CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIA Dato atto che si procede con le forme di cui art. 23, comma 8, n. 137/20 e successive modifiche; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo non accogliersi il ricorso congiunto, e, per i ricorrenti, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna degli imputati in ordine al reato di concorso in ricettazione ascritto loro, alla pena ritenuta di giustizia, lamentando: - il Bertoncello, vizi di motivazione inerenti alla sua affermazione di responsabilità, per essere egli stato ritenuto responsabile di quanto si è ritenuto accertato unicamente a titolo di responsabilità oggettiva, in considerazione della carica societaria rivestita, poiché è pacifico ex actis che egli non sia intervenuto in alcuna fase della vicenda, e non essendovi prova alcuna che egli ne avesse aliunde conoscenza, non potendo all'uopo valorizzarsi meri ed indimostrati sospetti; - il [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione inerenti alla sua affermazione di responsabilità, per essere egli stato ritenuto responsabile di quanto si è ritenuto accertato senza considerare la sua situazione di asserita buona fede, ovvero il difetto della sua consapevolezza della provenienza furtiva della merce negoziata, che si assume ricettata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. 1. Per quanto riguarda la posizione del Bertoncello, effettivamente dalle conformi motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si evince che egli non ha partecipato in prima persona ad alcuna delle pur articolate fasi della vicenda oggeti:o d'imputazione, non ha avuto alcun documentato contatto con alcuno dei soggetti che, a vario titolo, ne sono risultati protagonisti (lo ha dichiarato anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non ha alcun personale interesse alla dichiarazione, essendosi assunto incondizionatamente la paternità esclusiva della trattativa - pur nell'asserita inconsapevolezza della possibile provenienza delittuosa della merce negoziata - e la cui attendibilità sul punto non è smentita da alcunché), e ne è stato ritenuto responsabile unicamente in considerazione della carica societaria rivestita. 1.1. In pacifica assenza di elementi suscettibili di ulteriore e più approfondita valutazione, emergente dal riepilogo degli elementi di prova acquisiti, concordemente operato da entrambe le sentenze di merito, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché l'imputato va assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. 2. Discorso diverso s'impone per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento consapevole nella vicenda è concordemente evidenziato dalle sentenze di merito, ma con motivazione in parte contraddittoria, in parte manifestamente illogica. 2.1. Nei confronti del predetto imputato, la motivazione posta a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità è inficiata da una macroscopica contraddizione: se davvero egli fosse mero ricettatore della merce de qua, non si spiegherebbe l'affermazione che detta merce non sarebbe dallo stesso stata pagata ai ladri, ma ricevuta a titolo gratuito: ciò sembrerebbe logicamente dimostrare, al contrario, che egli possa in realtà essere stato concorrente nel reato di furto costituente il presupposto della ricettazione, avendo ex ante assicurato agli autori materiali del fatto lo stoccaggio e la negoziazione della refurtiva, ma ciò impedirebbe di ritenerlo responsabile della contestata ricettazione, configurabile unicamente fuori dei casi di concorso nel reato presupposto (cfr. art. 648, comma primo, cod. pen.). 2.2. Manifestamente illogica, e per la verità non adeguatamente vagliata, appare anche l'ulteriore affermazione, pure data per pacifica dalle sentenze di merito, che l'imputato abbia concordato con il terzo acquirente un metodo di pagamento agevolmente tracciabile (f. 2 della sentenza di primo grado): ciò appare invero incongruo, se alla base della trattativa vi fosse stata la consapevole cessione di merce di provenienza furtiva. 2.3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che colmerà gli evidenziati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del