Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17217/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7485/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].

SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo, 3, presso lo studio del l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Sanasi d’Arpe – [OSCURATO:PERSONA])che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – REVOCAZIONE Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ORDINANZA della C O [OSCURATO:PERSONA] , n. 1 9317 / 2017 depositata il 2 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 391-biscod. proc. civ., affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiede, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe.Con quest’ultimaCorte ha accolto il terzo motivo del ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 99/2016, resa in grado d'appello dalla C.t.r. della Sicilia in data 1 4 gennaio 2016 ; ha rigettato il primo ed il secondo motivo ed ha cassato la sentenza con rinvio.

2. In data 10 maggio 2023 la società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato espressamente di non avere più interesse al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 d.l. n. 148 del 2017 e art. 6, d.l. n. 193 del 2016.

Considerato che:

1. La ricorrenteha agito in revocazione denuncia ndo che la Corte , con l’ordinanza in epigrafe era incorsa in errore di fatto, riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. avendoomesso l’esame di una delledue censure mosse con il secondo motivo di ricorso .

2. Con successiva memoriaha allegato e documentato che in data 15 maggio 2018, aveva presentato domanda prot. n. 211095 di «adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agentidella riscossione» ex art. 1 d.l. n. 148 del 2017 e art. 6, d.l. n. 193 del 2016 avente a oggetto i carichi derivanti dall’avviso di accertamento impugnato con il ricorso di primo grado; che, con nota del 22 giusto 2018 comunicata il 4 luglio 2018 l’Agente della riscossione aveva accettato la chiesta definizione ; che con nota del 15 lug lio 2019 comunicata il 17 luglio 2019 l’Agente della riscossione disponeva il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] differimento automatico delle scadenze di pagamento delle somme ancora dovute dalla Società per lasuddetta definizione agevolata; che aveva provveduto al pagamento delle rate maturate, residua ndo il pagamento delle ultime due rate, in scadenza il 31luglio 2023 e il 30 novembre 2023.

Per l’effetto,con «atto di rinuncia» sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale, e ritualmente notificato all’Avvocatura generale dello Stato,ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.

3. La detta rinuncia importa l'estinzione del giudizio, ex art. 391 cod. proc. civ. senza necessità di acce ttazione dell'altra parte in quanto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 26/02/2015, n. 3971).

4. In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.

A seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40 del 2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla.

Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni per la compensazione delle spese che, nel caso di specie, vanno ravvisate in ragione del complessivo andamento del giudizio e delcomportamento processuale della ricorrente.

5. N on sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio e dichiara interamente compensate tra le parti le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7485/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo, 3, presso lo studio del l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Sanasi d’Arpe – [OSCURATO:PERSONA])che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – REVOCAZIONE Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ORDINANZA della C O [OSCURATO:PERSONA] , n. 1 9317 / 2017 depositata il 2 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 391-biscod. proc. civ., affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiede, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe.Con quest’ultimaCorte ha accolto il terzo motivo del ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 99/2016, resa in grado d'appello dalla C.t.r. della Sicilia in data 1 4 gennaio 2016 ; ha rigettato il primo ed il secondo motivo ed ha cassato la sentenza con rinvio. 2. In data 10 maggio 2023 la società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato espressamente di non avere più interesse al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 d.l. n. 148 del 2017 e art. 6, d.l. n. 193 del 2016. Considerato che: 1. La ricorrenteha agito in revocazione denuncia ndo che la Corte , con l’ordinanza in epigrafe era incorsa in errore di fatto, riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. avendoomesso l’esame di una delledue censure mosse con il secondo motivo di ricorso . 2. Con successiva memoriaha allegato e documentato che in data 15 maggio 2018, aveva presentato domanda prot. n. 211095 di «adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agentidella riscossione» ex art. 1 d.l. n. 148 del 2017 e art. 6, d.l. n. 193 del 2016 avente a oggetto i carichi derivanti dall’avviso di accertamento impugnato con il ricorso di primo grado; che, con nota del 22 giusto 2018 comunicata il 4 luglio 2018 l’Agente della riscossione aveva accettato la chiesta definizione ; che con nota del 15 lug lio 2019 comunicata il 17 luglio 2019 l’Agente della riscossione disponeva il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] differimento automatico delle scadenze di pagamento delle somme ancora dovute dalla Società per lasuddetta definizione agevolata; che aveva provveduto al pagamento delle rate maturate, residua ndo il pagamento delle ultime due rate, in scadenza il 31luglio 2023 e il 30 novembre 2023. Per l’effetto,con «atto di rinuncia» sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale, e ritualmente notificato all’Avvocatura generale dello Stato,ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. 3. La detta rinuncia importa l'estinzione del giudizio, ex art. 391 cod. proc. civ. senza necessità di acce ttazione dell'altra parte in quanto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 26/02/2015, n. 3971). 4. In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. A seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40 del 2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla. Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni per la compensazione delle spese che, nel caso di specie, vanno ravvisate in ragione del complessivo andamento del giudizio e delcomportamento processuale della ricorrente. 5. N on sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio e dichiara interamente compensate tra le parti le
Sentenza Cassazione n. 17217/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris