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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02996/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32301-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1789/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 2616/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.32301/2021 Cron.

Rep.

Ud.18/11/2025 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale d i S.M. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso presentato dai lavoratori meglio indicati in epigrafe dichiarando l’illegittimità dei contratti disomministrazione e a termine di cui è causa, condannando il Ministero dell’Interno a risarcire il danno ai ricorrenti in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per [OSCURATO:PERSONA], a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per [OSCURATO:PERSONA], a 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo.

Condannava,altresì, il Ministero dell’Interno a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive connesse allo svolgimento delle mansioni inquadrabili nella categoria B posizione economica B3 CCNL [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. 1.1 In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempoindeterminato, mentre accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno. 1.2 Riteneva, al riguardo, applicabile con riferimento ai contratti disomministrazione, la disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 276/03 ed il dettato di cui all’art. 86, comma 9 , secondo cui la disciplina dellatrasformazione di cui all’art. 27 , co mma 1, che contempla la somministrazione irregolare, non opera nei confronti della pubblica amministrazione.

La disamina dell’effettività della causale, quindi, lungi dal comportare la “costituzione” del rapporto non poteva che rileva re s otto il profilo risarcitorio. 1.3 Osservava,inoltre, il giudicante, che è lo stesso art. 36 co.2 d.lgs. 165/01 che limita al solo ricorso di “esigenze temporanee ed eccezionali”, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e che n ella fattispecie la temporaneità di certo non può essere considerata in re ipsa, anche perché la gestione delle pratiche amministrative concernenti i flussi migratori rappresenta una costante e non può essere considerata temporanea in virtù della previsione dell’ordinanza.

Escludeva parimenti, anche l’eccezionalità considerato che l’aumento del fabbisogno delle risorse umane non è la conseguenza di un evento straordinario ed imprevedibile quanto, viceversa, il normale effetto dell’entrata in vigore della l. 189/2002 che ha istituito lo sportello unico dell’immigrazione e procedimentalizzato il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

2. Su gravame del Ministero la Corte di Appello di Napoli , all’esito dell’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciava ordinanza con la quale testualmente disponeva quanto segue : “rilevato che, ai fini della decisione, occorre accertare l’eventuale avvenuta stabilizzazione di tutte le parti appellate, atteso che dalla documentazione prodotta risultavano stabilizzati solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; riservato ogni altro provvedimento, rinvia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per discussione onerando il Ministero appellante di produrre documentazione relativa all’eventuale stabilizzazione di tutte le parti appellate.”.

3. Successivamente al deposito comprovante la intervenuta stabilizzazione dei lavoratori, la Corte di merito riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria presentata dai lavoratori compensando le spese del doppio grado di giudizio. 3.1 La Corte di appello ritenevache – a fronte dell’intervenuta stabilizzazione – i lavoratori non avessero più diritto al risarcimento del danno comunitario.

4. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe con quattro motivi illustrati da memoria, cui resisteval’amministrazione con controricorso.

La Procura Generale presso la Corte di cassazione depositava requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c., 101 c. p . c . in relazione all’art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello consentito l’ingresso di produzioni tardive comprovanti l’avvenuta stabilizzazione.

1.1. Ad avviso dei ricorrenti la Corte avrebbe violato il principio statuito dall’art. 112 c.p.c., (tantum devolutum quantum appellatum) nonché quello statuito dall’art. 345 c.p.c., nella vigente formulazione, che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non averli potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile( cfr. Cass . n. 26522/2017; Cass. 764/2020)”.

Dalla stessa documentazione tardivamente depositata dal Ministero appellante si rileva incontrovertibilmente che la stabilizzazione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], come del resto dedotto dagli stessi nel corso del giudizio di primo grado, mentre quella degli altri ricorrenti a far data dal 2.1.2018, ovvero in epoca pregressa alla redazione della sentenza di primo grado, resa il 21.3.2018 e pubblicata il 21.5.2018.

La stabilizzazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata dedotta da alcuna delle parti del processo nel corso del giudizio di primo grado, né tanto meno all’udienza di discussione del 21.3.2018.

Non avendo il giudice di prime cure attribuito alcun rilievo alla stabilizzazione dei primi due ricorrenti, ed avendo accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno di tutti i ricorrenti con rigetto della domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve ritenersi che il giudice di prime cure non abbia voluto attribuire alla stabilizzazione alcuna valenza estintiva del diritto al risarcimento del danno per il reiterato ed illegittimo utilizzo di contratti precarida parte dell’ente convenuto.

Pertanto, qualora il Ministero dell’Interno avesse ritenuto che la stabilizzazione dei lavoratori avesse, invece, estinto il diritto al risarcimento del danno in quantomisura idonea ed adeguata a soddisfare il danno subito dai ricorrenti dalla reiterazione di contratti precari, sarebbe stato suo onere proporre specifica impugnazione avverso la citata sentenza su cui si è formato il giudicato interno.

Pertanto, in assenza di motivi di censura, non si vede come il giudice d’appello abbia potuto modificare le statuizioni di primo grado, se non violando il principio di ultrapetizione di cui all’art.112 c.p.c.

Infatti, in tali casi il giudice “non ha materia” per intervenire, perché può riformare la sentenza solo per i motivi dedotti dall’appellante, la riforma della sentenza su altri motivi non potrebbe che ascriversi ad un’iniziativa autonoma del giudice.

La circostanza che l’eccezione di un fatto estintivo del diritto, quale è la stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia rilevabile d’ufficio nulla rileva e non legittima il giudice a pronunciarsi su quanto non gli è stato devoluto con i motivi di impugnazione.

Il rilievo d’ufficio della succitata eccezione poteva essere legittimamente esercitato solo qualora l’appellante avesse impugnato la sentenza anche sul punto e qualora avesse allegato prima della definizione del giudizio di primo grado quella circostanzaintervenuta nel corso di causa.

La Corte territoriale ha disatteso non solo questi principi, ma anche quello del diritto di difesa violando il principio del contraddittorio quando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] decideva la causa dando lettura del dispositivo nonostante gli appellati avessero espressamente richiesto, all’esito del deposito dei documenti attestanti l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti, la fissazione di una nuova udienza di discussione con la concessione di un termine per il deposito di note autorizzate, che si rendevano necessarie essendo stata sollevata ex officio e per la prima volta la questione degli effetti estintivi sulla domanda risarcitoria dell’avvenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo.

La Corte ha sostanzialmente deciso la causa senza consentire agli appellati di svolgere le proprie difese sul puntoin violazione dell’art. 101 c.p.c..

1.2. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la stabilizzazione operi come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisca, al soggetto che agisce,di rivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dal noto arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al finedi assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale aiprincipi dell’ordinamento eurounitario (Cass.

S.U. n. 5072/2016), precisandosi in particolare che la stabilizzazione abbia natura di eccezione in senso lato e non mera difesa (cfr. Cass. n. 21355/2022).

Conseguentemente si è affermato che “ulteriore corollario della ritenuta natura di eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito e,pertanto, opera il principio secondo cui l’eccezione stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esitodell'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421, comma 2, cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenutoall'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante, sul rilievo d’ufficio delle eccezioni insenso lato, Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019; Cass.n. 14755/2018)”.

In conclusione, la censura è priva di pregio avendo la Corte di appello fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati.

2. Con il secondo motivo si denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p. c . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c . p . c ., sostenendo la nullità della sentenza per error in procedendo.

La Corte distrettuale avrebbe esaminato la evoluzione normativa e giurisprudenziale del c.d. danno comunitario e del divieto di conversione, sebbene tale disamina sia del tutto inutile e incoerente rispetto alle domande proposte con il ricorso e in violazione del riformato art. 132 n. 4) c.p.c. che stabilisce la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la pronuncia impugnata tratta esclusivamente i profili del divieto o della mancata previsione del diritto alla conversione, del tutto estranei al giudizio , atteso che è pacifico nella presente controversia che iricorrenti abbiano ottenuto la stabilizzazione per autonoma determinazione del Ministero degli Interni finalizzata al soddisfacimento di esigenze diverse dal rimedio all’abuso rappresentato dalla reiterazione dei contratti di somministrazione interinali.

2.1. La censura di nullità della sentenza per violazione della norma processuale che stabilisce che la pronuncia giurisdizionale debba contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto è infondata.

Come è noto, l'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma,Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessaed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullitàprocessuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 22598 del 2018).

In particolare, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105del 2017, 21921 del 2019; v. pure 19041 del 2008).

Ciò che nella sentenza è irrinunciabile è che la decisione e l'individuazione delle ragioni che lasostengono siano attribuibili al giudice, costituendo manifestazione ufficiale della volontà dello Stato che attraverso il giudice si esprime, ed inoltre che esse siano corrette e complete nonché esposte in maniera chiara, coerenteed esaustiva (cfr.

S.U. n. 642 del 2015; v. pure Cass. 26652 del 2015).

Giova pure ribadire che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione(Cass. n. 920 del 2015, Cass. n. 29721 del 2019).

2.2. Orbene, nel caso di specie la censura critica la sentenza impugnata per essersi inutilmente dilungata sulla questione del divieto di conversione del rapporto di pubblico impiego diversamente da quanto previsto dalla legge in tema di rapporto di lavoro privato.

Tale argomentazione ripresa dalla nota sentenza delle Sezioni unite 5072/2016 costituisce viceversa un profilo decisivo al fine di inquadramento della causa ed in particolare dell’accertamento del c.d. danno comunitario ovvero della sua elisione per intervenuta stabilizzazione.

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata nella esposizione delle ragioni giuridiche rende esaustivamente intellegibili le ragioni della decisione poste a suo fondamento, con conseguente legittimità della stessa rispetto ai canoni processuali denunciati in tale sede.

3. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 12 e 14 disposizioni sulla legge in generale al c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c . p . c . per avere la Corte di merito, facendo ricorso all’analogia per discipline normative non omogenee in quanto dettate con riferimento allo specifico settore scolastico, escluso il risarcimento del danno "comunitario" in ragione della assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione.

Il motivo inoltre precisa che la stabilizzazione del rapporto di lavoro non è avvenuta con il fine ristoratorio di ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del lavoratore ma per soddisfare un’esigenza della P.A., con la conseguenza che non sussiste una specifica relazione tra il provvedimento di stabilizzazione e la volontà di rimediare all’abuso, sicchéla immissione in ruolo non ha eliso il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario.

3.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha evidenziato come non vi sia un automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, sia con riferimento alla speciale disciplina dei contratti a termine nel settore della scuola (da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n. 3472) sia nell'ipotesi di intervenuta stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione (v.

Cass. 03/07/2017, n. 16336, relativa alla stabilizzazione ex articolo 1, comma 519, legge 296/2006, cui aveva dato corso il Ministero della Giustizia).

3.2. Più in particolare l ’ avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso (da ultimo Cassazione civile sez. lav. - 12/08/2025, n. 23151).

3.3. Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si limita ad affermare che le parti ricorrenti sono state tutte stabilizzate come emerge dagli allegati decreti ministeriali senza aver effettuato alcun accertamento di merito in ordine alla stretta correlazione fra la pregressa situazione di precariato e la immissione in ruolo.

Al riguardo la Corte distrettuale si ferma a prendere atto della stabilizzazione senza indicare sulla base di quale disciplina la stessa sia intervenuta e se tale disciplina sia stata adottata al fine di sanare la specifica situazione di precariato sofferta dai ricorrenti.

4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non avere la Corte esaminato la domanda autonoma e distinta sul riconoscimento delle mansioni superiori e sulle differenze retributive.

4.1. Il motivo è fondato.

Ed invero, la Corte di appello ha provveduto a riformare integralmente la sentenza di prime cure senza illustrare le ragioni del rigetto con riferimento al richiesto riconoscimento delle mansioni superiori e delle differenze retributive esaminato ed accolto dal giudice di primo grado.

Il mancato esame delle già menzionatequestioni ad opera della Corte territoriale, valutate in senso positivo dal Tribunale ai fini del richiesto riconoscimento, non può che comportare l’accoglimento della censura per violazione dell’invocato art. 132,c.c.p.

L’accoglimento del terzo e quarto motivo comporta la cassazione della sentenza impugnatain relazione agli stessi con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32301-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1789/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 2616/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.32301/2021 Cron. Rep. Ud.18/11/2025 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale d i S.M. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso presentato dai lavoratori meglio indicati in epigrafe dichiarando l’illegittimità dei contratti disomministrazione e a termine di cui è causa, condannando il Ministero dell’Interno a risarcire il danno ai ricorrenti in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per [OSCURATO:PERSONA], a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per [OSCURATO:PERSONA], a 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. Condannava,altresì, il Ministero dell’Interno a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive connesse allo svolgimento delle mansioni inquadrabili nella categoria B posizione economica B3 CCNL [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. 1.1 In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempoindeterminato, mentre accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno. 1.2 Riteneva, al riguardo, applicabile con riferimento ai contratti disomministrazione, la disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 276/03 ed il dettato di cui all’art. 86, comma 9 , secondo cui la disciplina dellatrasformazione di cui all’art. 27 , co mma 1, che contempla la somministrazione irregolare, non opera nei confronti della pubblica amministrazione. La disamina dell’effettività della causale, quindi, lungi dal comportare la “costituzione” del rapporto non poteva che rileva re s otto il profilo risarcitorio. 1.3 Osservava,inoltre, il giudicante, che è lo stesso art. 36 co.2 d.lgs. 165/01 che limita al solo ricorso di “esigenze temporanee ed eccezionali”, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e che n ella fattispecie la temporaneità di certo non può essere considerata in re ipsa, anche perché la gestione delle pratiche amministrative concernenti i flussi migratori rappresenta una costante e non può essere considerata temporanea in virtù della previsione dell’ordinanza. Escludeva parimenti, anche l’eccezionalità considerato che l’aumento del fabbisogno delle risorse umane non è la conseguenza di un evento straordinario ed imprevedibile quanto, viceversa, il normale effetto dell’entrata in vigore della l. 189/2002 che ha istituito lo sportello unico dell’immigrazione e procedimentalizzato il fenomeno dell’immigrazione clandestina. 2. Su gravame del Ministero la Corte di Appello di Napoli , all’esito dell’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciava ordinanza con la quale testualmente disponeva quanto segue : “rilevato che, ai fini della decisione, occorre accertare l’eventuale avvenuta stabilizzazione di tutte le parti appellate, atteso che dalla documentazione prodotta risultavano stabilizzati solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; riservato ogni altro provvedimento, rinvia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per discussione onerando il Ministero appellante di produrre documentazione relativa all’eventuale stabilizzazione di tutte le parti appellate.”. 3. Successivamente al deposito comprovante la intervenuta stabilizzazione dei lavoratori, la Corte di merito riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria presentata dai lavoratori compensando le spese del doppio grado di giudizio. 3.1 La Corte di appello ritenevache – a fronte dell’intervenuta stabilizzazione – i lavoratori non avessero più diritto al risarcimento del danno comunitario. 4. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe con quattro motivi illustrati da memoria, cui resisteval’amministrazione con controricorso. La Procura Generale presso la Corte di cassazione depositava requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c., 101 c. p . c . in relazione all’art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello consentito l’ingresso di produzioni tardive comprovanti l’avvenuta stabilizzazione. 1.1. Ad avviso dei ricorrenti la Corte avrebbe violato il principio statuito dall’art. 112 c.p.c., (tantum devolutum quantum appellatum) nonché quello statuito dall’art. 345 c.p.c., nella vigente formulazione, che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non averli potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile( cfr. Cass . n. 26522/2017; Cass. 764/2020)”. Dalla stessa documentazione tardivamente depositata dal Ministero appellante si rileva incontrovertibilmente che la stabilizzazione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], come del resto dedotto dagli stessi nel corso del giudizio di primo grado, mentre quella degli altri ricorrenti a far data dal 2.1.2018, ovvero in epoca pregressa alla redazione della sentenza di primo grado, resa il 21.3.2018 e pubblicata il 21.5.2018. La stabilizzazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata dedotta da alcuna delle parti del processo nel corso del giudizio di primo grado, né tanto meno all’udienza di discussione del 21.3.2018. Non avendo il giudice di prime cure attribuito alcun rilievo alla stabilizzazione dei primi due ricorrenti, ed avendo accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno di tutti i ricorrenti con rigetto della domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve ritenersi che il giudice di prime cure non abbia voluto attribuire alla stabilizzazione alcuna valenza estintiva del diritto al risarcimento del danno per il reiterato ed illegittimo utilizzo di contratti precarida parte dell’ente convenuto. Pertanto, qualora il Ministero dell’Interno avesse ritenuto che la stabilizzazione dei lavoratori avesse, invece, estinto il diritto al risarcimento del danno in quantomisura idonea ed adeguata a soddisfare il danno subito dai ricorrenti dalla reiterazione di contratti precari, sarebbe stato suo onere proporre specifica impugnazione avverso la citata sentenza su cui si è formato il giudicato interno. Pertanto, in assenza di motivi di censura, non si vede come il giudice d’appello abbia potuto modificare le statuizioni di primo grado, se non violando il principio di ultrapetizione di cui all’art.112 c.p.c. Infatti, in tali casi il giudice “non ha materia” per intervenire, perché può riformare la sentenza solo per i motivi dedotti dall’appellante, la riforma della sentenza su altri motivi non potrebbe che ascriversi ad un’iniziativa autonoma del giudice. La circostanza che l’eccezione di un fatto estintivo del diritto, quale è la stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia rilevabile d’ufficio nulla rileva e non legittima il giudice a pronunciarsi su quanto non gli è stato devoluto con i motivi di impugnazione. Il rilievo d’ufficio della succitata eccezione poteva essere legittimamente esercitato solo qualora l’appellante avesse impugnato la sentenza anche sul punto e qualora avesse allegato prima della definizione del giudizio di primo grado quella circostanzaintervenuta nel corso di causa. La Corte territoriale ha disatteso non solo questi principi, ma anche quello del diritto di difesa violando il principio del contraddittorio quando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] decideva la causa dando lettura del dispositivo nonostante gli appellati avessero espressamente richiesto, all’esito del deposito dei documenti attestanti l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti, la fissazione di una nuova udienza di discussione con la concessione di un termine per il deposito di note autorizzate, che si rendevano necessarie essendo stata sollevata ex officio e per la prima volta la questione degli effetti estintivi sulla domanda risarcitoria dell’avvenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo. La Corte ha sostanzialmente deciso la causa senza consentire agli appellati di svolgere le proprie difese sul puntoin violazione dell’art. 101 c.p.c.. 1.2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la stabilizzazione operi come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisca, al soggetto che agisce,di rivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dal noto arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al finedi assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale aiprincipi dell’ordinamento eurounitario (Cass. S.U. n. 5072/2016), precisandosi in particolare che la stabilizzazione abbia natura di eccezione in senso lato e non mera difesa (cfr. Cass. n. 21355/2022). Conseguentemente si è affermato che “ulteriore corollario della ritenuta natura di eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito e,pertanto, opera il principio secondo cui l’eccezione stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esitodell'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421, comma 2, cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenutoall'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante, sul rilievo d’ufficio delle eccezioni insenso lato, Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019; Cass.n. 14755/2018)”. In conclusione, la censura è priva di pregio avendo la Corte di appello fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati. 2. Con il secondo motivo si denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p. c . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c . p . c ., sostenendo la nullità della sentenza per error in procedendo. La Corte distrettuale avrebbe esaminato la evoluzione normativa e giurisprudenziale del c.d. danno comunitario e del divieto di conversione, sebbene tale disamina sia del tutto inutile e incoerente rispetto alle domande proposte con il ricorso e in violazione del riformato art. 132 n. 4) c.p.c. che stabilisce la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la pronuncia impugnata tratta esclusivamente i profili del divieto o della mancata previsione del diritto alla conversione, del tutto estranei al giudizio , atteso che è pacifico nella presente controversia che iricorrenti abbiano ottenuto la stabilizzazione per autonoma determinazione del Ministero degli Interni finalizzata al soddisfacimento di esigenze diverse dal rimedio all’abuso rappresentato dalla reiterazione dei contratti di somministrazione interinali. 2.1. La censura di nullità della sentenza per violazione della norma processuale che stabilisce che la pronuncia giurisdizionale debba contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto è infondata. Come è noto, l'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma,Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessaed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullitàprocessuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 22598 del 2018). In particolare, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105del 2017, 21921 del 2019; v. pure 19041 del 2008). Ciò che nella sentenza è irrinunciabile è che la decisione e l'individuazione delle ragioni che lasostengono siano attribuibili al giudice, costituendo manifestazione ufficiale della volontà dello Stato che attraverso il giudice si esprime, ed inoltre che esse siano corrette e complete nonché esposte in maniera chiara, coerenteed esaustiva (cfr. S.U. n. 642 del 2015; v. pure Cass. 26652 del 2015). Giova pure ribadire che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione(Cass. n. 920 del 2015, Cass. n. 29721 del 2019). 2.2. Orbene, nel caso di specie la censura critica la sentenza impugnata per essersi inutilmente dilungata sulla questione del divieto di conversione del rapporto di pubblico impiego diversamente da quanto previsto dalla legge in tema di rapporto di lavoro privato. Tale argomentazione ripresa dalla nota sentenza delle Sezioni unite 5072/2016 costituisce viceversa un profilo decisivo al fine di inquadramento della causa ed in particolare dell’accertamento del c.d. danno comunitario ovvero della sua elisione per intervenuta stabilizzazione. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata nella esposizione delle ragioni giuridiche rende esaustivamente intellegibili le ragioni della decisione poste a suo fondamento, con conseguente legittimità della stessa rispetto ai canoni processuali denunciati in tale sede. 3. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 12 e 14 disposizioni sulla legge in generale al c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c . p . c . per avere la Corte di merito, facendo ricorso all’analogia per discipline normative non omogenee in quanto dettate con riferimento allo specifico settore scolastico, escluso il risarcimento del danno "comunitario" in ragione della assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione. Il motivo inoltre precisa che la stabilizzazione del rapporto di lavoro non è avvenuta con il fine ristoratorio di ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del lavoratore ma per soddisfare un’esigenza della P.A., con la conseguenza che non sussiste una specifica relazione tra il provvedimento di stabilizzazione e la volontà di rimediare all’abuso, sicchéla immissione in ruolo non ha eliso il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario. 3.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha evidenziato come non vi sia un automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, sia con riferimento alla speciale disciplina dei contratti a termine nel settore della scuola (da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n. 3472) sia nell'ipotesi di intervenuta stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione (v. Cass. 03/07/2017, n. 16336, relativa alla stabilizzazione ex articolo 1, comma 519, legge 296/2006, cui aveva dato corso il Ministero della Giustizia). 3.2. Più in particolare l ’ avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso (da ultimo Cassazione civile sez. lav. - 12/08/2025, n. 23151). 3.3. Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si limita ad affermare che le parti ricorrenti sono state tutte stabilizzate come emerge dagli allegati decreti ministeriali senza aver effettuato alcun accertamento di merito in ordine alla stretta correlazione fra la pregressa situazione di precariato e la immissione in ruolo. Al riguardo la Corte distrettuale si ferma a prendere atto della stabilizzazione senza indicare sulla base di quale disciplina la stessa sia intervenuta e se tale disciplina sia stata adottata al fine di sanare la specifica situazione di precariato sofferta dai ricorrenti. 4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non avere la Corte esaminato la domanda autonoma e distinta sul riconoscimento delle mansioni superiori e sulle differenze retributive. 4.1. Il motivo è fondato. Ed invero, la Corte di appello ha provveduto a riformare integralmente la sentenza di prime cure senza illustrare le ragioni del rigetto con riferimento al richiesto riconoscimento delle mansioni superiori e delle differenze retributive esaminato ed accolto dal giudice di primo grado. Il mancato esame delle già menzionatequestioni ad opera della Corte territoriale, valutate in senso positivo dal Tribunale ai fini del richiesto riconoscimento, non può che comportare l’accoglimento della censura per violazione dell’invocato art. 132,c.c.p. L’accoglimento del terzo e quarto motivo comporta la cassazione della sentenza impugnatain relazione agli stessi con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 02996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris