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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06170/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 09 maggio 2023, il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte di appello di Torino, rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi dieci di reclusione, poi, a seguito di richiesta del pubblico ministero, convertita in anni tre e mesi otto di liberazione anticipata,

2. Avverso la citata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ha proposto ricorso per cassazione e il giudizio si concluso con la sentenza di rigetto n. 9029 del 2024, pronunciata dalla Prima sezione di questa Corte.

2. Con atto pervenuto in data 19 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere «l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della C.E.D.U. o dei Protocolli addizionali», allegando istanze del medesimo tenore, a suo dire, in precedenza inoltrate, e chiedendo di ricevere la comunicazione del provvedimento decisorio presso la casa circondariale di Verona, ove è attualmente detenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Premesso che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può essere presentata personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale (Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, K., Rv. 285398-02), a sostegno dell'istanza il ricorrente si è limitato a riportare l'intero testo dell'art. 628-bis cod. proc. pen. e a chiedere la nuova celebrazione di tutti i procedimenti a suo carico. 3.

Di qui, l'impossibilità per questo Collegio di procedere a una corretta valutazione delle ragioni del ricorso, di individuare i precetti convenzionali dei quali si lamenta la violazione, di verificare la natura e la gravità delle violazioni stesse.

4. Invero, la richiesta si sviluppa mediante un'esposizione generica, prolissa, caotica e, soprattutto, carente di indicazioni, non idonea a consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza.

5. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 09 maggio 2023, il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte di appello di Torino, rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi dieci di reclusione, poi, a seguito di richiesta del pubblico ministero, convertita in anni tre e mesi otto di liberazione anticipata, 2. Avverso la citata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ha proposto ricorso per cassazione e il giudizio si concluso con la sentenza di rigetto n. 9029 del 2024, pronunciata dalla Prima sezione di questa Corte. 2. Con atto pervenuto in data 19 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere «l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della C.E.D.U. o dei Protocolli addizionali», allegando istanze del medesimo tenore, a suo dire, in precedenza inoltrate, e chiedendo di ricevere la comunicazione del provvedimento decisorio presso la casa circondariale di Verona, ove è attualmente detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Premesso che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può essere presentata personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale (Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, K., Rv. 285398-02), a sostegno dell'istanza il ricorrente si è limitato a riportare l'intero testo dell'art. 628-bis cod. proc. pen. e a chiedere la nuova celebrazione di tutti i procedimenti a suo carico. 3. Di qui, l'impossibilità per questo Collegio di procedere a una corretta valutazione delle ragioni del ricorso, di individuare i precetti convenzionali dei quali si lamenta la violazione, di verificare la natura e la gravità delle violazioni stesse. 4. Invero, la richiesta si sviluppa mediante un'esposizione generica, prolissa, caotica e, soprattutto, carente di indicazioni, non idonea a consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza. 5. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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