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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 06905/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 056D93L ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospetta doglianze - meramente riproduttive dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito- che piuttosto che individuare effettive manifeste incongruenze logiche o contraddittorietà intrinseche del / motivare speso nel giustificare la lettura probatoria delle emergenze acquisite gear4.15§7a dai giudici del merito, si risolvono in una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 056D93L ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospetta doglianze - meramente riproduttive dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito- che piuttosto che individuare effettive manifeste incongruenze logiche o contraddittorietà intrinseche del / motivare speso nel giustificare la lettura probatoria delle emergenze acquisite gear4.15§7a dai giudici del merito, si risolvono in una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 06905/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris