CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 07124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27113/2016R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 1 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] i che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, via Piemonte, 39,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, – controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1338/2016,depositata il 24/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , che resistono a mezzo controricorso,avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello della medesima avverso la sentenza della C.t.p. di Ravenna che aveva rigettato il ricorso avverso l a cartella di pagamento n. 09720080151722635. 2. Con memoria depositata il 10 febbraio 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione all’’istituto della definizione agevolata di cui all’art. 6d.l. n. 193 del 2016. Considerato che: 1. La ricorrente ha documentato di aver presentato, anche con riferimento alla cartella di pagamento oggetto del presente ricorso, domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. 2 2 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ha, altresì,documentato la quantificazione ad opera della società di riscossionedel debito da pagare per la definizione e, infine, di aver provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto alle scadenze indicate. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta l’integrale pagamento di quanto dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 03/10/2018, n. 24083). 2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 3. Nell’ipotesi di evento sopravvenutoalla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr. Cass. 07/12/2018 n. 31732). P.Q.M. Dichiara estinto il processoe cessata l