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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 26638/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 216, 223

I. fall.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censurano vizi motivazionali che avrebbero condotto alla derubricazione del fatto imputato nel reato colposo di bancarotta semplice, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già diffusamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; appaiono pregnanti, sotto questo profillo, le statuizioni della sentenza condensate a cavallo tra il foglio n. 4 e il n. 5 del provvedimento gravato, in cui si valorizza, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato, il protratto e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e il maturato passivo superiore ad un milione di euro della società dichiarata fallita, da un lato, nonché il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le difficoltà finanziarie non costituiscono una ragione di esclusione del dolo generico della bancarotta per distrazione, dall'altro lato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 216, 223 I. fall.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censurano vizi motivazionali che avrebbero condotto alla derubricazione del fatto imputato nel reato colposo di bancarotta semplice, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già diffusamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; appaiono pregnanti, sotto questo profillo, le statuizioni della sentenza condensate a cavallo tra il foglio n. 4 e il n. 5 del provvedimento gravato, in cui si valorizza, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato, il protratto e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e il maturato passivo superiore ad un milione di euro della società dichiarata fallita, da un lato, nonché il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le difficoltà finanziarie non costituiscono una ragione di esclusione del dolo generico della bancarotta per distrazione, dall'altro lato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26638/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris