CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 28812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività, giacché l'ordinanza risulta notificata in data 5 giugno 2021 e il ricorso è stato depositato in data 22 giugno 2021; Considerato, altresì, che il ricorso risulta privo di sottoscrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 nsore