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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03564/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTE/ 2040 o/i/v udita la relazione svolta úal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre di reclusione, come da sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste del 25/06/2021 (con presofferto pari a mesi tre e giorni quindici e pena residua ammontante, quindi, ad anni due, mesi otto e giorni diciassette di reclusione).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, a mezzo dei quali vengono denunciate violazione di legge e vizio di motivazione, nonché inosservanza della legge in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione e all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che vizio della motivazione e, infine, erronea applicazione della legge, omessa valutazione e illogicità e irrazionalità della motivazione.

Rappresenta la difesa come il Paoletti, al primo incontro fissato dall'UEPE in vista della redazione della indagine socio-familiare, non si sia presentato per esser risultato positivo al Covid- 19, come tempestivamente comunicato; il secondo appuntamento è stato fissato in periodo feriale e, successivamente, non vi è stata alcuna ulteriore convocazione.

Il Tribunale di sorveglianza dì Trieste, peraltro, ha mancato di considerare i positivi elementi emersi in epoca successiva, rispetto alla consumazione del reato, come il documentato svolgimento di attività lavorativa.

Trattasi, inoltre, di soggetto che annovera precedenti molto risalenti.

Il provvedimento impugnato non ha pienamente valutato la possibilità di concedere una delle misure invocate in via alternativa, nonostante vi fosse una abitazione idonea all'uopo.

Infine, errato è ritenere inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, sul presupposto dell'entità della pena, stante l'innalzamento operato grazie alla cd. riforma Cartabia.

3. Dette argomentazioni sono tutte versate in fatto e tendono ad ottenere una non consentita riponderazione - in sede di legittimità - di elementi fattuali adeguatamente valutati nella sede propria.

Trattasi, infatti, di motivi che sono tutti riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, nel provvedimento impugnato.

Invero, detto Tribunale ha sottolineato come il soggetto - pur ripetutamente convocato - non si sia presentato agli appuntamenti che erano stati fissati dall'UEPE; la richiesta di detenzione domiciliare è stata valutata inammissibile quanto all'entità della pena, non risultando, peraltro, ragioni atte alla concessione della misura per motivi di salute.

Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha dato conto trattarsi di persona che ha già vanamente fruito in passato di misure alternative (senza che ne sortisse l'auspicato effetto rieducativo e di recupero sociale) e a carico del quale, inoltre, risulta una pendenza per gravi delitti, con condanna a pena significativa confermata in appello.

La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste appare congrua e lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà e, infine, conforme ai canoni della logica, quindi immune da possibili censure in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE/ 2040 o/i/v udita la relazione svolta úal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre di reclusione, come da sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste del 25/06/2021 (con presofferto pari a mesi tre e giorni quindici e pena residua ammontante, quindi, ad anni due, mesi otto e giorni diciassette di reclusione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, a mezzo dei quali vengono denunciate violazione di legge e vizio di motivazione, nonché inosservanza della legge in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione e all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che vizio della motivazione e, infine, erronea applicazione della legge, omessa valutazione e illogicità e irrazionalità della motivazione. Rappresenta la difesa come il Paoletti, al primo incontro fissato dall'UEPE in vista della redazione della indagine socio-familiare, non si sia presentato per esser risultato positivo al Covid- 19, come tempestivamente comunicato; il secondo appuntamento è stato fissato in periodo feriale e, successivamente, non vi è stata alcuna ulteriore convocazione. Il Tribunale di sorveglianza dì Trieste, peraltro, ha mancato di considerare i positivi elementi emersi in epoca successiva, rispetto alla consumazione del reato, come il documentato svolgimento di attività lavorativa. Trattasi, inoltre, di soggetto che annovera precedenti molto risalenti. Il provvedimento impugnato non ha pienamente valutato la possibilità di concedere una delle misure invocate in via alternativa, nonostante vi fosse una abitazione idonea all'uopo. Infine, errato è ritenere inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, sul presupposto dell'entità della pena, stante l'innalzamento operato grazie alla cd. riforma Cartabia. 3. Dette argomentazioni sono tutte versate in fatto e tendono ad ottenere una non consentita riponderazione - in sede di legittimità - di elementi fattuali adeguatamente valutati nella sede propria. Trattasi, infatti, di motivi che sono tutti riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, nel provvedimento impugnato. Invero, detto Tribunale ha sottolineato come il soggetto - pur ripetutamente convocato - non si sia presentato agli appuntamenti che erano stati fissati dall'UEPE; la richiesta di detenzione domiciliare è stata valutata inammissibile quanto all'entità della pena, non risultando, peraltro, ragioni atte alla concessione della misura per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha dato conto trattarsi di persona che ha già vanamente fruito in passato di misure alternative (senza che ne sortisse l'auspicato effetto rieducativo e di recupero sociale) e a carico del quale, inoltre, risulta una pendenza per gravi delitti, con condanna a pena significativa confermata in appello. La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste appare congrua e lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà e, infine, conforme ai canoni della logica, quindi immune da possibili censure in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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