CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza n. 20447/2024, pronunciata dalla Corte di cassazione edepositata il 23 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FedericiA seguito di una verifica condotta dalla GdF nei confronti di una serie diassociazioni sportive dilettantistiche (ASD) nel settore della pallamano, edella emersione di irregolarità rilevanti al fine della fruizione della disciplinaRGN 5552/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5552/2025Numero sezionale 8627 4/2025Numero di raccolta generale 11100/2026Data pubblicazione 25/04/2026fiscale agevolativa prevista dalla l. n. 398/1981, per gli anni d’imposta2006/2009, alla ricorrente furono notificati avvisi d’accertamento per leannualità 2006, 2007, 2008 e 2009.Per quanto qui di interesse, l’atto impositivo relativo all’anno 2006 fuimpugnato dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Bologna, che, riuniti a questo i ricorsi di altreassociazioni, respinse le ragioni della contribuente.Con sentenza n. 770/2014 la Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna rigettò gli appelli.La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, che consentenza n. 20447/2024, preso atto della definizione delle posizioni di varieASD con l’Agenzia delle entrate -intervenuta nelle more del giudizio-, nei cuiconfronti ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, quantoalla odierna ricorrente ed al suo legale rappresentante ha rigettato i ricorsi.La società ha proposto ricorso per revocazione della sentenza ai sensidell’art. 391 bis e 395 n. 4) cod. proc. civ., affidato ad un motivo, cui haresistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.E’ stata formulata da questa Corte una proposta di definizione acceleratadalla causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. La ASD ha chiesto la decisione edha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo la ricorrente ha denunciato che erroneamente laSuprema Corte avrebbe “presupposto, in punto di fatto, che l’estensionedella verifica abbia riguardato l’anno d’imposta 2008 per il quale era statogià rilasciato il [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione e che tale estensione siastata relativa al deposito della sola documentazione finanziaria ”, mentre“oggetto del presente procedimento è la verifica fiscale generale del 2006[...] e non quella del 2008” (pag. 16 del ricorso); da tale errore sarebbederivato – secondo la contribuente – il rigetto del terzo motivo del ricorsoper cassazione, afferente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12,comma 7, della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.RGN 5552/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5552/2025Numero sezionale 8637 4/2025Numero di raccolta generale 11100/2026Data pubblicazione 25/04/2026proc. civ., avendo la S.C. fatto “decorrere, erroneamente, dalla data diemissione del processo verbale di constatazione per l’anno d’imposta 2008([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il termine dilatorio previsto dalla norma in esame per lanotifica dell’avviso di accertamento relativo, invece, all’anno d’imposta 2006(effettuata il 30.11.2011)”.In sintesi, la ricorrente sostiene che l’eccepita violazione delcontraddittorio endoprocedimentale, per mancato rispetto del termine disessanta giorni, ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, tra il rilascio di copiadel pvc e la notifica dell’avviso d’accertamento, sarebbe stata rigettata dalgiudice di legittimità in conseguenza dell’errore percettivo, dovuto allaconfusione tra i termini intercorsi con riguardo all’anno d’imposta 2008 (pvcrilasciato il 31.03.2011 e notifica dell’atto impositivo eseguito il 30.11.2011),e quello oggetto della denuncia revocatoria, ossia l’anno d’imposta 2006, peril quale il termine era stato disatteso, per il breve intervallo trascorso tra ildeposito presso l’ufficio della documentazione richiesta (25.10.2011) e lanotifica dell’avviso d’accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il motivo non trova accoglimento.Occorre innanzitutto evidenziare che ai fini della domanda di revocazioneproposta ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la norma circoscrive larilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione siafondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sulquale il giudice si sia poi pronunciato (Cass., 14 novembre 2014, n. 24334;29 marzo 2022, n. 10040).Si è anche affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivodi revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura comeuna falsa percezione della realtà, e pertanto consiste inun errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attivitàvalutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nellaloro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio pervizi della sentenza, che investano direttamente la formulazione del giudizioRGN 5552/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5545 2/2025Numero sezionale 8674/2025Numero di raccolta generale 11100/2026Data pubblicazione 25/04/2026sul piano logico-giuridico (Cass., 15 gennaio 2009, n. 844; 28 marzo 2018,n. 7617).Ciò che rileva dunque è che l'istanza di revocazione di una sentenza dellaCorte di cassazione debba basarsi esclusivamente sull'errore di fatto in cuila Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo a quo,ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità, consistendo l'errorerevocatorio in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa.Ciò esclude la sua configurabilità nell'ipotesi in cui riguardi normegiuridiche, ossia l’interpretazione di esse, riconducendosi la loro violazione ofalsa applicazione nell’errore di diritto (Cass., 15 giugno 2009, n. 13367; 22settembre 2017, n. 19926).L’errore percettivo deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza edella semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gliindagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo; deve risolversiesclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può ancheconsistere nel contenuto degli atti processuali, oggetto di cognizione delgiudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non deveconcernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr. exmultis, Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181).Ebbene, nel caso controverso il collegio di legittimità ha rigettato ilmotivo di ricorso (il terzo, identificato nella motivazione come doglianza sub“b”) con la seguente motivazione: «4.6. Venendo al motivo sub b), lacensura è infondata, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dallaCTR. 4.7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 12, comma 7,della l. n. 212 del 2000 «deve essere interpretato nel senso chel'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazionedell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente,nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verificanei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbaledi chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorranoRGN 5552/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5 55 2/2025Numero sezionale 8674/2025Numero di raccolta generale 11100/2026Data pubblicazione 25/04/2026specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "antetempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi delcontraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione deiprincipi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficaceesercizio della potestà impositiva» (Cass. S.U. n. 18184 del 29/07/2013).4.7.1. Tuttavia, la nullità derivante dal mancato rispetto del terminedilatorio, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusuradelle operazioni, riguarda – anche con riferimento all’IVA (Cass. nn. 701 e702 del 15/01/2019) – solo ed esclusivamente il triplice caso di accesso,ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività e non anchele verifiche cd. a tavolino. 4.7.2. Con riferimento a queste ultime soccorre laprevisione di Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015, per la quale, conriferimento ai tributi cd. non armonizzati, «non sussiste perl'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorioendoprocedimentale», mentre per i tributi cd. armonizzati, secondo quantoemerge dal diritto unionale, per come interpretato dalla Corte di giustiziadella UE, «l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invaliditàdell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare inconcreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa» (cd. prova di resistenza). 4.8. LaCTR ha affermato che nell’ipotesi per cui è causa il termine di sessanta giorninon troverebbe applicazione in quanto ricorrerebbero ragioni di urgenzaconseguenti alla scadenza dei termini per l’accertamento relativo all’annod’imposta 2006. 4.9. In realtà, la semplice scadenza dei termini decadenzialiprevisti per la verifica non costituisce un valido motivo di urgenza perl’emissione dell’atto ante tempus (da ultimo, Cass. n. 11110 del06/04/2022; Cass. n. 8749 del 10/04/2018; si veda anche Cass. n. 29987del 13/10/2022). 4.10. Tuttavia, come si evince dal ricorso, dagli atti dicausa e dalla stessa sentenza impugnata, l’accesso presso i localidell’Associazione G è avvenuto per l’acquisizione della documentazionerelativa all’anno 2008 ed è stato ultimato in data 31/03/2011, con il rilascioRGN 5552/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5565 2/2025Numero sezionale 8674/2025Numero di raccolta generale 11100/2026Data pubblicazione 25/04/2026di regolare processo verbale di constatazione. La verifica è, quindi,proseguita presso la sede di AE, che ha, legittimamente (cfr. Cass. n. 334del 13/01/2021; Cass. n. 429 del 14/01/2015), provveduto ad estendere lastessa con successivo invito a depositare documentazione finanziaria rivoltoai contribuenti. 4.11. In casi similari, il computo del termine di sessantagiorni di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 va effettuato a fardata dall’originario processo verbale di constatazione, senza che sianecessaria l'adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazionisuccessivamente riscontrate e senza che decorra un ulteriore termine disessanta giorni dalla consegna della documentazione (Cass. n. 11589 del04/05/2021; Cass. n. 12094 del 08/05/2019; Cass. n. 6219 del 14/03/2018;si veda anche Cass. n. 27732 del 30/10/2018). 4.12. Da quanto sopraconsegue il pieno rispetto del termine dilatorio previsto dalla norma inesame, tenuto conto della data di emissione del processo verbale diconstatazione (31/03/2011) e della notifica dell’avviso di accertamento,effettuata in data 30/11/2011.».Ebbene, a parte che, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata del giudizio, manca, ai fini della specificità del motivo, ogniriscontro sul quando e sul dove evincere che le doglianze relative al terzomotivo fossero state formulate ed in che termini fossero state formulate,anche volendo prescindere da tali riserve, emerge con limpida evidenza cheil ricorso è del tutto estraneo ad una censura revocatoria.Ed infatti la suddetta censura è del tutto estranea al perimetro delricorso revocatorio, per come illustrato nelle pagine che precedono e che puòsintetizzarsi nella necessità che il giudice sia incorso in una falsa percezionedella realtà, dovendo consistere in un errore meramente percettivo, che innessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice. Nel caso di speciemanca del tutto l’evidenza dell’errore percettivo, immediato, commessodall’organo giudicante.Al contrario, rispetto alla denunciata confusione tra l’attività accertativarelativa all’anno 2008 e quella afferente all’anno 2006, è sufficiente unapiana lettura del provvedimento per comprendere che il giudice di legittimitàabbia invece spiegato, con perfetta consapevolezza della distinzione tra i dueRGN 5552/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5575 2/2025Numero sezionale 8674/2025Numero di raccolta generale 11100/2026Data pubblicazione 25/04/2026anni d’imposta, come, essendosi estesa la verifica, inizialmente indirizzataal solo anno 2008, ad altre annualità -anteriori o successive alla prima-, aciò l’amministrazione aveva provveduto mediante semplice richiesta diacquisizione di documentazione, ossia senza ulteriori accessi nei locali delcontribuente. Da ciò ha dedotto che il termine dilatorio, previsto dall’art. 12comma 7, cit. per le sole ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche in loco -rispettato per il 2008, non doveva essere osservato per il 2006, e chepertanto la data del 25 ottobre 2011, indicata dalla difesa della Associazionesportiva quale momento di deposito dei documenti richiesti, non implicavaalcun rispetto di ulteriori termini dilatori.Il ragionamento del giudice di legittimità, condiviso o meno dallacontribuente, a parte l’aderenza e correttezza rispetto a principi di dirittoormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità, esula deltutto da errori percettivi di fatti materiali.In definitiva il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione alla propostadi definizione accelerata del ricorso, parte ricorrente va condannata alpagamento degli ulteriori importi, ai sensi dell’art. 380 bis, commi terzo equarto, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delleentrate, che si liquidano nella misura di € 4.440,00 per competenze, oltrespese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di € 2.200,00in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonchédell’ulteriore somma di € 1.100,00 in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 96, quanto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloRGN 5552/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5552/2025Numero sezionale 8687 4/2025Numero di raccolta generale 11100/2026Data pubblicazione 25/04/2026previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 5552/2025Consigliere rel. Federici