, mentre la società “ordina alvenditore comunitario il tipo di pneumatico richiesto e versa ilcorrispettivo”, e che il fornitore estero “provvede a inviare la merce aldomicilio del compratore italiano”.

Ne ha tratto la conclusione che l’assettonegoziale si articola in “una doppia compravendita”, con un primotrasferimento dal venditore comunitario alla società e un secondo dallasocietà al cliente, trasferimento quest’ultimo che si perfezionaesclusivamente al momento della consegna nel territorio italiano, essendola società “non ancora proprietaria del bene” al momento dell’incasso delprezzo.Sulla base di tali accertamenti di fatto, la Corte territoriale hacorrettamente applicato le norme in materia di territorialità, ritenendoimponibile in Italia la seconda cessione, in quanto la consegna del bene alcliente finale avviene nel territorio dello Stato.

L’impostazione del motivoincidentale, che vorrebbe ancorare la rilevanza territoriale al momento delpagamento on-line, trascura del tutto la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, la quale ha evidenziato che il pagamento anticipato integra unmero acconto e non determina l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA,La censura finisce così per investire non l’applicazione delle normeevocate, ma la ricostruzione della fattispecie concreta, sollecitando undiverso apprezzamento delle risultanze fattuali e degli effetti giuridici delcomportamento delle parti: operazione che è riservata al giudice delmerito e che non può essere riproposta in sede di legittimità sotto la vesteformale del vizio di violazione di legge.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ciò senza prescindere dalla circostanza che la ricorrente incidentale, nelpretendere che sia asseverata l’esistenza o meno di un dato fattualepresupposto dalla fattispecie, demanda a questa Corte un accertamento difatto che è compito esclusivo del giudice di merito e chiede, in sostanza,una rivisitazione delle risultanze istruttorie e dell’apprezzamento che diesse il giudice di secondo grado ha fornito.

Un simile scrutinio esula dailimiti istituzionali del sindacato di legittimità, non rilevando che ladoglianza sia formalmente presentata come violazione di diritto: laquestione della correttezza giuridica del giudizio di fatto del giudice delmerito può porsi solo quando i fatti rilevanti siano già stati accertati e nonrichiedano ulteriori verifiche, mentre nel caso di specie ciò che si reclamaè proprio un nuovo accertamento sulla loro ricorrenza.Poiché la sentenza impugnata applica correttamente il criterio diterritorialità fondato sul luogo in cui il bene viene consegnato e sulmomento in cui si trasferisce il potere di disporne come proprietario, edessendo la critica articolata dalla ricorrente diretta a sollecitare un nuovogiudizio di merito, il motivo deve essere disatteso.Con il quarto motivo di ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 10della legge n. 212 del 2000 e del principio eurounitario del legittimoaffidamento, denunciando l’erroneità della sentenza per non aver estesogli effetti dell’affidamento anche alla debenza del tributo.Il quarto motivo di ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento delricorso dell’Agenzia delle Entrate, che esclude la sussistenza, nel caso dispecie, dei presupposti di un affidamento tutelabile ai sensi dell’art. 10della legge n. 212 del 2000.

Venuta meno, dunque, la stessa baselogico-giuridica invocata dalla ricorrente incidentale, non occorreesaminare la distinta questione della possibile estensione degli effettidell’affidamento alla debenza del tributo.Con il quinto motivo di ricorso incidentale, infine, la società lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità dellaNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026sentenza per motivazione apparente o contraddittoria e l’omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con particolareriferimento al calcolo della base imponibile, ai resi merce e allo scorporodell’IVA.Il quinto motivo di ricorso incidentale è inammissibile.La società deduce cumulativamente la nullità della sentenza permotivazione apparente o contraddittoria e l’omesso esame di un fattodecisivo, ma la censura non rispetta la distinzione – pacifica nellagiurisprudenza di questa Corte – tra i vizi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 360c.p.c., che sono tra loro eterogenei.

È principio fermo che, quando ilgiudice ometta del tutto di pronunciarsi su una domanda o un’eccezione,ricorre un vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.;quando, invece, il giudice si pronunci, ma senza esaminare una dellequestioni giuridiche sottoposte al suo vaglio, il vizio è di motivazione erientra nell’art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass. 22 maggio 2019, n. 13743; Cass. 11maggio 2012, n. 7268).

L’erronea sussunzione del vizio comportal’inammissibilità della censura.Nel caso di specie, non ricorre alcuna omessa pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato in modo espresso la questione dei resi e delladeterminazione dell’imposta, affermando che “il calcolo dell’impostaappare corretto” perché i ricavi “vanno iscritti a bilancio al netto dei resi” eche negli atti “non v’è alcuna indicazione dei modi, tempi, cause ed entitàdi tali resi”, imputando alla stessa società l’eventuale inconvenientecontabile.

Ha inoltre ritenuto insussistente lo scorporo dell’imposta,rilevando che le operazioni erano state dalla contribuente qualificate comefuori campo IVA.Questo impianto motivazionale esclude sia la denunciata omissione sia lalamentata apparenza, perché il giudice ha esplicitato le ragioni delladecisione in termini pienamente comprensibili e coerenti.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026L’indirizzo costante di questa Corte stabilisce che non ricorre il vizio diomessa pronuncia quando la decisione adottata comporti, per la sua logicaintrinseca, il rigetto della domanda anche in assenza di una specificaargomentazione sul punto, essendo sufficiente la presenza di unastatuizione implicita di rigetto incompatibile con la prospettazione dellaparte (Cass. 12 aprile 2022, n. 11717; Cass. 6 novembre 2020, n. 24953;Cass. 29 luglio 2004, n. 14486; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).Tale evenienza ricorre pienamente nella specie: la CTR, ritenendo corretti icriteri di determinazione dell’imposta e la ricostruzione dei ricavi, ha perciò stesso escluso la fondatezza delle doglianze su resi merce e scorporoIVA.Neppure sussiste il lamentato vizio di motivazione apparente.

La sentenzaespone una ratio decidendi chiara, basata su elementi contabili ericostruttivi espressamente richiamati, e non presenta fratture logiche oargomentazioni solo nominali, sicché non ricorre alcuna delle ipotesi chequesta Corte ritiene idonee a integrare tale vizio.Quanto poi all’invocato art. 360, n. 5 c.p.c., la doglianza si risolve nellarichiesta di una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede dilegittimità.

L’omesso esame deducibile riguarda un fatto storico, preciso edecisivo, non la diversa lettura del materiale istruttorio.

È consolidato cheil vizio non ricorre quando il fatto dedotto è stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, anche solo implicitamente, o quando ilricorrente sollecita una rivalutazione complessiva del quadro probatorio(Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 4marzo 2013, n. 5344; S.U. 28 luglio 2005, n. 15781).Inoltre, il motivo difetta dei requisiti di specificità.

Per dedurre un’omessapronuncia è necessario riportare integralmente la domanda o eccezioneasseritamente non esaminata e indicare con precisione in quale atto delmerito essa sia stata proposta, al fine di consentire alla Corte di verificaretempestività, ritualità e decisività (Cass. 11738/2016; Cass. 15367/2014).Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ciò non avviene nel caso di specie, in cui la censura si limita a evocaregenericamente il mancato esame di resi e scorporo, senza riportare irelativi motivi di appello né i dati contabili che si assumono trascurati.Il motivo, pertanto, si risolve nella sollecitazione di un nuovo giudizio dimerito, e deve essere rigettato.In ultima analisi, va accolto il ricorso principale, mentre vanno rigettati ilprimo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, ne va dichiaraassorbito il quarto motivo e ne va dichiarato inammissibile il quinto, conconseguente rigetto del ricorso incidentale.

La sentenza d’appello vacassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione dellespese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dell’art.13, comma 1-bis, dello stesso d.P.R.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente principale,controricorrente avverso il ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso il ricorso principale,ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 1911/2024 depositata il 04/07/2024.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Milano nei confronti della societàSparkling S.r.l. in liquidazione, relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016,con i quali l’Ufficio ha ritenuto territorialmente rilevanti in Italia, ai finiIVA, le cessioni di pneumatici effettuate tramite piattaforma di commercioelettronico, recuperando l’imposta e irrogando le relative sanzioni einteressi. La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Milano, deducendone l’illegittimità per plurimiprofili, tra cui vizio di motivazione, contrasto con la risposta resadall’erario a una precedente istanza di interpello e violazione del principiodi affidamento, oltre a errori nella determinazione della base imponibile.Riuniti i ricorsi, il giudice di primo grado accoglieva le doglianzelimitatamente a sanzioni e interessi, ritenuti non dovuti in ragionedell’affidamento generato dalle indicazioni rese dall’Amministrazionefinanziaria, e confermava nel resto la pretesa impositiva.Avverso tale decisione proponevano appello entrambe le parti. La societàriproponeva i motivi di censura già dedotti in primo grado, lamentando, tral’altro, l’omessa pronuncia su alcune delle censure introduttive, l’erroneainterpretazione della disciplina in tema di territorialità IVA, la violazionedell’art. 10 dello Statuto del contribuente, anche in relazione alla debenzadel tributo, nonché l’erronea determinazione dell’imposta.L’Amministrazione proponeva appello incidentale, chiedendo il ripristino disanzioni e interessi, in quanto la risposta all’interpello era stataformalmente dichiarata inammissibile e non poteva ingenerare alcunaffidamento tutelabile. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026della Lombardia dichiarava infondati entrambi i gravami, confermandointegralmente la decisione di primo grado e compensando le spese.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate, affidandolo a un unico motivo, con cui denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 212 del 2000, peravere la Corte territoriale riconosciuto un affidamento idoneo a escluderesanzioni e interessi sulla base di una risposta ad interpello formalmenteinammissibile e di mere indicazioni generali. Si è costituita la società concontroricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale articolato in cinquemotivi, attinenti, rispettivamente: alla nullità della sentenza per omessapronuncia; alla violazione delle disposizioni in tema di motivazione degliavvisi di accertamento; all’erronea affermazione della territorialità delleoperazioni; alla violazione del principio del legittimo affidamento anchecon riguardo alla debenza del tributo; e, infine, all’omesso esame di fattidecisivi e di ulteriori profili relativi alla corretta determinazione della baseimponibile. L’Agenzia ha resistito al ricorso incidentale con appositocontroricorso. La contribuente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate censura, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 212 del 2000, deducendoche la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente unaffidamento idoneo a escludere sanzioni e interessi sulla base di unarisposta ad interpello dichiarata inammissibile e, come tale, incapace diprodurre effetti vincolanti o tutelanti.L’unico motivo del ricorso erariale è fondato.Dalla documentazione ritualmente trascritta emerge che la Direzioneregionale aveva qualificato l’istanza come inammissibile, rilevandol’assenza di un dubbio interpretativo e la circostanza che il contribuenteNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026richiedeva la conferma di un comportamento già posto in essere,rappresentato in modo parziale e non corrispondente alla realtà fattuale.Tale qualificazione esclude, in radice, che la successiva parte della risposta– resa a mero titolo informativo, con esposizione di principi generali sullaterritorialità IVA – potesse assumere la natura di “indicazioni contenute inLa giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso chel’affidamento è tutelabile solo quando l’Amministrazione abbia fornitoun’interpretazione normativa chiara e riferibile al caso concreto, e nonquando l’incertezza riguardi circostanze fattuali o quando larappresentazione della fattispecie sia incompleta o non veritiera. È stato,in effetti, affermato che l’interpello ex art. 11 può riguardare solo casi con“obiettiva incertezza interpretativa”, con esclusione delle questioni fondatesu incertezze di fatto, rispetto alle quali non opera l’affidamento (Cass. n.25621/2021). È stata evidenziata l’impossibilità di invocare l’affidamentoquando il contribuente formula un interpello fondato su circostanze fattualio su una rappresentazione non corretta della fattispecie (Cass. n.21376/2020). Si è anche posto in luce che l’efficacia dell’interpello postulala corretta e completa rappresentazione dei fatti rilevanti (Cass. n.9416/2019). Questa Corte ha, poi, riconosciuto l’effetto dell’art. 10,commi 1 e 2, dello Statuto solo quando l’Amministrazione abbia assuntouna posizione chiara, univoca e favorevole, non anche quando la rispostasia inidonea o meramente informativa (Cass. n. 16882/2020).Nella specie, la Corte d’appello ha rinvenuto la buona fede delcontribuente non già sulla base di un’indicazione interpretativa chiara especifica, bensì ritenendo che alcuni passaggi della risposta – qualificatacome inammissibile – fossero “oscuri” e avessero “ingenerato confusione”.Una tale linea argomentativa si spezza di fronte al disposto dell’art. 10,comma 2: la tutela del legittimo affidamento richiede indicazioni univochedell’Amministrazione, non la mera esistenza di affermazioni generiche, perNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026di più rese in un atto che la stessa Amministrazione ha dichiarato nonidoneo a produrre effetti.Ulteriormente dirimente è la circostanza, evidenziata nel ricorso, che ilcontribuente aveva già adottato il comportamento oggetto diaccertamento prima della risposta della Direzione regionale, il che rendelogicamente impossibile ricollegare la condotta all’atto amministrativosuccessivo.Come affermato da questa Corte, non è invocabile alcun affidamentoquando il comportamento è autonomamente già posto in essere, poichémanca in radice il nesso di causalità tra l’“indicazione”dell’Amministrazione e la condotta del contribuente (Cass. 21376/2020).Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato ladisciplina a tutela del contribuente, attribuendo valore tutelante a unarisposta che era nel senso dell’inammissibilità della domanda; contenevasolo principi generali; non era riferita alla fattispecie concreta; intervenivadopo che il contribuente aveva già assunto la condotta; verteva suquestioni di fatto, estranee all’ambito dell’interpello interpretativo.L’unico motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto, con cassazionedella sentenza impugnata sul punto e rinvio al giudice di merito per nuovoesame, alla luce dei principi sopra esposti.Con il primo motivo di ricorso incidentale la società censura, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia su plurime censure svolte in appello,riguardanti, in particolare, la motivazione degli avvisi di accertamento e lamancata considerazione dei resi di merce e dello scorporo dell’imposta.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il vizio di omessapronuncia sussiste solo quando il giudice abbia completamente mancato diprovvedere su un capo autonomo di domanda, non essendo sufficiente chemanchi una risposta espressa, poiché non ricorre l’omissione qualora laNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisione adottata risulti, anche solo implicitamente, incompatibile conl’accoglimento della censura (Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass. 27novembre 2017, n. 28308; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311). È principiopacifico che vi è rigetto implicito quando il contenuto logico-giuridico delladecisione comporta necessariamente la reiezione della doglianza, anche inassenza di un’espressa argomentazione (Cass. 12 aprile 2022, n. 11717;Cass. 6 novembre 2020, n. 24953).Nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene plurimi passaggi daiquali risulta evidente che la Corte regionale ha deciso nel merito lequestioni che la società assume pretermesse. In particolare, con riguardoalla motivazione degli avvisi, la Corte afferma: «Bene ha dunque deciso laCorte di prima istanza confermando gli accertamenti», dopo averericostruito diffusamente la natura delle operazioni commerciali, la doppiacompravendita, il regime di territorialità e la qualificazione IVA. Taleaffermazione è logicamente incompatibile con l’accoglimento della censuradi nullità per difetto di motivazione, dalla quale deriva una statuizioneimplicita di rigetto.Quanto ai resi merce, la sentenza affronta la questione in modo esplicito,affermando che «i ricavi […] vanno iscritti a bilancio al netto dei resi» eche «non v’è in atti alcuna indicazione dei modi, tempi, cause ed entità ditali resi», aggiungendo che l’eventuale conseguenza negativa «èimputabile a [OSCURATO:PERSONA] stessa». Anche questa motivazione esclude inradice l’omissione lamentata, poiché il giudice del merito ha valutato laquestione e l’ha risolta con un rigetto nel merito.Quanto allo scorporo dell’imposta, la CTR afferma che «il calcolodell’imposta appare corretto», poiché ha preso a riferimento i ricavidichiarati dalla società, già al netto dei resi e qualificati dalla stessa comefuori campo IVA; la Corte aggiunge che la lamentata conseguenzaeconomica è dovuta a un’errata contabilizzazione della contribuente. ÈNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026evidente, dunque, che anche questa doglianza è stata esaminata erigettata nella sostanza.Il complesso della motivazione della CTR, che conferma integralmente lapretesa impositiva e ne condivide i presupposti giuridici e contabili, èpertanto radicalmente incompatibile con l’accoglimento delle censurededotte nel primo motivo incidentale. La decisione regionale contiene unchiaro giudizio di merito che esclude la sussistenza dei vizi dedotti; neconsegue che non ricorre alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. essendopresente una statuizione implicita, ma inequivoca, di rigetto.Va aggiunto che il motivo difetta anche dei necessari requisiti diautosufficienza, poiché la società non riporta integralmente il contenutodei motivi di appello che assume pretermessi, né indica in quale atto essisarebbero stati devoluti alla CTR, secondo quanto richiesto dallagiurisprudenza costante in tema di omessa pronuncia (Cass. 9 agosto2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15930). Anche sotto tale profiloil motivo non può essere accolto.Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. e delle disposizioni in tema di motivazione degli atti impositivi,sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare laviolazione dell’obbligo di motivazione rafforzata.Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.Per il suo tramite la parte contribuente prospetta una violazione dell’art.112 c.p.c. e delle norme che regolano la motivazione degli atti impositivi,assumendo che il giudice d’appello avrebbe trascurato di verificarel’osservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata. La doglianza non puòessere accolta, poiché – alla luce dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità – non ricorre alcuna omissione quando ladecisione adottata, per la sua struttura logico-argomentativa, risultiincompatibile con l’accoglimento della censura, producendo così un rigettoNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026implicito della stessa (Cass. 2 aprile 2020, n. 7662; Cass. 6 dicembre2017, n. 29191).Inoltre, va considerato che la disciplina invocata dalla parte – inparticolare l’obbligo di motivare puntualmente in relazione ai chiarimenti eai documenti presentati nel contraddittorio – opera esclusivamente nelleipotesi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 5-ter del d.lgs. 218/1997,disposizione che non trova ingresso nei procedimenti conclusi medianteprocesso verbale di constatazione, essendo espressamente limitata ai casiin cui l’Ufficio sia tenuto a formulare un invito obbligatorio a comparire.Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza, cheesclude la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dal mero difettodi una replica puntuale alle osservazioni del contribuente, non essendo lanorma assistita da alcuna sanzione di invalidità (Cass. 28 luglio 2020, n.28750; Cass. 13 dicembre 2016, n. 20781; Cass. 22 febbraio 2016, n.3583; Cass. 31 marzo 2017, n. 8378).Nella fattispecie, il giudice di merito ha analizzato compiutamente laricostruzione del rapporto negoziale e i presupposti impositivi, ritenendolegittima la qualificazione delle operazioni e affermando la correttezza delcalcolo dell’imposta; ciò esclude, per necessità logica, che vi sia stata unalacuna valutativa sul profilo della motivazione dell’atto, giacché l’apparatoargomentativo adottato implica il rigetto anche dei rilievi inerenti la faseprocedimentale. In presenza di una motivazione che affronta il themadecidendum in modo completo e coerente, non può configurarsi – secondoil costante indirizzo della Corte – l’omissione lamentata.Ne deriva che il motivo incidentale dev’essere disatteso.Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 1, 6, 7-bis e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 edell’art. 32 della direttiva 2006/112/CE, contestando la ricostruzioneoperata dalla Corte territoriale in ordine alla territorialità delle cessioni.Il terzo motivo di ricorso incidentale non coglie nel segno e va disatteso.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026La sentenza impugnata ha esaminato in modo approfondito la sequenzacontrattuale e logistica delle operazioni commerciali, ricostruendo ilmeccanismo di approvvigionamento e cessione secondo dati fattuali noncontestati. Il giudice d’appello ha rilevato che il cliente “sceglie ipneumatici, li ordina e paga il corrispettivo”, mentre la società “ordina alvenditore comunitario il tipo di pneumatico richiesto e versa ilcorrispettivo”, e che il fornitore estero “provvede a inviare la merce aldomicilio del compratore italiano”. Ne ha tratto la conclusione che l’assettonegoziale si articola in “una doppia compravendita”, con un primotrasferimento dal venditore comunitario alla società e un secondo dallasocietà al cliente, trasferimento quest’ultimo che si perfezionaesclusivamente al momento della consegna nel territorio italiano, essendola società “non ancora proprietaria del bene” al momento dell’incasso delprezzo.Sulla base di tali accertamenti di fatto, la Corte territoriale hacorrettamente applicato le norme in materia di territorialità, ritenendoimponibile in Italia la seconda cessione, in quanto la consegna del bene alcliente finale avviene nel territorio dello Stato. L’impostazione del motivoincidentale, che vorrebbe ancorare la rilevanza territoriale al momento delpagamento on-line, trascura del tutto la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, la quale ha evidenziato che il pagamento anticipato integra unmero acconto e non determina l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA,La censura finisce così per investire non l’applicazione delle normeevocate, ma la ricostruzione della fattispecie concreta, sollecitando undiverso apprezzamento delle risultanze fattuali e degli effetti giuridici delcomportamento delle parti: operazione che è riservata al giudice delmerito e che non può essere riproposta in sede di legittimità sotto la vesteformale del vizio di violazione di legge.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ciò senza prescindere dalla circostanza che la ricorrente incidentale, nelpretendere che sia asseverata l’esistenza o meno di un dato fattualepresupposto dalla fattispecie, demanda a questa Corte un accertamento difatto che è compito esclusivo del giudice di merito e chiede, in sostanza,una rivisitazione delle risultanze istruttorie e dell’apprezzamento che diesse il giudice di secondo grado ha fornito. Un simile scrutinio esula dailimiti istituzionali del sindacato di legittimità, non rilevando che ladoglianza sia formalmente presentata come violazione di diritto: laquestione della correttezza giuridica del giudizio di fatto del giudice delmerito può porsi solo quando i fatti rilevanti siano già stati accertati e nonrichiedano ulteriori verifiche, mentre nel caso di specie ciò che si reclamaè proprio un nuovo accertamento sulla loro ricorrenza.Poiché la sentenza impugnata applica correttamente il criterio diterritorialità fondato sul luogo in cui il bene viene consegnato e sulmomento in cui si trasferisce il potere di disporne come proprietario, edessendo la critica articolata dalla ricorrente diretta a sollecitare un nuovogiudizio di merito, il motivo deve essere disatteso.Con il quarto motivo di ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 10della legge n. 212 del 2000 e del principio eurounitario del legittimoaffidamento, denunciando l’erroneità della sentenza per non aver estesogli effetti dell’affidamento anche alla debenza del tributo.Il quarto motivo di ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento delricorso dell’Agenzia delle Entrate, che esclude la sussistenza, nel caso dispecie, dei presupposti di un affidamento tutelabile ai sensi dell’art. 10della legge n. 212 del 2000. Venuta meno, dunque, la stessa baselogico-giuridica invocata dalla ricorrente incidentale, non occorreesaminare la distinta questione della possibile estensione degli effettidell’affidamento alla debenza del tributo.Con il quinto motivo di ricorso incidentale, infine, la società lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità dellaNumero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026sentenza per motivazione apparente o contraddittoria e l’omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con particolareriferimento al calcolo della base imponibile, ai resi merce e allo scorporodell’IVA.Il quinto motivo di ricorso incidentale è inammissibile.La società deduce cumulativamente la nullità della sentenza permotivazione apparente o contraddittoria e l’omesso esame di un fattodecisivo, ma la censura non rispetta la distinzione – pacifica nellagiurisprudenza di questa Corte – tra i vizi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 360c.p.c., che sono tra loro eterogenei. È principio fermo che, quando ilgiudice ometta del tutto di pronunciarsi su una domanda o un’eccezione,ricorre un vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.;quando, invece, il giudice si pronunci, ma senza esaminare una dellequestioni giuridiche sottoposte al suo vaglio, il vizio è di motivazione erientra nell’art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass. 22 maggio 2019, n. 13743; Cass. 11maggio 2012, n. 7268). L’erronea sussunzione del vizio comportal’inammissibilità della censura.Nel caso di specie, non ricorre alcuna omessa pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato in modo espresso la questione dei resi e delladeterminazione dell’imposta, affermando che “il calcolo dell’impostaappare corretto” perché i ricavi “vanno iscritti a bilancio al netto dei resi” eche negli atti “non v’è alcuna indicazione dei modi, tempi, cause ed entitàdi tali resi”, imputando alla stessa società l’eventuale inconvenientecontabile. Ha inoltre ritenuto insussistente lo scorporo dell’imposta,rilevando che le operazioni erano state dalla contribuente qualificate comefuori campo IVA.Questo impianto motivazionale esclude sia la denunciata omissione sia lalamentata apparenza, perché il giudice ha esplicitato le ragioni delladecisione in termini pienamente comprensibili e coerenti.Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026L’indirizzo costante di questa Corte stabilisce che non ricorre il vizio diomessa pronuncia quando la decisione adottata comporti, per la sua logicaintrinseca, il rigetto della domanda anche in assenza di una specificaargomentazione sul punto, essendo sufficiente la presenza di unastatuizione implicita di rigetto incompatibile con la prospettazione dellaparte (Cass. 12 aprile 2022, n. 11717; Cass. 6 novembre 2020, n. 24953;Cass. 29 luglio 2004, n. 14486; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).Tale evenienza ricorre pienamente nella specie: la CTR, ritenendo corretti icriteri di determinazione dell’imposta e la ricostruzione dei ricavi, ha perciò stesso escluso la fondatezza delle doglianze su resi merce e scorporoIVA.Neppure sussiste il lamentato vizio di motivazione apparente. La sentenzaespone una ratio decidendi chiara, basata su elementi contabili ericostruttivi espressamente richiamati, e non presenta fratture logiche oargomentazioni solo nominali, sicché non ricorre alcuna delle ipotesi chequesta Corte ritiene idonee a integrare tale vizio.Quanto poi all’invocato art. 360, n. 5 c.p.c., la doglianza si risolve nellarichiesta di una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede dilegittimità. L’omesso esame deducibile riguarda un fatto storico, preciso edecisivo, non la diversa lettura del materiale istruttorio. È consolidato cheil vizio non ricorre quando il fatto dedotto è stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, anche solo implicitamente, o quando ilricorrente sollecita una rivalutazione complessiva del quadro probatorio(Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 4marzo 2013, n. 5344; S.U. 28 luglio 2005, n. 15781).Inoltre, il motivo difetta dei requisiti di specificità. Per dedurre un’omessapronuncia è necessario riportare integralmente la domanda o eccezioneasseritamente non esaminata e indicare con precisione in quale atto delmerito essa sia stata proposta, al fine di consentire alla Corte di verificaretempestività, ritualità e decisività (Cass. 11738/2016; Cass. 15367/2014).Numero registro generale 2552/2025Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 11045/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ciò non avviene nel caso di specie, in cui la censura si limita a evocaregenericamente il mancato esame di resi e scorporo, senza riportare irelativi motivi di appello né i dati contabili che si assumono trascurati.Il motivo, pertanto, si risolve nella sollecitazione di un nuovo giudizio dimerito, e deve essere rigettato.In ultima analisi, va accolto il ricorso principale, mentre vanno rigettati ilprimo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, ne va dichiaraassorbito il quarto motivo e ne va dichiarato inammissibile il quinto, conconseguente rigetto del ricorso incidentale. La sentenza d’appello vacassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione dellespese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dell’art.13, comma 1-bis, dello stesso d.P.R.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 11045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris