CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., l'appello, dallo stesso difensore proposto, avverso la sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Si deduce violazione di legge processuale, in quanto gli adempimenti formali previsti da tale disposizione di legge non sarebbero obbligatori e, comunque, sarebbero emendabili anche in un momento successivo alla proposizione del gravame. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. L'art. 581, comma 1-quater, cit., infatti, prevede espressamente che gli adempimenti formali ivi indicati (specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio per le notificazioni) debbano essere compiuti con l'atto d'impugnazione ed a pena d'inammissibilità dello stesso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 2