Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19946/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tembre 2025 della Corte d’appello di Genova;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente all’applicazione delle sanzioni sostitutive el’inammissibilità, nel resto, del ricorso;letta la memoria depositata il 30 marzo 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diGenova, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ilricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61n. 5 cod. pen., per essersi introdotto, simulando la sua qualità di addetto Enel ein concorso con altro soggetto rimasto non identificato, all’interno dell’abitazionedi [OSCURATO:PERSONA], intrattenendola con mezzi fraudolenti e così impossessandosi deibeni analiticamente indicati nel capo d’imputazione.2.

Il ricorso si compone di quattro motivi d’impugnazione.2.1.

Il primo deduce l’omessa assunzione di una prova decisiva,rappresentata, in ipotesi, dall’analisi delle ulteriori impronte digitali rinvenutenell’appartamento della persona offesa; accertamento richiesto in sede dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di accertare la loro riconducibilitàal soggetto indicato dallo stesso Diaz e, con essa, la veridicità della ricostruzioneprospettata dalla difesa.2.2.

Il secondo deduce violazione di legge (in relazione all’art. 110 cod.pen.) e connesso vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto l’esistenza di un contributo concorsuale riconducibile al ricorrente,laddove, alla luce della ricostruzione prospettata dai giudici di merito, il Diazpoteva al massimo essere a conoscenza della realizzazione dell’illecito da partedell’altro soggetto presente all’interno dell’abitazione.2.3.

Il terzo attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio,giustificato alla luce di una motivazione generica e priva di concreti riferimentiindividualizzanti.2.4.

Il quarto attiene alla richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva,rigettata, sostiene la difesa, alla luce di un solo precedente esistente a caricodell’imputato e della modalità del fatto, senza, tuttavia, considerare i plurimielementi evidenziati dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Indeducibile il primo motivo.Va permesso che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoriadibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza,nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune omanifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernentipunti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosseprovveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n.32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

Circostanze, queste, neancheallegate dalla difesa, che, al contrario, si limitata a dedurre la necessità diaccertare (disponendo la relativa perizia) la riconducibilità delle altre improntedigitali rinvenute nel corso degli iniziali accertamenti all’esecutore materiale delfurto; elementi fattuali che, inseriti all’interno del complessivo compendioprobatorio, non danno conto di alcuna manifesta illogicità, ma rappresentano meridati probatori pacificamente valutati dalla Corte territoriale con ampiamotivazione, con la quale la difesa non si confronta.Né tale omissione può essere dedotta ai sensi della lett. d) dell’art. 606, qualemancata assunzione di prova decisiva, tale essendo solo quella avente peroggetto un fatto certo nel suo accadimento e, quindi, non un mezzo probatorio ditipo dichiarativo (il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare unconfronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi diun astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente: [OSCURATO:PERSONA].5, n. 37195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.277035), non un accertamento peritale, (cherappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti erimesso alla discrezionalità del giudice, logicamente non sussumibile nel perimetrodescritto dall’art. 603 cod. pen., che, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2,cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbianocarattere di decisività: Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).3.

Infondato il secondo motivo di censura.3.1.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, il 30 ottobre2020, l’imputato, unitamente a un soggetto rimasto ignoto, si recava pressol’abitazione della persona offesa e, previa esibizione di un tesserino recante il logoENEL e la prospettazione di presunte offerte contrattuali vantaggiose, otteneva dientrare all’interno dell’abitazione e, mentre il ricorrente si tratteneva nel soggiornocon la persona offesa, inducendola alla sottoscrizione di alcuni documenti, l’altrosi allontanava, dichiarando di dover effettuare controlli sul funzionamento dellelampadine.

Successivamente all’allontanamento dei due soggetti dall’abitazione,la persona offesa rilevava l’assenza del cofanetto contenente gli oggetti preziosiindicati nel capo di imputazione e procedeva quindi a richiedere l’intervento delleforze dell’ordine.

Nell’immediatezza venivano eseguiti accertamenti dattiloscopicie, tra le impronte rilevate, veniva rinvenuta, sulla bottiglia della bevanda offertadalla persona offesa, un’impronta riconducibile all’imputato, con sedici punti dicorrispondenza.3.2.

Ciò considerato, la Corte territoriale ha ritenuto che la versionedifensiva (secondo cui l'imputato sarebbe stato ignaro dell'azione delittuosa) nonfosse credibile, in quanto, se, come sostenuto, il motivo della presenza pressol'abitazione della persona offesa era effettivamente quello di proporre nuovicontratti per la fornitura di energia elettrica, nulla obiettava né invitava ilcollaboratore a rimanere accanto a lui, quando questi chiedeva di verificare ilfunzionamento delle lampadine.

Sicché, in questi termini, la condotta assuntadall’imputato non integra, in sé, una mera connivenza non punibile, ma unconcreto contributo concorsuale al reato commesso, avendo rappresentato lapresenza dell’imputato e il conseguente intrattenimento della vittima non uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causalealla realizzazione del fatto, ma un consapevole apporto positivo, morale emateriale, all'altrui proposito criminoso (del quale era consapevole) indispensabileper garantire al correo l’opportuna sicurezza e la necessaria collaborazione allarealizzazione (concorsuale) del reato (ex multis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024,dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403).4.

Indeducibile anche il terzo motivo.La graduazione della pena, com’è noto, presuppone un apprezzamento infatto e un conseguente esercizio di discrezionalità e naturale corollario di taleassunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singoledecisioni adottate nell'esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutaticome determinanti nel trattamento sanzionatorio; onere che può ritenersiadempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, glielementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarataapplicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv.258410); ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossimaal minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criteriodi adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).In concreto, la pena base è stata determinata in cinque anni di reclusione (perpoi essere ridotta, in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuantigeneriche sulle aggravanti contestate, ad anni tre e mesi quattro di reclusione),in misura inferiore al medio edittale ed è stata ritenuta congrua e adeguata inconsiderazione della gravità del fatto (per l'elevato valore dei beni sottratti), dellemodalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da unprecedente penale specifico.La motivazione esiste, è coerente e non è manifestamente illogica e, in quantotale, insindacabile in questa sede.5.

Fondato, invece, il motivo in ordine alla sostituzione della pena detentivairrogata.L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l’esercizio del potere disostituzione riservando al giudice una duplice valutazione: una, preliminare, inordine all’an della sostituzione e una, successiva ed eventuale, in ordine alquomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare.Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull’an (“puòapplicare le pene sostitutive”), si sostanzia nella valutazione di congruità dellapena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato (con il limitedella parallela eventuale prognosi di recidivanza); rieducazione che, nelle ipotesiin cui la pena detentiva irrogata sia di breve durata, secondo la prospettiva dellariforma, è risultato più facilmente raggiungibile (peraltro con significativariduzione dei relativi costi sociali) proprio attraverso l’irrogazione delle penesostitutive, per la loro intrinseca idoneità ad escludere (o limitare) l’effettoantisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena.In questo contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggettorappresentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione di congruità; undato sostanziale da leggere in ragione dell’oggetto della valutazione:l’idoneità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa.

E tanto imponeal giudice un più gravoso onere motivazionale: quello di indicare, specificamente,le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno resola pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presumetale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa,imponendo l’applicazione dello strumento sanzionatorio “residuale” (la detenzionepresso i luoghi di pena).Ciò considerato, la Corte territoriale si è limitata a richiamare il pregressogiudizio di gravità dei fatti e di pericolosità del soggetto, omettendo ognivalutazione in ordine all’incidenza prognostica degli elementi considerati rispettoall’oggetto della valutazione: la prognosi rieducativa.

E tanto dà conto dellacarenza motivazionale prospettata dalla difesa e, con essa, della fondatezzadell’assunto difensivo.5.

La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al profilo deltrattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla possibilità di sostituire la penadetentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovogiudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva, conrinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello diGenova.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tembre 2025 della Corte d’appello di Genova;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente all’applicazione delle sanzioni sostitutive el’inammissibilità, nel resto, del ricorso;letta la memoria depositata il 30 marzo 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diGenova, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ilricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61n. 5 cod. pen., per essersi introdotto, simulando la sua qualità di addetto Enel ein concorso con altro soggetto rimasto non identificato, all’interno dell’abitazionedi [OSCURATO:PERSONA], intrattenendola con mezzi fraudolenti e così impossessandosi deibeni analiticamente indicati nel capo d’imputazione.2. Il ricorso si compone di quattro motivi d’impugnazione.2.1. Il primo deduce l’omessa assunzione di una prova decisiva,rappresentata, in ipotesi, dall’analisi delle ulteriori impronte digitali rinvenutenell’appartamento della persona offesa; accertamento richiesto in sede dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di accertare la loro riconducibilitàal soggetto indicato dallo stesso Diaz e, con essa, la veridicità della ricostruzioneprospettata dalla difesa.2.2. Il secondo deduce violazione di legge (in relazione all’art. 110 cod.pen.) e connesso vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto l’esistenza di un contributo concorsuale riconducibile al ricorrente,laddove, alla luce della ricostruzione prospettata dai giudici di merito, il Diazpoteva al massimo essere a conoscenza della realizzazione dell’illecito da partedell’altro soggetto presente all’interno dell’abitazione.2.3. Il terzo attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio,giustificato alla luce di una motivazione generica e priva di concreti riferimentiindividualizzanti.2.4. Il quarto attiene alla richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva,rigettata, sostiene la difesa, alla luce di un solo precedente esistente a caricodell’imputato e della modalità del fatto, senza, tuttavia, considerare i plurimielementi evidenziati dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Indeducibile il primo motivo.Va permesso che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoriadibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza,nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune omanifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernentipunti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosseprovveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n.32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Circostanze, queste, neancheallegate dalla difesa, che, al contrario, si limitata a dedurre la necessità diaccertare (disponendo la relativa perizia) la riconducibilità delle altre improntedigitali rinvenute nel corso degli iniziali accertamenti all’esecutore materiale delfurto; elementi fattuali che, inseriti all’interno del complessivo compendioprobatorio, non danno conto di alcuna manifesta illogicità, ma rappresentano meridati probatori pacificamente valutati dalla Corte territoriale con ampiamotivazione, con la quale la difesa non si confronta.Né tale omissione può essere dedotta ai sensi della lett. d) dell’art. 606, qualemancata assunzione di prova decisiva, tale essendo solo quella avente peroggetto un fatto certo nel suo accadimento e, quindi, non un mezzo probatorio ditipo dichiarativo (il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare unconfronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi diun astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente: [OSCURATO:PERSONA].5, n. 37195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.277035), non un accertamento peritale, (cherappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti erimesso alla discrezionalità del giudice, logicamente non sussumibile nel perimetrodescritto dall’art. 603 cod. pen., che, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2,cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbianocarattere di decisività: Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).3. Infondato il secondo motivo di censura.3.1. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, il 30 ottobre2020, l’imputato, unitamente a un soggetto rimasto ignoto, si recava pressol’abitazione della persona offesa e, previa esibizione di un tesserino recante il logoENEL e la prospettazione di presunte offerte contrattuali vantaggiose, otteneva dientrare all’interno dell’abitazione e, mentre il ricorrente si tratteneva nel soggiornocon la persona offesa, inducendola alla sottoscrizione di alcuni documenti, l’altrosi allontanava, dichiarando di dover effettuare controlli sul funzionamento dellelampadine. Successivamente all’allontanamento dei due soggetti dall’abitazione,la persona offesa rilevava l’assenza del cofanetto contenente gli oggetti preziosiindicati nel capo di imputazione e procedeva quindi a richiedere l’intervento delleforze dell’ordine. Nell’immediatezza venivano eseguiti accertamenti dattiloscopicie, tra le impronte rilevate, veniva rinvenuta, sulla bottiglia della bevanda offertadalla persona offesa, un’impronta riconducibile all’imputato, con sedici punti dicorrispondenza.3.2. Ciò considerato, la Corte territoriale ha ritenuto che la versionedifensiva (secondo cui l'imputato sarebbe stato ignaro dell'azione delittuosa) nonfosse credibile, in quanto, se, come sostenuto, il motivo della presenza pressol'abitazione della persona offesa era effettivamente quello di proporre nuovicontratti per la fornitura di energia elettrica, nulla obiettava né invitava ilcollaboratore a rimanere accanto a lui, quando questi chiedeva di verificare ilfunzionamento delle lampadine. Sicché, in questi termini, la condotta assuntadall’imputato non integra, in sé, una mera connivenza non punibile, ma unconcreto contributo concorsuale al reato commesso, avendo rappresentato lapresenza dell’imputato e il conseguente intrattenimento della vittima non uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causalealla realizzazione del fatto, ma un consapevole apporto positivo, morale emateriale, all'altrui proposito criminoso (del quale era consapevole) indispensabileper garantire al correo l’opportuna sicurezza e la necessaria collaborazione allarealizzazione (concorsuale) del reato (ex multis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024,dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403).4. Indeducibile anche il terzo motivo.La graduazione della pena, com’è noto, presuppone un apprezzamento infatto e un conseguente esercizio di discrezionalità e naturale corollario di taleassunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singoledecisioni adottate nell'esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutaticome determinanti nel trattamento sanzionatorio; onere che può ritenersiadempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, glielementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarataapplicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv.258410); ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossimaal minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criteriodi adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).In concreto, la pena base è stata determinata in cinque anni di reclusione (perpoi essere ridotta, in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuantigeneriche sulle aggravanti contestate, ad anni tre e mesi quattro di reclusione),in misura inferiore al medio edittale ed è stata ritenuta congrua e adeguata inconsiderazione della gravità del fatto (per l'elevato valore dei beni sottratti), dellemodalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da unprecedente penale specifico.La motivazione esiste, è coerente e non è manifestamente illogica e, in quantotale, insindacabile in questa sede.5. Fondato, invece, il motivo in ordine alla sostituzione della pena detentivairrogata.L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l’esercizio del potere disostituzione riservando al giudice una duplice valutazione: una, preliminare, inordine all’an della sostituzione e una, successiva ed eventuale, in ordine alquomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare.Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull’an (“puòapplicare le pene sostitutive”), si sostanzia nella valutazione di congruità dellapena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato (con il limitedella parallela eventuale prognosi di recidivanza); rieducazione che, nelle ipotesiin cui la pena detentiva irrogata sia di breve durata, secondo la prospettiva dellariforma, è risultato più facilmente raggiungibile (peraltro con significativariduzione dei relativi costi sociali) proprio attraverso l’irrogazione delle penesostitutive, per la loro intrinseca idoneità ad escludere (o limitare) l’effettoantisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena.In questo contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggettorappresentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione di congruità; undato sostanziale da leggere in ragione dell’oggetto della valutazione:l’idoneità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa. E tanto imponeal giudice un più gravoso onere motivazionale: quello di indicare, specificamente,le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno resola pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presumetale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa,imponendo l’applicazione dello strumento sanzionatorio “residuale” (la detenzionepresso i luoghi di pena).Ciò considerato, la Corte territoriale si è limitata a richiamare il pregressogiudizio di gravità dei fatti e di pericolosità del soggetto, omettendo ognivalutazione in ordine all’incidenza prognostica degli elementi considerati rispettoall’oggetto della valutazione: la prognosi rieducativa. E tanto dà conto dellacarenza motivazionale prospettata dalla difesa e, con essa, della fondatezzadell’assunto difensivo.5. La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al profilo deltrattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla possibilità di sostituire la penadetentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovogiudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva, conrinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello diGenova.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19946/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris