Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 37801/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11/12/2020, la Corte di appello Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena allo stesso inflitta in quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per una pluralità di episodi riguardanti la violazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ad eccezione del capo 25 della rubrica, riqualificato in primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Era contestato al ricorrente di avere illecitamente detenuto e ceduto in più occasioni, a diversi acquirenti, sostanza stupefacente del tipo hashish (capi da 1 a 30 della imputazione) e di avere illecitamente detenuto nella propria abitazione grammi 9,3 della medesima sostanza, dai quali erano ricavabili n. 79 dosi (capo O dell'imputazione).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione a tutti gli episodi contestati.

3. Con atto del 19/6/2021, l'imputato, personalmente, con dichiarazione rilasciata all'Ufficio matricola della Casa circondariale presso la quale trovasi ristratto, ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso.

4. Il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen.

La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente proposta, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina la estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione [cfr. Sez.

U. n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Rv. 266821].

Alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11/12/2020, la Corte di appello Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena allo stesso inflitta in quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per una pluralità di episodi riguardanti la violazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ad eccezione del capo 25 della rubrica, riqualificato in primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Era contestato al ricorrente di avere illecitamente detenuto e ceduto in più occasioni, a diversi acquirenti, sostanza stupefacente del tipo hashish (capi da 1 a 30 della imputazione) e di avere illecitamente detenuto nella propria abitazione grammi 9,3 della medesima sostanza, dai quali erano ricavabili n. 79 dosi (capo O dell'imputazione). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione a tutti gli episodi contestati. 3. Con atto del 19/6/2021, l'imputato, personalmente, con dichiarazione rilasciata all'Ufficio matricola della Casa circondariale presso la quale trovasi ristratto, ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso. 4. Il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente proposta, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina la estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione [cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Rv. 266821]. Alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ri
Sentenza Cassazione n. 37801/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris