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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28821/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Considerato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], teso, nelle sue varie articolazioni - riprese anche nella memoria successivamente rassegnata, peraltro tardivamente (rispetto alle cadenze fissate dall'art. 611 cod. proc. pen.) -, a censurare la rideterminazione delle pene accessorie, unico oggetto del giudizio di rinvio, si è risolto in una - non consentita - rivalutazione delle congrue osservazioni poste dai giudici del rescissorio alla base della quantificazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), effettuata alla ponderata stregua dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., in ossequio all'ampio mandato assegnato dalla sentenza rescindente (Sez. 5, n. 28316 del 12/04/2019, come successivamente corretta) e, in quell'alveo, nell'osservanza dei principi fissati dalla sopravvenuta Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); quantificazione fissata nella durata di anni tre, la cui corrispondenza all'entità della pena principale detentiva è risultata soltanto un effetto postumo dell'autonoma e ragionata delibazione degli indici rilevanti effettuata dai giudici del merito; - Ritenuto che l'impugnazione - sostanzialmente sovrapponibile alla prima, anche per quanto concerne la memoria rassegnata - proposta da [OSCURATO:PERSONA] sia afflitta dallo stesso, insuperabile limite, avendo la Corte del rinvio adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, anche in relazione alla valutazione del precedente penale specifico gravante l'imputato, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall. per il medesimo dovesse essere quantificata in anni quattro; - Rilevato che - non risultando le doglianze di entrambi i ricorrenti scandite da una conseguente critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale non ha evidenziato le carenze motivazionali, dedotte in modo manifestamente infondato - entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Considerato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], teso, nelle sue varie articolazioni - riprese anche nella memoria successivamente rassegnata, peraltro tardivamente (rispetto alle cadenze fissate dall'art. 611 cod. proc. pen.) -, a censurare la rideterminazione delle pene accessorie, unico oggetto del giudizio di rinvio, si è risolto in una - non consentita - rivalutazione delle congrue osservazioni poste dai giudici del rescissorio alla base della quantificazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), effettuata alla ponderata stregua dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., in ossequio all'ampio mandato assegnato dalla sentenza rescindente (Sez. 5, n. 28316 del 12/04/2019, come successivamente corretta) e, in quell'alveo, nell'osservanza dei principi fissati dalla sopravvenuta Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); quantificazione fissata nella durata di anni tre, la cui corrispondenza all'entità della pena principale detentiva è risultata soltanto un effetto postumo dell'autonoma e ragionata delibazione degli indici rilevanti effettuata dai giudici del merito; - Ritenuto che l'impugnazione - sostanzialmente sovrapponibile alla prima, anche per quanto concerne la memoria rassegnata - proposta da [OSCURATO:PERSONA] sia afflitta dallo stesso, insuperabile limite, avendo la Corte del rinvio adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, anche in relazione alla valutazione del precedente penale specifico gravante l'imputato, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall. per il medesimo dovesse essere quantificata in anni quattro; - Rilevato che - non risultando le doglianze di entrambi i ricorrenti scandite da una conseguente critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale non ha evidenziato le carenze motivazionali, dedotte in modo manifestamente infondato - entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 20
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