CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 04386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 10/02/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] non risulta notificata alle altre parti ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen, come attestato con dichiarazione della Cancelleria del Tribunale di Venezia del 14 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'ostante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente