CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18288/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Pò n. 24 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3693/17, depositata il 28 dicembre 2017, della Commissione tributaria regionale della Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 3693/17, depositata il 28 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI, per l’annualità 2005, dietro rideterminazione delle superfici tassabili; 1.1 - il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che: -andavano condivise le conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine al contenuto motivazionale dell’atto impugnato che riportava «tutti gli elementi identificativi del terreno, i soggetti obbligati, il calcolo e il metodo di calcolo, l'anno di imposta, le norme legislative poste a base dell'imposta, la normazione secondaria del comune.»; - doveva escludersi l’illegittimità delle delibere adottate dall’Ente locale, «anche con riguardo al tempo della loro applicazione, visto che il Comune si è legittimamente avvalso della facoltà riconosciutagli di deliberare per il passato i valori venali in comune commercio, al fine di recuperare l'imposta.»; 2. –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tenuta GiovanniCarlo, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza in quanto l’appello, come da avviso della segreteria della Commissione tributaria regionale, era stato trattato in Camera di consiglio a fronte della richiesta di trattazione in pubblica udienza;-il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 111 Cost., della l. n. 212 del 2000, artt. 1, 2, 3, 6, c. 4, e 7, dell’art. 11 preleggi, dell’art. 113 cod. proc. civ., del d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 5, 6, cc. 1 e 4, 11, cc. 1 e 2 bis, e 14, del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, e delle delibere di C.C. n. 21/1999 e 12/2005, assumendo, in sintesi, i ricorrenti che: - illegittimamente era stata data applicazione retroattiva alla delibera (n. 12/2005) che, diversamente da quella previgente (n. 21/1999), recava (anche) una diversa delimitazione delle aree omogenee e zonizzazione degli immobili (in difformità del PRG); -detta diversa portata rifluiva (anche) sulla motivazione dell’atto impugnato che delimitava le zone omogenee in termini diversificati rispetto al piano regolatore generale ed alla delibera adottata nel 1999; -secondo disposizioni regionali le aree in zona C avrebbero dovuto considerarsi come agricole; - col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., agli artt. 112, 113, 116 cod. proc. civ., agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., alla l. n. 212 del 2000, artt. 1, 2, 6, c. 4, e 7, alla l.n. 296 del 2006, art. 1, c. 165, ed al d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, cc. 1 e 2, deducendo, in sintesi, che: -il giudice del gravame aveva omesso di considerare che, - come riscontrato da documento rilasciato dall’Ufficio tecnico comunale e prodotto nel grado di appello, - alcuni dei terreni edificabili non avevano diretto accesso alla «ex strada statale SS19» ma ad una strada privata ovvero ad una strada comunale, distinzione questa che, - in quanto assunta dalla stessa delibera comunale (n. 12/2005) d i determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, - rilevava ai fini del coefficiente da applicare (nella misura di 1.0 piuttosto che in quella maggiore di 1.20); -interessi e sanzioni non potevano trovare applicazione in ragione della buona fede del contribuente; 2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 2.1 – l’avviso di trattazione che, nella fattispecie, è stato comunicato alle parti faceva salva la trattazione «secondo il disposto del 1° comma dell’art. 33 del D.Lgs. 546/1992» e, nella fattispecie, la parte nemmeno si è avvalsa della facoltà di presentare memorie; -viene, così, in rilievo una nullità relativa che non è stata dedotta entro il termine per depositare le memorie e che, pertanto, deve ritenersi sanata (art. 157, c. 3, cod. proc. civ.); 3. – nemmeno il secondo motivo, - che pur prospetta profili di inammissibilità, -può trovare accoglimento; 3.1 – come statuito dalla Corte, con consolidato orientamento interpretativo, le delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con le quali il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137);-in ragione, pertanto, della loro natura non imperativa, e funzione probatoria, dette delibere possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135); 3.2 – il giudice del gravame, come anticipato, ha rilevato che l’avviso di accertamento riportava «tutti gli elementi identificativi del terreno, i soggetti obbligati, il calcolo e il metodo di calcolo, l'anno di imposta, le norme legislative poste a base dell'imposta, la normazione secondaria del comune.» ed il motivo di ricorso, - nel prospettare (anche) una difformità dei parametri utilizzati per l’accertamento di valore delle zone omogenee rispetto alla stessa disciplina di PRG, -per un verso non articola alcuna specifica censura avverso l’accertamento operato dalla gravata sentenza e, per il restante, non assolve all’onere di autosufficienza del ricorso in ordine all’effettivo contenuto delle delibere in questione; - difatti si è rilevato che qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass., 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29322; Cass., 12 giugno 2007, n. 13711); -e, per di più, deve rimarcarsi che la questione relativa alla natura agricola dei terreni in questione non risulta affatto trattata dalla gravata sentenza, così integrando questione nuova della cui proposizione, davanti al giudice del gravame, i ricorrenti non danno conto, essendosi rilevato, con costante orientamento interpretativo, che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino, così come nella fattispecie, indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905); 4. –il terzo motivo è inammissibile; 4.1 –dall’esposizione dei fatti di causa, -che rinvia a quella esposta nelle pronunce di merito, -e da quella contenuta nel motivo di ricorso in questione, è dato desumere, da un lato, che la quaestio facti, - relativa alla posizione dei terreni edificabili rispetto alla viabilità pubblica, - è stata introdotta (solo) in appello, - dietro produzione di correlata documentazione di provenienza dell’Ente locale, -e, dall’altro, che alcun motivo di ricorso era stato articolato in ordine alla debenza di interessi e sanzioni in ragione della buona fede del contribuente; - la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibi le all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; -difatti il divieto di nova in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, involge le allegazioni delle parti che, -determinando una modifica della causa pete ndi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (quale causa petendidella domanda di annullamento), - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione, non rilevabile di ufficio (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335); 4.2 – va soggiunto che il vizio di motivazione denunciato ex art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., rileva sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; - l’omessa riproduzione della delibera comunale, come sopra si è anticipato, non mette la Corte nemmeno nella condizione di valutare la decisività del fatto del quale si denuncia, in buona sostanza, l’omesso esame, in quanto una siffatta decisività sussisterebbe solo ad intendere il coefficiente di valutazione, rilevante ai fini dell’accertamento di valore, qual correlato al ra pporto confinario con la strada pubblica e non anche nell’ipotesi in cui detta relazione debba essere intesa (solo) in termini di prossimità; 5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza solidale di parti ricorrenti nei cui confronti sussistonoaltresì i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di