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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 43050/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 aprile 2022 del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorrente presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato altresì che i motivi proposti, oltre che genericamente formulati, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra cui non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 aprile 2022 del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorrente presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Rilevato altresì che i motivi proposti, oltre che genericamente formulati, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra cui non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43050/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris