CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 35294-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica, e [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in ROMA, presso i suoi uffici in via dei PORTOGHESI, 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: [OSCURATO:EMAIL] - controrícorrentí- avverso la sentenza n. 2224/2017 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata in data 12.12.2017; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Economia della Regione Siciliana rico-rono, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 2224/2017 della Corte d'Appello di Catania, pubblicata in data 12 dicembre 2017. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], Cristina, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia del Demanio venivano convenuti, dinanzi al Tribunale di Catania, da alcuni assegnatari di immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione Siciliana, loro concessi in locazione ai sensi della LR n. 54/1985, per chiedere l'accertamento dell'avvenuta proroga dei suddetti contratti, l'accertamento della illegittimità, previa sua disapplicazione, del decreto assessoriale n. 2859/2020, con cui era stata richiesta di corresponsione di somme superiori ai canoni stabiliti, giustificati dal formale classamento degli immobili, la determinazione della categoria da attribuire alle unità immobiliari in termini di legge e la disapplicazione del classamento delle unità immobiliari. I convenuti si costituivano, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio, contestando la fondatezza delle richieste attoree, in via riconvenzionale, chiedevano che i conduttori morosi fossero condannati a rilasciare gli immobili ed a pagare i canoni maggiorati. Nel giudizio intervenivano volontariamente altri assegnatari sostenendo le ragioni attoree. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3026/2012, espletata CTU, dichiarava prorogati i contratti di locazione, decideva che i canoni già previsti fossero solo da rivalutare in base agli indici Istat, escludeva la ricorrenza di alcuna disdetta o altra pattuizione in deroga, rigettava la richiesta di rideterminazione della categoria da attribuire alle unità immobiliari, condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali. La sentenza veniva impugnata dalla Regione Siciliana, dall'Agenzia del Demanio e dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Economia, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania che, con la decisione qui impugnata, ai fini ancora di interesse: dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio; rigettava il motivo di appello, precisamente il quinto, con cui la Regione lamentava l'omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali aventi ad oggetto, oltre alla condanna al rilascio degli immobili, il pagamento delle indennità di occupazione sino al rilascio, o, in caso di ritenuta proroga dei contratti, la loro risoluzione per morosità, ritenendole proposte tardivamente in primo grado e riproposte in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.; considerava, in assenza di alcun atto di rinnovo espresso, i contratti per cui è causa scaduti alla data in ciascuno di esso prevista, escludendone la possibilità di rinnovo tacito; negava che la Regione potesse pretendere il pagamento dei canoni di locazione per il periodo successivo alla scadenza, «non potendosi sul punto ritenere ... che la debenza dei canoni derivi dall'assegnazione a suo tempo effettuata a favore degli appellati», osservando che la mera assegnazione degli alloggi (preliminare rispetto alla stipulazione dei contratti di locazione) consente di verificare la ricorrenza, per ciascuno dei richiedenti, dei presupposti previsti dalla LR n. 54/1985, e non conferisce in alcun modo titolo per la detenzione, men che meno a titolo locativo, dei beni... Dunque, la mera occupazione degli alloggi, una volta cessati i contratti, non poteva legittimare la pretesa della Regione di ottenere il pagamento dei canoni»; escludeva che il decreto assessoriale 2869/2000 applicabile al caso in t4 cui la locazione non fosse ancora cessata giustificasse la pretesa della Regione dei canoni di locazione; rigettava l'appello incidentale con cui era stata domandata la disapplicazione del decreto assessoriale 2869/2000 e il riclassamento degli immobili. La controversia è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti hanno depositato memoria che ribadisce quanto argomentato nel ricorso. Considerato che: 1.1 ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 1591 c.c. e dell'art. 1218 c.c., per avere la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto che i contratti di locazione erano scaduti ed erano insuscettibili di rinnovo tacito, negato il diritto a percepire sia l'indennità di occupazione sia il canone di locazione per il periodo successivo alla scadenza dei rapporti contrattuali. 2.11 motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Vanno in primo luogo fatti alcuni chiarimenti. Si osserva, infatti, che la vicenda per cui è causa è stata avviata dagli assegnatari di alcuni alloggi titolari di contratti di locazione, ai sensi della LR n. 54/1985, i quali contestavano la richiesta di pagamento di canoni di locazione di importo maggiore rispetto a quello sociale contenuta nel decreto e chiedevano l'accertamento della proroga dei suddetti contratti, oltre ad un nuovo classamento degli immobili che ne costituivano l'oggetto. A quanto risulta dalla sentenza impugnata e dal controricorso, con domanda riconvenzionale, ritenuta inammissibile sia dal giudice di prime cure sia dalla Corte d'Appello di Catania, in quanto tardivamente proposta, la Regione Siciliana aveva chiesto il rilascio degli immobili da parte dei locatori morosi e il pagamento delle somme dovute per l'occupazione sino al rilascio o la risoluzione per inadempimento dei contratti, nel caso fossero stati ritenuti prorogati. s Nel ricorso non si fa menzione di detta domanda riconvenzionale e, ovviamente, di conseguenza, neppure si censura la statuizione con cui la Corte d'Appello, disattendendo il quinto motivo di appello, ha confermato la sua inammissibilità per essere stata tardivamente formulata. A p. 5, parte ricorrente si limita a riferire quanto segue: «la Regione Sicilia ...ha sempre rivendicato il pagamento delle somme dovute per l'abusiva occupazione degli immobili nel periodo successivo alla scadenza contrattuale (si veda in particolare il punto 2 delle note conclusive del giudizio di secondo grado); sulla scorta di ciò ritiene meritevole di cassazione la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto illegittima la pretesa relativa ai canoni di locazione successivi alla scadenza dei contratti». Tale argomentazione non è in alcun modo riferibile alla statuizione della sentenza impugnata, giacché essa non si è affatto pronunciata sulla debenza o non debenza degli importi pretesi per l'occupazione degli immobili da parte degli originari assegnatari fino al rilascio, a titolo di indennità di occupazione sine titulo, ai sensi dell'art. 1591 c.c. Quando la Corte territoriale nega alla Regione Sicilia il diritto di percepire i canoni di locazione non si riferisce affatto al «corrispettivo» di cui all'art. 1591 c.c., a mente del quale «il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno», ma si rapporta alla pretesa che la Regione Sicilia aveva avanzato con il decreto assessoriale n. 2869/2020, relativa a canoni di locazione notevolmente superiori a quelli stabiliti con gli originari contratti e decorrenti dall'anno 2000. In altri termini, la Corte d'Appello, pur ritenendo scaduti gli originari contratti, si è espressa solo sulla pretesa dell'amministrazione di ottenere dagli occupanti degli immobili il pagamento del canone, ritenendola infondata sia in forza della Lr n. 54/1985 - perché l'assegnazione non costituisce titolo di detenzione - sia in forza del decreto assessoriale n. 2869/2000 - il quale presupponeva, ai fini della sua applicazione, comunque, la ricorrenza di un contratto di locazione -. Tutti i contratti oggetto di causa - con l'unica eccezione di quello stipulato con [OSCURATO:PERSONA] - sono stati considerati scaduti e non rinnovati, pertanto, la Corte territoriale, il cui ragionamento non è stato lambito dalle censure del ricorrente, ha negato alla Regione Sicilia il diritto di percepire il canone di locazione, non occupandosi affatto della richiesta dell'indennità di occupazione per il mancato rilascio degli alloggi alla scadenza dei contratti. In sostanza, non c'è nella sentenza impugnata alcuna statuizione che prenda in considerazione l'applicazione dell'art. 1591 c.c., cui si riferiscono le argomentazioni di parte ricorrente - la violazione dell'art. 1218 c.c., pur indicata nell'epigrafe del motivo, non è stata coltivata - il quale rappresenta certamente un principio di carattere generale, riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, quindi anche ai contratti aventi ad oggetto beni demaniali, come quello per cui è causa - essendo pacifico che gli assegnatari degli alloggi, rappresentanti delle forze dell'ordine di stanza in Sicilia, nel quadro della intensificazione della lotta contro la delinquenza, li avevano poi ottenuti in locazione semplice, ai sensi dell'art. 5 della I. 54/1985; ma detti contratti erano scaduti e non erano stati rinnovati; sicché, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, senza censure conducenti provenienti da parte ricorrente, la Regione non poteva pretendere il pagamento del canone di locazione da soggetti che, pure astrattamente idonei a vedersi assegnati gli alloggi, non avevano più un contratto di locazione che giustificasse la titolarità da parte loro di un diritto personale di godimento. Il pericolo di giudicato paventato sul punto è inesistente e peraltro lo sarebbe stato anche se la riconvenzionale ritenuta inammissibile si fosse riferita proprio all'indennità ai sensi dell'art. 1591 c.c. Infatti, si sarebbe trattato di una pronuncia in rito e, peraltro, la pendenza del giudizio non già fino all'odierna decisione, bensì fino al giudicato formale verificatosi per effetto della mancata impugnazione con il ricorso per cassazione della statuizione sulla riconvenzionale, avrebbe escluso pure il verificarsi della prescrizione, sussistendo fino a quel momento l'effetto interruttivo permanente ed essendo la prescrizione decennale (si veda, in termini, Cass. n. 38588 del 2011). 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 4. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle amministrazioni ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis d