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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16652/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JLJ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Kurtalia è stato condannato con le sette sentenze indicate nell'istanza originaria (cospicua distanza temporale tra le condotte, diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive); ritenuto che le doglianze, articolate in due distinti motivi, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre, peraltro in maniera del tutto generica, profili di doglianza (in relazione al fatto che i reati siano della medesima indole, in quanto connotati da uno scopo di arricchimento) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074), sicché il ricorso appare rivolto a sollecitare una mera rivalutazione di profili di merito, peraltro riproponendo la già censurata valorizzazione del medesimo movente, da tenere distinto rispetto a una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JLJ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Kurtalia è stato condannato con le sette sentenze indicate nell'istanza originaria (cospicua distanza temporale tra le condotte, diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive); ritenuto che le doglianze, articolate in due distinti motivi, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre, peraltro in maniera del tutto generica, profili di doglianza (in relazione al fatto che i reati siano della medesima indole, in quanto connotati da uno scopo di arricchimento) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074), sicché il ricorso appare rivolto a sollecitare una mera rivalutazione di profili di merito, peraltro riproponendo la già censurata valorizzazione del medesimo movente, da tenere distinto rispetto a una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 16652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris