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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14290/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione, travisamento e violazione di legge, quanto al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen., in ordine all'omessa sospensione del procedimento con messa alla prova è generico nella parte in cui omette ogni censura nei confronti della apprezzata prognosi negativa di reiterazione fondata, non solo sulle condotte di reato precedente, ma anche successive, specie là dove la Corte di appello ha osservato come tale prognosi, alla luce della condanna passata in giudicato per il delitto di tentato omicidio volontario e porto ingiustificato di arma, fosse stata adeguatamente valutata dal Tribunale; che, sotto tale profilo, risulta irrilevante che la prognosi negativa sia stata apprezzata in merito ad altre questioni, rivelandosi la stessa comunque decisiva ai fini del mancato accesso all'istituto; ritenuto che manifestamente infondata si rivela l'affermazione secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto effettuare tale prognosi solo dopo aver verificato il programma predisposto dall'UEPE (in ordine al quale era stata già rivolta istanza allegata al procedimento), tenuto conto che, secondo giurisprudenza pacifica, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01); rilevato che il secondo motivo con cui si rivolgono censure in merito alla ritenuta responsabilità, con particolare riferimento all'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., costituisce mera riproduzione di questione già ampiamente confutata dalla Corte di appello là dove, dopo attenta verifica dello svolgimento degli eventi, con motivazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha escluso la possibilità che la reazione del ricorrente fosse giustificata anche solo dalla putativa convinzione di aver subito un sopruso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione, travisamento e violazione di legge, quanto al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen., in ordine all'omessa sospensione del procedimento con messa alla prova è generico nella parte in cui omette ogni censura nei confronti della apprezzata prognosi negativa di reiterazione fondata, non solo sulle condotte di reato precedente, ma anche successive, specie là dove la Corte di appello ha osservato come tale prognosi, alla luce della condanna passata in giudicato per il delitto di tentato omicidio volontario e porto ingiustificato di arma, fosse stata adeguatamente valutata dal Tribunale; che, sotto tale profilo, risulta irrilevante che la prognosi negativa sia stata apprezzata in merito ad altre questioni, rivelandosi la stessa comunque decisiva ai fini del mancato accesso all'istituto; ritenuto che manifestamente infondata si rivela l'affermazione secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto effettuare tale prognosi solo dopo aver verificato il programma predisposto dall'UEPE (in ordine al quale era stata già rivolta istanza allegata al procedimento), tenuto conto che, secondo giurisprudenza pacifica, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01); rilevato che il secondo motivo con cui si rivolgono censure in merito alla ritenuta responsabilità, con particolare riferimento all'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., costituisce mera riproduzione di questione già ampiamente confutata dalla Corte di appello là dove, dopo attenta verifica dello svolgimento degli eventi, con motivazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha escluso la possibilità che la reazione del ricorrente fosse giustificata anche solo dalla putativa convinzione di aver subito un sopruso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 14290/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris