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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29852/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: 1.—PIMP,4 6--;JSefarod: CORTE APPELLO BRESCIACORTE APPELLO MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 5 gennaio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di revisione parziale alla Corte d'Appello di Brescia al fine di ottenere la revoca della confisca disposta dalla Corte d'Appello di Milano n. 4991 del 17 giungo 2014, divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2015.

2. La Corte d'Appello di Brescia con ordinanza emessa in data 10 maggio 2021, evidenziato che l'istanza avrebbe dovuto essere formulata nelle forme dell'incidente di esecuzione ex art. 7, comma secondo L. 1423/1956, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione.

3. In data 10 luglio 2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione avanti la Corte d'Appello di Milano al fine di ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del giudizio di merito ex art. 12 sexies D.L. 306/1992.

4. La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021, evidenziato che la confisca disposta ex art. 12 sexies D.L. 306/1992 non può • essere revocata dal giudice dell'esecuzione e che per questa non può applicarsi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza.

5. In data 13 gennaio 2013 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla Corte d'Appello di Brescia istanza per denunciare il conflitto di competenza tra la Corte d'Appello di Brescia e la Corte d'Appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] La denuncia di proposizione del conflitto è inammissibile.

Nel caso di specie non vi è nessun conflitto di competenza in quanto i due giudici non si sono pronunciati in merito al medesimo fatto quanto, piuttosto, il primo, la Corte d'Appello di Brescia, ha ritenuto che l'istanza dovesse essere proposta con le forme dell'incidente di esecuzione e il secondo, la Corte d'Appello di Milano, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse il potere di revocare la confisca disposta ex art. 12 sexies D.Lgs 306/1992.

La questione, pertanto, non attiene al conflitto di competenza ma piuttosto alle modalità e alle forme con le quali presentare la richiesta di revoca.

Sotto tale profilo, pertanto, la parte avrebbe dovuto impugnare, nei termini, l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano illustrando le specifiche ragioni di censura.

Impugnazionei questa/che non risulta essere stata ritualmente presentata così che l'attuale atto deve essere dichiarato inammissibile e la parte condannata al pagamento delle spese del procedimento e, considerati i profili di colpa di cui all'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: 1.—PIMP,4 6--;JSefarod: CORTE APPELLO BRESCIACORTE APPELLO MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 5 gennaio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di revisione parziale alla Corte d'Appello di Brescia al fine di ottenere la revoca della confisca disposta dalla Corte d'Appello di Milano n. 4991 del 17 giungo 2014, divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2015. 2. La Corte d'Appello di Brescia con ordinanza emessa in data 10 maggio 2021, evidenziato che l'istanza avrebbe dovuto essere formulata nelle forme dell'incidente di esecuzione ex art. 7, comma secondo L. 1423/1956, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. 3. In data 10 luglio 2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione avanti la Corte d'Appello di Milano al fine di ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del giudizio di merito ex art. 12 sexies D.L. 306/1992. 4. La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021, evidenziato che la confisca disposta ex art. 12 sexies D.L. 306/1992 non può • essere revocata dal giudice dell'esecuzione e che per questa non può applicarsi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza. 5. In data 13 gennaio 2013 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla Corte d'Appello di Brescia istanza per denunciare il conflitto di competenza tra la Corte d'Appello di Brescia e la Corte d'Appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] La denuncia di proposizione del conflitto è inammissibile. Nel caso di specie non vi è nessun conflitto di competenza in quanto i due giudici non si sono pronunciati in merito al medesimo fatto quanto, piuttosto, il primo, la Corte d'Appello di Brescia, ha ritenuto che l'istanza dovesse essere proposta con le forme dell'incidente di esecuzione e il secondo, la Corte d'Appello di Milano, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse il potere di revocare la confisca disposta ex art. 12 sexies D.Lgs 306/1992. La questione, pertanto, non attiene al conflitto di competenza ma piuttosto alle modalità e alle forme con le quali presentare la richiesta di revoca. Sotto tale profilo, pertanto, la parte avrebbe dovuto impugnare, nei termini, l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano illustrando le specifiche ragioni di censura. Impugnazionei questa/che non risulta essere stata ritualmente presentata così che l'attuale atto deve essere dichiarato inammissibile e la parte condannata al pagamento delle spese del procedimento e, considerati i profili di colpa di cui all'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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