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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 2020

Cassazione n. 40586/2021

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE DI APPELLO CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefltite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO oGc-UQ._)cf014,* Go rtlem29. ci/A CU..

CCA_ 41r_clo ote [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2018 nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto attività di cessione e trasporto di sostanze stupefacenti, il GIP del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro preventivo del natante (utilizzato per il trasporto) denominato QUEST, battente bandiera del Regno dei [OSCURATO:PERSONA].

Dal provvedimento di sequestro non risulta la nomina di un soggetto incaricato di amministrare il bene in questione, affidato alla vigilanza della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Quanto agli sviluppi procedimentali, va evidenziato che: a) in data 9 luglio 2019 il GUP del Tribunale di Catania in sede di rito abbreviato ha disposto la confisca del predetto natante con devoluzione allo Stato; b) in data 24 luglio 2020 la Corte di Appello di Catania ha parzialmente confermato la decisione di primo grado.

Le variazioni intervenute non riguardano la statuizione di confisca.

2. Ciò posto, è sorto conflitto negativo di competenza tra la Corte di Appello di Catania ed il GIP del Tribunale di Catania in riferimento ad attività da compiersi sul bene oggetto di sequestro e confisca non definitiva, sollecitate dalla Guardia di Finanza. 2.1 In particolare, la Corte di Appello di Catania con più decisioni (del 10 giugno e 9 ottobre 2020) ha affermato la propria incompetenza a provvedere su questioni afferenti la 'gestione' ,della imbarcazione, ivi compresa la nomina di un custode, indicando quale autorità competente il GIP del Tribunale di Catania. 2.2 Il GIP con la decisione che solleva il conflitto negativo, emessa in data 19 ottobre 2020, rileva, in sintesi, che: a) non può ritenersi applicabile la disposizione di legge di cui all'art.104 bis disp.att. cpp, posto che il sequestro del natante non ha mai comportato attività gestionali, trattandosi di un bene 'statico', affidato alla mera vigilanza dell'autorità di polizia giudiziaria; b) il procedimento in essere non riguarda delitti ricompresi nella disposizione di legge di cui all'art.51 co.3 bis cod.proc.pen., né si tratta di confisca cd. estesa ai sensi dell'art.240 bis cod.pen.; c) non vi è pertanto ragione alcuna di deroga alla generale regola attributiva della competenza in tema di misure cautelari, anche reali, in capo al giudice che procede.3.

Il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza alla Corte di Appello di Catania. 3.1 Ed invero, la disposizione di legge di cui all'art.104 bis disp.att. cod.proc.pen, nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis in riferimento alla data dell'intervenuto sequestro), prevede al comma 1 che la nomina dell'amministratore giudiziario di un bene oggetto di sequestro debba intervenire nei casi in cui 'il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione' esclusi quelli destinati ad affluire nel Fug .

Non si tratta, pertanto, di una disposizione con vocazione generalista, in quanto limita in modo espresso la nomina dell'amministratore, e l' applicazione delle successive regole in punto di 'gestione', a situazioni che in rapporto alla natura del bene o anche alla tipologìa di sequestro ( finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. o adottato in un procedimento per delitti riconnpresi nel testo dell'art.51 co.3 bis cod.proc.pen., ai sensi del commal quater della stessa disposizione) rendano 'necessaria' una attività gestionale.

Solo in tal caso la competenza a provvedere si radica, per l'intero procedimento, sul giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo 104 bis disp.att. cod. proc. pen. .

Nei casi diversi resta applicabile la - generale - previsione di legge di cui all'art.91 disp. att. cpp, secondo cui il giudice competente in tema di misure cautelari è il giudice procedente (v. anche art.279 cod.proc.pen.), con gli opportuni adattamenti in caso di pendenza del ricorso per cassazione (con attribuzione del potere di provvedere al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). 3.2 Nel caso in esame il sequestro non risulta adottato per delitto ricompreso nel testo dell'art.51 co.3 bis cod.proc.pen. e non risulta funzionale alla confisca cd. estesa.

Inoltre è stata esclusa ab initio, in modo non illogico né arbitrario, la necessità di compiere attività gestionale, data la situazione di fatto in cui è stato operato il sequestro.

Ne deriva l'applicabilità della generale disposizione di legge di cui all'art.91 disp.att. cod.proc.pen., con attibuzione della competenza, in tema di modalità di conservazione o custodia del bene, alla Corte di Appello di Catania.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE DI APPELLO CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefltite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO oGc-UQ._)cf014,* Go rtlem29. ci/A CU.. CCA_ 41r_clo ote [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2018 nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto attività di cessione e trasporto di sostanze stupefacenti, il GIP del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro preventivo del natante (utilizzato per il trasporto) denominato QUEST, battente bandiera del Regno dei [OSCURATO:PERSONA]. Dal provvedimento di sequestro non risulta la nomina di un soggetto incaricato di amministrare il bene in questione, affidato alla vigilanza della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Quanto agli sviluppi procedimentali, va evidenziato che: a) in data 9 luglio 2019 il GUP del Tribunale di Catania in sede di rito abbreviato ha disposto la confisca del predetto natante con devoluzione allo Stato; b) in data 24 luglio 2020 la Corte di Appello di Catania ha parzialmente confermato la decisione di primo grado. Le variazioni intervenute non riguardano la statuizione di confisca. 2. Ciò posto, è sorto conflitto negativo di competenza tra la Corte di Appello di Catania ed il GIP del Tribunale di Catania in riferimento ad attività da compiersi sul bene oggetto di sequestro e confisca non definitiva, sollecitate dalla Guardia di Finanza. 2.1 In particolare, la Corte di Appello di Catania con più decisioni (del 10 giugno e 9 ottobre 2020) ha affermato la propria incompetenza a provvedere su questioni afferenti la 'gestione' ,della imbarcazione, ivi compresa la nomina di un custode, indicando quale autorità competente il GIP del Tribunale di Catania. 2.2 Il GIP con la decisione che solleva il conflitto negativo, emessa in data 19 ottobre 2020, rileva, in sintesi, che: a) non può ritenersi applicabile la disposizione di legge di cui all'art.104 bis disp.att. cpp, posto che il sequestro del natante non ha mai comportato attività gestionali, trattandosi di un bene 'statico', affidato alla mera vigilanza dell'autorità di polizia giudiziaria; b) il procedimento in essere non riguarda delitti ricompresi nella disposizione di legge di cui all'art.51 co.3 bis cod.proc.pen., né si tratta di confisca cd. estesa ai sensi dell'art.240 bis cod.pen.; c) non vi è pertanto ragione alcuna di deroga alla generale regola attributiva della competenza in tema di misure cautelari, anche reali, in capo al giudice che procede.3. Il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza alla Corte di Appello di Catania. 3.1 Ed invero, la disposizione di legge di cui all'art.104 bis disp.att. cod.proc.pen, nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis in riferimento alla data dell'intervenuto sequestro), prevede al comma 1 che la nomina dell'amministratore giudiziario di un bene oggetto di sequestro debba intervenire nei casi in cui 'il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione' esclusi quelli destinati ad affluire nel Fug . Non si tratta, pertanto, di una disposizione con vocazione generalista, in quanto limita in modo espresso la nomina dell'amministratore, e l' applicazione delle successive regole in punto di 'gestione', a situazioni che in rapporto alla natura del bene o anche alla tipologìa di sequestro ( finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. o adottato in un procedimento per delitti riconnpresi nel testo dell'art.51 co.3 bis cod.proc.pen., ai sensi del commal quater della stessa disposizione) rendano 'necessaria' una attività gestionale. Solo in tal caso la competenza a provvedere si radica, per l'intero procedimento, sul giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo 104 bis disp.att. cod. proc. pen. . Nei casi diversi resta applicabile la - generale - previsione di legge di cui all'art.91 disp. att. cpp, secondo cui il giudice competente in tema di misure cautelari è il giudice procedente (v. anche art.279 cod.proc.pen.), con gli opportuni adattamenti in caso di pendenza del ricorso per cassazione (con attribuzione del potere di provvedere al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). 3.2 Nel caso in esame il sequestro non risulta adottato per delitto ricompreso nel testo dell'art.51 co.3 bis cod.proc.pen. e non risulta funzionale alla confisca cd. estesa. Inoltre è stata esclusa ab initio, in modo non illogico né arbitrario, la necessità di compiere attività gestionale, data la situazione di fatto in cui è stato operato il sequestro. Ne deriva l'applicabilità della generale disposizione di legge di cui all'art.91 disp.att. cod.proc.pen., con attibuzione della competenza, in tema di modalità di conservazione o custodia del bene, alla Corte di Appello di Catania. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti