CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 aprile 2021 dalla Corte di appello di Messina, che, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595, commi 2 e 3, cod. pen., per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante la pubblicazione di alcuni messaggi sul sito internet "L'opinione di [OSCURATO:PERSONA]". La vicenda oggetto di procedimento trae origine in una controversa e dibattuta questione relativa alla presunta presenza dei resti del pittore Antonello da Messina nei pressi della [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, sita in Messina. Il dibattito aveva a oggetto anche l'opportunità di destinare denaro pubblico alle attività di ricerca finalizzate al recupero dei resti nonché alla riqualificazione del sito. Nei messaggi oggetto di contestazione, l'imputata avrebbe "accusato" i due ricorrenti (e tale [OSCURATO:PERSONA]) di aver tentato di sfruttare l'occasione per mettersi a "caccia" di finanziamenti pubblici, essendo interessati, più che ai profili storici e scientifici, alla mera erogazione del denaro pubblico. Nei medesimi "post", l'imputata avrebbe fatto riferimento alla cooperativa "[OSCURATO:SOCIETA]", da lei ricondotta al Principato, sostenendo che fosse <<illuminante» sapere che "[OSCURATO:SOCIETA]" <<nel linguaggio anglossassone significa che tende trappole ...». 2. Contro la sentenza della Corte di appello, le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deducono i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lettere a, b, c, d, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., 51 e 595 cod. pen. Sostengono che la Corte di appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado sulla base di argomentazioni illogiche e contraddittorie, in quanto, sebbene avesse ritenuto che i messaggi pubblicati sul sito interne:t avessero portata offensiva e denigratoria, nondimeno avrebbe riconosciuto la sc:riminante del diritto di critica, di cui all'art. 51 cod. pen. Evidenziano al riguardo che mancherebbero completamente i presupposti per l'applicazione della scrinninante, poiché l'imputata avrebbe attribuito alle parti civili un volgare intento speculativo, pur essendo consapevole che la circostanza non corrispondesse al vero. Mancando il requisito della verità dei fatti, si dovrebbe escludere completamente la possibilità di applicare la scriminante del diritto di cronaca o di critica.Come sarebbe emerso dall'istruttoria dibattimentale e dalla produzione delle parti civili, invero, non corrisponderebbe al vero che la società "[OSCURATO:SOCIETA]", evocata nell'articolo, sarebbe riconducibile alle persone offese, che sarebbero intervenute, invece, in qualità di meri volontari, solo per la bonifica e la manutenzione del sito. 2.2. Con motivi nuovi, aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., deducono i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lettere a, c, e, in relazione agli artt. 605 e 530 cod. proc. pen. e 595 cod. pen. Sostengono che, contrariamente a quanto affermato nei messaggi pubblicati sul sito, la cooperativa "[OSCURATO:SOCIETA]" non sarebbe riconducibile al Principato né, tantomeno, al Previti. Evidenziano, in ogni caso, che il progetto finalizzato al recupero e alla riqualificazione del [OSCURATO:PERSONA] di Gesù «era di proprietà dell'omonima parrocchia ...». 2.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso e i motivi aggiunti sono infondati. Tutti i motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che tutti, in sostanza, attengono alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della scriminante del diritto di critica e, in particolare, alla sussistenza del requisito della verità del fatto. A questo proposito, prima di affrontare il concreto della regiudicanda, è opportuno ricordare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato in ordine ai requisiti che consentono di ritenere scriminata ex art. 51 cod. pen. la diffusione di notizie oggettivamente lesive dell'altrui reputazione per essere detta diffusione esercizio di diritto di cronaca o di critica. Come è ampiamente noto, i requisiti che la giurisprudenza di legittimità, sia per quanto concerne il diritto di critica che quello di cronaca, ha individuato per ritenere integrata la scriminante sono l'interesse sociale alla conoscenza, la continenza del linguaggio e la verità del fatto narrato. Quanto a quest'ultimo requisito, la scriminante può essere ritenuta nella forma putatmva laddove, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (ex multis, Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 3 5, n. 27106 del 9/4/2010, Ciolina, Rv. 248032-01; Sez. 5, n. 12024 del 31/3/1999, Liberatore, Rv. 215037). Venendo al caso in esame, i ricorrenti sostengono che i fatti riportati nei messaggi pubblicati sul sito non sarebbero veri, atteso che: il progetto finalizzato al recupero e alla riqualificazione del Convento era riconducibile alla Parrocchia; le parti offese erano intervenute, come volontari, solo per la bonifica e la manutenzione del sito e sarebbero, in ogni caso, estranee alla società "[OSCURATO:SOCIETA]". La Corte d'appello ha invece ritenuto, argomentando con una motivazione esauriente e priva di vizi logici, che sussista il requisito della veridicità dei fatti, quantomeno nel loro nucleo essenziale, costituito dall'interesse dei ricorrenti a reperire fondi pubblici da destinare a un'attività che la gran parte della comunità scientifica riteneva essere un inutile sperpero di denaro pubblico. In particolare, ha ritenuto ampiamente dimostrato l'interesse manifestato dai ricorrenti a reperire i fondi pubblici, deducendolo da svariati elementi, tra i quali la loro convocazione davanti alla Commissione cultura dell'Assemblea regionale per affrontare la tematica del finanziamento delle attività in questione nonché le stesse dichiarazioni rese dal Previti in sede dibattimentale (cfr. pagina 5 della sentenza). Ha poi evidenziato che notori erano i forti dubbi espressi dalla comunità scientifica sulla circostanza che nel sito in questione fossero effettivamente recuperabili i resti di Antonello da Messina così come notorie erano le vibranti polemiche che ne erano conseguite sull'opportunità di investire denaro pubblico in tale opera di recupero. I messaggi in questione, pertanto, a parere della Corte territoriale, almeno nel loro nucleo essenziale, si presentavano veritieri. Quanto alla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] non fosse direttamente riconducibile al Principato, la Corte ha ritenuto che tale questione non intaccasse la verità dei fatti narrati nel loro nucleo essenziale, che, come detto, era costituito dall'interesse dei ricorrenti a reperire fondi pubblici da destinare a un'attività che la gran parte della comunità scientifica riteneva essere un inutile sperpero di denaro pubblico. La Corte di appello ha poi evidenziato che le parole usate dall'imputata, benché particolarmente pungenti, rispondevano comunque al requisito della continenza, non essendo riscontrabile alcuna manifesta sproporzione rispetto alla vicenda narrata. Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente, in realtà, non ha desunto alcun vizio logico né alcun effettivo travisamento di prova. Corretto appare anche il riferimento al nucleo essenziale dei fatti, atteso che «per configurare l'esimente del diritto di critica giudiziaria ai sensi dell'art. 51 4 cod. pen., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purchè il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati» (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018, Cordova, Rv. 276167; Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004; Giacalone, Rv. 227754). Il ricorso pertanto deve essere rigettato. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q