CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 29493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame del decreto emesso dal GIP del suindicato Tribunale il 9 marzo 2026, con il quale era stato disposto ilsequestro preventivo dell'unità immobiliare ubicata in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, piano terzo, censita nel NCEU al foglio 7, particella 94, subalterno 65, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Tale sequestro era stato disposto essendo stati ravvisati il fumus dei reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 169 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il concreto pericolo che la libera disponibilità delle opere eseguite potesse protrarre o aggravare le conseguenze dei reati, atteso che l'immobile, sottoposto a vincolo monumentale con D.M. del 31 maggio 1997 e destinato a uso ufficio, risultava occupato per scopi abitativi. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del comune difensore di fiducia, articolato in una premessa in fatto e cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. Deducono che il sequestro d'urgenza, eseguito il 3 marzo 2026, non è stato convalidato entro il termine perentorio di quarantotto ore e che il GIP, preso atto dell'intervenuta decadenza, ha contestualmente adottato, sul medesimo bene e sulla base del medesimo compendio indiziario, un autonomo decreto sequestro preventivo in difetto di una rivalutazione autonoma e aggiornata dei presupposti cautelari. 2.2 Con il secondo motivo lamentano violazione degli artt. 23-ter e 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 (erronea e contraddittoria individuazione del titolo abilitativo richiesto per il mutamento di destinazione d'uso senza opere in zona A e insussistenza del fumus del reato edilizio e del reato paesaggistico). 2.3 Con il terzo motivo lamentano violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., (insussistenza del periculum in mora: opere ultimate prima del sequestro e fondazione del pericolo su attività futura autonoma al reato già consumato). 2.4 Con il quarto motivo lamentano violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. (illegittimità del sequestro per erronea individuazione dei destinatari e inapplicabilità del concorso di persone alla fattispecie contravvenzionale nella forma adottata dall'ordinanza). 2.5 Con il quinto motivo lamentano violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e del principio di proporzionalità (estensione del vincolo all'intera unità immobiliare in assenza dei presupposti e sproporzione rispetto alle condotte contestate). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 22. Il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi evidenziando, a sostegno della richiesta, un duplice profilo di inammissibilità. Ha osservato, in primo luogo, che ai fini dell'ammissibilità non è necessario che sia accertato un interesse, ma occorre, che questo venga allegato a giustificazione dell'istanza e che ciò nel caso di specie non è avvenuto nelle fasi di merito, ma solo con il ricorso in esame. Deduce, poi, che l'interesse, come prospettato nel ricorso, è riconducibile alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e non agli imputati ricorrenti in quanto tali, che ne è riprova la circostanza che esso viene prospettato anche spendendo le qualifiche di amministratori e che, tuttavia, dalle procure speciali in atti non emerge che esse siano state conferite in tali qualità. Dall'esame delle procure speciali allegate al ricorso risulta che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno nominato il medesimo difensore "conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge e specificatamente il potere di impugnare per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Napoli...pronunciata all'udienza del 14 aprile 2026" e che i predetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p., hanno nominato e costituito loro procuratore speciale il suddetto difensore al fine di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti per legge loro spettanti. Dunque, i ricorrenti nel nominare il difensore e nel conferire allo stesso procura speciale non hanno indicato la qualità di legali rappresentanti delle suindicate società. Ciò premesso, deve rilevarsi che nei ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] in proprio entrambi i ricorrenti non hanno allegato alcun interesse personale alla presentazione dell'impugnazione. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] si precisa (pag. 15) che lo stesso «non rivestiva, al momento del sequestro, né la qualità di proprietario dell'immobile (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]), né quella di detentore: l'immobile era stato già trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. prima dell'intervento cautelare. [OSCURATO:PERSONA] agiva esclusivamente quale rappresentante di ADURMI nella veste di sublocatrice». Quanto all'[OSCURATO:PERSONA] si legge (pag. 16) che Io stesso «nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., è il detentore qualificato dell'immobile. Come tale, è direttamente e attualmente inciso dagli effetti del vincolo reale, indipendentemente dal fatto di essere formalmente indicato nel decreto quale destinatario immediato». Pertanto, i ricorrenti, pur legittimati a proporre impugnazione in quanto indagati, non hanno prospettato uno specifico e concreto interesse riferibile a una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva (per ampia disamina della netta distinzione dei requisiti della legittimazione e dell'interesse e per la necessità di entrambi ai fini 3dell'ammissibilità dell'impugnazione si richiama Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). Quanto ai ricorsi proposti dalle due società, deve rilevarsi che le impugnazioni non sono state proposte validamente, difettando il conferimento di procura speciale da parte dei rispettivi legali rappresentanti. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei predetti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M