CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05393/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma di quella da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitti di cui agli artt. 319 e 323, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di legalità della pena, essendo stata applicata, per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, una riduzione di pena inferiore al terzo. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. L'impugnazione non può essere ammessa. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nello specifico, la pena concordata non è affatto illegale, in quanto, per le attenuanti generiche, come per qualsiasi attenuante comune, l'art. 65, n. 3), cod. pen., stabilisce che la pena sia diminuita «in misura non eccedente un terzo» e non in quella di un terzo, come invece erroneamente pretenderebbe la difesa. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000), ma anzi un suo palese difetto di diligenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]